Cassazione Civile, Ordinanza n. 22714/2024 del 12/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita competitiva di un compendio immobiliare nell’ambito di una procedura fallimentare, in cui alcuni beni del lotto erano in realtà di proprietà di terzi e la vendita era stata resa possibile da procure a vendere e successive ratifiche rilasciate dalle società titolari. L’aggiudicataria aveva versato una cauzione ed era stata aggiudicataria per euro 10.000.000, con termine per il saldo prezzo fissato al 23 dicembre 2021; non avendo però pagato il saldo nei termini, il giudice delegato ne dichiarava la decadenza con perdita della cauzione, decisione poi confermata dal tribunale. Il ricorso per cassazione della società era stato rigettato: la Corte aveva ritenuto valide le ratifiche scritte delle società titolari dei beni, efficaci ex art. 1399 c.c. con effetto retroattivo, aveva escluso la dedotta carenza di legittimazione a ricevere il pagamento valorizzando la possibilità di una rappresentanza a ricevere l’adempimento anche per comportamenti concludenti, e aveva reputato conforme alle condizioni di vendita l’incameramento della cauzione. La società proponeva quindi ricorso per revocazione deducendo, in più motivi, errore di fatto risultante dagli atti: in sintesi contestava l’interpretazione della Corte sulla validità delle ratifiche, sul termine di 20 giorni richiesto dalle società di leasing per la presenza al rogito e sulla legittimazione a ricevere il pagamento. Nelle more del giudizio di revocazione la società, ormai in liquidazione giudiziale, depositava atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controparte.
La decisione
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di revocazione in conseguenza della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente e accettata dalla controparte. Le spese del giudizio di legittimità vengono integralmente compensate come richiesto dalle parti. Viene inoltre esclusa l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la declaratoria di estinzione del giudizio esclude tale obbligo.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
norma processuale che consente il ricorso per revocazione avverso le decisioni della Corte di cassazione
art. 1392 c.c.
la forma della procura è richiesta per gli atti unilaterali negoziali, ma non per gli atti in senso stretto
art. 1399 c.c.
la ratifica scritta del falso rappresentato sana l’operato del rappresentante con effetto retroattivo
art. 1188, comma 1, c.c.
la legittimazione a ricevere l’adempimento può risultare anche da una condotta concludente
art. 1256 c.c.
richiamato nel ricorso come norma sull’impossibilità della prestazione, ma non accolto
art. 1392, 1704 e 1722 c.c.
richiamati nel ricorso per contestare la legittimazione dei curatori e la validità delle procure/mandati, ma non condivisi dalla Corte
art. 25 l.f.
richiamato nel terzo motivo del precedente ricorso per cassazione, poi ritenuto assorbito
art. 107 l.f.
richiamato nel terzo motivo del precedente ricorso per cassazione, poi ritenuto assorbito
art. 306 c.p.c.
non si applica al giudizio di cassazione
art. 390, ultimo comma, c.p.c.
la rinuncia al ricorso può essere comunicata alle parti costituite anche in alternativa alla notificazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, una volta portata a conoscenza della controparte prima della trattazione e accettata, determina l’estinzione del processo; l’accettazione incide solo sul regime delle spese.
- La ratifica dell’operato del rappresentante, se effettuata per iscritto dal soggetto nel cui nome si è agito, sana retroattivamente il difetto di potere rappresentativo.
- La procura richiesta per gli atti unilaterali negoziali non è necessaria per gli atti in senso stretto; la legittimazione a ricevere l’adempimento può desumersi anche da comportamenti concludenti.
- In una vendita competitiva concorsuale, l’aggiudicatario che aderisce alle condizioni di vendita accetta anche le clausole sul termine di pagamento del prezzo e sulle conseguenze dell’inadempimento, compreso l’incameramento della cauzione se previsto dall’avviso/ordinanza.
- La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione non vittoriosa.
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