Sentenza n. 605/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento di diniego n. 2693/2022 adottato dal Comune di Firenze il 10 novembre 2022, notificato il 14 novembre 2022; - di ogni altro atto ad esso presupposto e conseguente, ancorché incognito, ivi compresi l'art. 198, comma 9 del Regolamento edilizio approvato con deliberazione C.C. n. 47/2007, nonché la disposizione comunale del 19 novembre 2015 e la scheda edilizia del 10 ottobre 2022, allo stato ignote ma richiamate per relationem dal suddetto provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione edilizia in sanatoria relativo a interventi di ristrutturazione edilizia abusiva, con realizzazione di garage e locali tecnici interrati e modifiche interne ed esterne
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato nel 2004 domanda di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge regionale Toscana n. 53/2003-2004, relativa a un intervento di ristrutturazione edilizia in totale difformità da precedenti titoli edilizi, comprendente anche locali interrati e modifiche all'aspetto esteriore dell'immobile. Il Comune ha respinto la domanda ritenendo che la volumetria abusiva, calcolata secondo i parametri del regolamento edilizio regionale tipo del 1980 richiamati dal regolamento edilizio comunale del 2007, superasse il limite di 100 mc previsto dalla disciplina regionale e che le modifiche interne ed esterne violassero ulteriori condizioni di sanabilità. La ricorrente ha dedotto: a) la formazione del silenzio-assenso per decorso del termine biennale previsto dall'art. 32, comma 37, del d.l. n. 269/2003; b) l'erroneità del computo della volumetria, perché il Comune avrebbe incluso anche i locali interrati, privi di autonomo carico urbanistico; c) il difetto di motivazione del diniego, non essendo esplicitate le ragioni del superamento del limite volumetrico e non essendo stata prodotta una specifica scheda istruttoria; d) l'illegittimità del regolamento edilizio comunale del 2007, nella parte in cui rinviava ai criteri volumetrici del regolamento tipo del 1980, per violazione del legittimo affidamento e applicazione di criteri sopravvenuti rispetto alla domanda di condono.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso la formazione del silenzio-assenso, rilevando che la legge regionale Toscana n. 53/2003 non richiama tale istituto, sicché l'inerzia dell'amministrazione integra, al più, silenzio-inadempimento. Ha ritenuto legittimo il computo dei locali interrati nella volumetria rilevante ai fini del limite di 100 mc, poiché la disciplina regionale non distingue tra volumi fuori terra e interrati né prevede un'esenzione fondata sull'assenza di carico urbanistico; quest'ultimo criterio rileva per la determinazione degli oneri di urbanizzazione. In assenza di diversa disciplina locale, tutti gli elementi strutturali concorrono al calcolo della volumetria. Il difetto di motivazione è stato escluso perché, trattandosi di un elemento vincolato della fattispecie, era sufficiente il richiamo alla disciplina applicabile; inoltre il Comune aveva dimostrato in giudizio, mediante un calcolo puntuale e verificabile, il superamento del limite volumetrico. La censura relativa alla violazione del legittimo affidamento è stata dichiarata inammissibile per genericità e difetto di interesse, poiché la ricorrente non aveva dimostrato che l'applicazione dei criteri del regolamento edilizio del 1999 avrebbe condotto a un risultato diverso e più favorevole. Le ulteriori doglianze sono state assorbite, essendo sufficiente una sola ragione legittima a sostenere il diniego. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 4.000 euro oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 32, comma 37, d.l. n. 269/2003
Il termine biennale previsto dalla norma non determina la formazione del silenzio-assenso quando la disciplina regionale applicabile non richiama tale istituto.
l.r. Toscana n. 53/2003
La legge regionale disciplina il condono e, non prevedendo il silenzio-assenso, esclude che l'inerzia comunale determini l'accoglimento tacito della domanda; inoltre pone il limite di 100 mc agli incrementi volumetrici sanabili.
art. 198, comma 9, Regolamento edilizio del Comune di Firenze
Il rinvio ai parametri di calcolo del regolamento edilizio regionale tipo del 1980 costituisce il criterio utilizzato per determinare la volumetria dell'abuso.
Regolamento edilizio regionale tipo del 1980
I parametri volumetrici richiamati dal regolamento comunale possono essere applicati al calcolo dell'abuso; i locali interrati concorrono al computo secondo tali criteri.
l.r. Toscana n. 65/2014
Il superamento del limite volumetrico previsto dalla disciplina regionale è stato verificato dal Comune mediante applicazione dei parametri richiamati dal regolamento edilizio.
Massime di principio
- Quando una disciplina regionale speciale del condono edilizio non richiama l'istituto del silenzio-assenso, il decorso del termine per la definizione della domanda non produce l'accoglimento tacito, ma integra eventualmente un'ipotesi di silenzio-inadempimento.
- Ai fini della verifica del limite volumetrico previsto per la sanabilità di un abuso edilizio, i locali interrati concorrono al calcolo della volumetria se la disciplina applicabile non prevede una diversa esclusione; l'assenza di carico urbanistico non determina, di per sé, l'esenzione dal computo, poiché tale criterio attiene alla determinazione degli oneri di urbanizzazione.
- Quando la legittimità del diniego dipende dall'accertamento vincolato del superamento di un limite normativo, la motivazione può essere assolta mediante il richiamo alla disciplina applicabile, purché il calcolo amministrativo sia puntuale e verificabile.
- Chi contesta l'applicazione di criteri regolamentari sopravvenuti per violazione del legittimo affidamento deve dimostrare concretamente che l'applicazione dei criteri precedenti avrebbe prodotto un risultato diverso e più favorevole; in mancanza, la censura è generica e difetta di interesse.
- È sufficiente che una delle ragioni poste a fondamento di un provvedimento sia legittima e autonomamente idonea a sostenerlo perché il giudice possa respingere il ricorso, assorbendo le censure riferite alle ulteriori ragioni dell'atto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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