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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23750/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La condannata, già definitivamente condannata a pena detentiva per partecipazione a un'associazione familiare dedita a esercizio abusivo del credito, usura ed estorsione, ha chiesto l'ammissione all'affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l'istanza valorizzando soprattutto la gravità dei fatti, il contesto familiare criminale, i collegamenti con ambienti della criminalità organizzata, la ritenuta insufficienza degli esiti dell'indagine socio-familiare UEPE, l'asserita mancata revisione critica e l'assenza di iniziative risarcitorie. Con il ricorso per cassazione la difesa ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che il giudice di sorveglianza aveva trascurato elementi favorevoli emersi dagli atti: le conclusioni positive dell'UEPE e delle forze dell'ordine, l'idoneità del domicilio, l'assenza di nuove condotte delittuose, il lavoro regolare svolto dal 2018, l'ammissione di responsabilità e la volontà di intraprendere attività di volontariato o lavori socialmente utili. In memoria è stato inoltre ribadito che il Tribunale avrebbe travisato le risultanze istruttorie e sottovalutato la profonda resipiscenza della ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che il giudizio sull'affidamento in prova deve essere costruito sull'osservazione dell'evoluzione della personalità del condannato e sulla prognosi di risocializzazione e prevenzione della recidiva, senza arrestarsi alla sola gravità dei reati o a generici richiami al contesto familiare. Nel caso concreto ha censurato il Tribunale per aver fondato il rigetto in modo pressoché esclusivo sulla gravità dei fatti e sulla dimensione familiare del reato, senza dare adeguato peso al tempo trascorso, all'entità non esorbitante della pena, al lavoro svolto, alla presa di coscienza e agli esiti non realmente negativi della relazione UEPE. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame dell'istanza, libero nell'esito ma conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354

    comma 2; comma 3; comma 2-bis

    l'affidamento in prova è misura alternativa finalizzata alla rieducazione e alla prevenzione della recidiva; richiede un giudizio prognostico sul buon esito della prova, da fondare sull'evoluzione della personalità del condannato e su elementi attuali di risocializzazione, non sulla sola gravità del reato.

  • art. 47-ter l. 26 luglio 1975, n. 354

    richiamato in comparazione per evidenziare che, quando non ricorra il presupposto dell'emenda richiesto per l'affidamento in prova, può venire in rilievo la detenzione domiciliare se è escluso il pericolo di nuovi reati e ne ricorrono i limiti di pena e titolo di reato.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    dedotta come violazione di legge penale per erronea applicazione dell'art. 47 ord. pen.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    dedotta per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento di sorveglianza.

  • d.l. n. 92/2024

    richiamato per l'introduzione del comma 2-bis dell'art. 47 ord. pen., che valorizza anche il volontariato o i lavori di pubblica utilità senza remunerazione.

  • l. n. 112/2024

    legge di conversione del d.l. n. 92/2024, richiamata per la disciplina del comma 2-bis dell'art. 47 ord. pen.

  • decreto del Ministero della giustizia 26 marzo 2001

    richiamato quale fonte regolatrice delle forme e modalità del servizio di volontariato o dell'attività di pubblica utilità rilevante ai fini dell'art. 47, comma 2-bis, ord. pen.

Massime di principio

  • Nel giudizio sull'affidamento in prova ai servizi sociali il giudice deve compiere una valutazione prognostica concreta e attuale sul buon esito della prova, ponendo al centro l'evoluzione della personalità del condannato e la capacità della misura di favorirne la risocializzazione e prevenire la recidiva.
  • La gravità e natura dei reati commessi, i precedenti e l'eventuale contesto familiare negativo sono elementi certamente rilevanti, ma non possono essere considerati in modo esclusivo o astratto: devono essere bilanciati con i dati successivi al fatto-reato e con le risultanze aggiornate sulla condotta del condannato.
  • Costituiscono indici favorevoli al buon esito dell'affidamento la cessazione di condotte devianti, l'assenza di nuove denunce o reati, l'ammissione di responsabilità, la presa di coscienza critica del disvalore del fatto, lo svolgimento di attività lavorativa e, nei casi previsti, la disponibilità a svolgere volontariato o lavori socialmente utili.
  • È viziata la motivazione del diniego che si limiti a formule generiche sul contesto criminale familiare o sulla gravità dei fatti, senza indicare elementi concreti e attuali idonei a dimostrare che quel contesto continui effettivamente a orientare la condotta del condannato verso la commissione di nuovi reati.
  • La relazione dei servizi sociali e gli altri apporti istruttori favorevoli non possono essere selezionati in modo parcellizzato; il giudice deve confrontarsi con il loro reale contenuto complessivo e motivare specificamente le ragioni per cui li ritiene non decisivi o recessivi.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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