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Ordinanza

Ordinanza del 15/11/2019 n. 29790 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione, in una controversia relativa ad avvisi di accertamento per il 2007 emessi nei confronti di una società di persone e dei suoi soci, stabilisce che il termine del 10 giugno 2019 previsto dall’art. 6, comma 10, del d.l. n. 119/2018 per il deposito presso l’autorità giudiziaria della domanda di definizione agevolata e della prova del versamento ha natura ordinatoria, non perentoria. Il deposito tardivo non determina la decadenza dalla sospensione. Accoglie quindi le istanze dei ricorrenti, sospende il processo sino al 31 dicembre 2020 e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Sospensione del giudizio di cassazione per definizione agevolata della controversia tributaria

Sospensione del giudizio per definizione agevolata della lite tributaria

La Corte di cassazione esamina le istanze di sospensione presentate dalla società Falfer di F. O. e C. s.a.s. e dai soci O. F. e A. F. nell’ambito di un giudizio relativo ad avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2007. La decisione riguarda esclusivamente la possibilità di sospendere il processo in attesa del perfezionamento della definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018.

Origine della controversia tributaria

L’Agenzia delle Entrate, dopo avere acquisito documentazione in risposta a un questionario, aveva notificato distinti avvisi di accertamento alla società e ai due soci.

Gli atti impositivi contestavano la deducibilità di alcuni costi e recuperavano a tassazione:

  • maggiori imposte IRES, IRAP e IVA nei confronti della società;
  • maggiore IRPEF nei confronti dei soci.

La società e i soci avevano impugnato separatamente gli avvisi, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, la nullità degli atti per omessa redazione del processo verbale di contestazione e la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000. Avevano inoltre contestato nel merito le riprese fiscali.

Esito dei giudizi di merito

La Commissione tributaria provinciale, previa riunione dei ricorsi, aveva accolto parzialmente le impugnazioni, riconoscendo come giustificati e inerenti costi per euro 32.588,00 rispetto all’importo complessivo di euro 83.254,70 non riconosciuto dall’Amministrazione finanziaria.

La decisione era stata impugnata davanti alla Commissione tributaria regionale. Quest’ultima aveva respinto le eccezioni preliminari relative alla nullità degli avvisi e aveva ritenuto inidonea la documentazione prodotta dalla contribuente a dimostrare l’effettiva esecuzione dei lavori asseritamente svolti dalla società Corema s.a.s. presso il cantiere di Vitulano. Di conseguenza, aveva confermato il mancato riconoscimento della deducibilità dei costi fatturati in relazione a tali lavori.

La società e i soci avevano quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. L’Agenzia delle Entrate aveva resistito con controricorso.

Domande di definizione agevolata e istanze di sospensione

In prossimità dell’adunanza camerale, i ricorrenti avevano depositato distinte istanze dichiarando di essersi avvalsi della definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018.

Le parti avevano chiesto:

  • la sospensione del processo sino al 31 dicembre 2020;
  • in assenza di ulteriori istanze di trattazione entro tale data, l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere;
  • la compensazione delle spese di lite.

Alle istanze, depositate presso la cancelleria della Corte il 23 ottobre 2019, erano state allegate:

  • le domande di definizione agevolata trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate il 27 maggio 2019;
  • le ricevute di avvenuta ricezione e protocollazione da parte dell’Ufficio;
  • le copie dei versamenti delle rate effettuati nella stessa data.

Questione interpretativa sul termine del 10 giugno 2019

Il problema esaminato dalla Corte riguardava la natura del termine previsto dall’art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018.

La disposizione stabilisce che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente chieda al giudice di sospendere il processo dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso, il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale copia della domanda di definizione e della prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

La Corte doveva quindi stabilire se il mancato deposito entro il 10 giugno 2019 comportasse la decadenza dalla possibilità di ottenere la sospensione del giudizio.

Natura ordinatoria del termine

La Corte richiama il principio generale secondo cui i termini stabiliti dalla legge hanno natura ordinatoria, salvo che la legge li dichiari espressamente perentori oppure colleghi al loro decorso un effetto decadenziale o restrittivo. Tale principio deriva dal principio di legalità ed è riconosciuto sia nel diritto pubblico sia nel diritto tributario.

In materia tributaria, in assenza di una previsione esplicita, il termine previsto per il compimento di un atto costituisce un termine ordinatorio, con funzione esortativa, acceleratoria o di invito a non ritardare. Il mancato rispetto del termine non determina pertanto una decadenza, quando la legge non preveda espressamente tale conseguenza.

La Corte valorizza inoltre il particolare favor legislativo per la definizione agevolata e per il condono fiscale. La relativa disciplina deve essere interpretata in modo sostanziale, considerando gli effetti che il contribuente ha inteso conseguire, senza adottare un approccio esclusivamente letterale o formalistico.

Applicazione dell’art. 152, comma 2, c.p.c.

Secondo la Corte, il termine del 10 giugno 2019 è un termine processuale, perché stabilisce il momento entro il quale il contribuente può depositare presso il giudice della controversia la documentazione necessaria a ottenere la sospensione del processo.

Trova quindi applicazione l’art. 152, comma 2, c.p.c., secondo cui i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

Poiché l’art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018 non qualifica espressamente il termine del 10 giugno 2019 come perentorio e non prevede una decadenza collegata al suo superamento, il deposito oltre tale data non impedisce al contribuente di chiedere la sospensione del processo.

La Corte sottolinea che ogni decadenza, anche in materia processuale, deve essere prevista in modo espresso dalla legge e non può essere desunta in via interpretativa.

Funzione della sospensione

La sospensione prevista dall’art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018 opera per raccordare il procedimento amministrativo di definizione agevolata con il processo tributario pendente.

Essa consente al contribuente di evitare che il giudizio prosegua in modo potenzialmente pregiudizievole mentre l’Amministrazione esamina la domanda di definizione. Al tempo stesso, permette all’Agenzia delle Entrate di svolgere gli accertamenti necessari sulla validità della domanda e sull’adeguatezza dei versamenti effettuati.

La Corte ricorda che l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto notificare entro il 31 luglio 2020 l’eventuale diniego della definizione agevolata, qualora avesse ritenuto la controversia non definibile oppure la definizione non valida per insufficiente versamento dell’importo dovuto.

La sospensione viene qualificata come:

  • protettiva, perché tutela il contribuente dagli effetti della prosecuzione del giudizio;
  • non preclusiva, perché non impedisce la successiva definizione della controversia;
  • funzionale a mantenere il processo in uno stato di temporanea quiescenza fino alla conclusione della procedura amministrativa.

La finalità è coerente con l’intento legislativo di favorire l’estinzione dei processi mediante la sanatoria fiscale, anche in considerazione dei riflessi di ordine pubblico connessi alla disciplina del condono.

Decisione della Corte

La Corte ritiene che il deposito della documentazione relativa alla definizione agevolata oltre il 10 giugno 2019 non sia sufficiente, da solo, a giustificare il rigetto delle istanze di sospensione.

Di conseguenza:

  • accoglie le istanze di sospensione presentate dai ricorrenti;
  • sospende il processo ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla legge n. 136 del 2018;
  • dispone la sospensione sino al 31 dicembre 2020;
  • rinvia la causa a nuovo ruolo.

La pronuncia non decide i tre motivi di ricorso per cassazione né il merito delle riprese fiscali, che restano subordinati agli sviluppi della procedura di definizione agevolata.

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