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Ordinanza

Ordinanza del 06/11/2019 n. 28493 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente contro la sentenza della CTR Sicilia relativa all’accertamento per imposte dirette e IVA 1999, ritenendo legittimo l’accertamento ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 fondato sul significativo scostamento dai parametri presuntivi. Ha inoltre dichiarato tardivo il deposito della domanda di definizione agevolata e del pagamento, effettuato l’11 giugno 2019 anziché entro il termine perentorio del 10 giugno 2019. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite per Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Rigetto del ricorso contro l’accertamento fondato sui parametri e tardività della domanda di definizione agevolata

Rigetto del ricorso contro l’accertamento parametrico

La Corte di cassazione ha deciso sul ricorso proposto da A. M. S. contro la sentenza n. 2749/2/17 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, depositata il 19 luglio 2017. La CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento relativo alle imposte dirette e all’IVA per l’anno 1999.

La Corte ha confermato la legittimità dell’operato dell’Amministrazione finanziaria e ha rigettato l’unico motivo di ricorso presentato dal contribuente.

Vicenda processuale e oggetto della contestazione

L’avviso di accertamento era stato emesso ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, utilizzando i parametri previsti dall’art. 3, commi 181 e seguenti, della legge n. 549/1995, successivamente specificati dal D.P.C.M. 29 gennaio 1996.

La ripresa traeva origine dal significativo scostamento tra i ricavi dichiarati dal contribuente e quelli risultanti dall’applicazione degli standard parametrali ritenuti omogenei all’attività esercitata. L’Agenzia delle Entrate aveva inoltre attivato il contraddittorio endoprocedimentale, senza che questo conducesse a un esito positivo per il contribuente.

Istanza di sospensione e definizione agevolata

Nelle memorie autorizzate del 20 giugno 2019, depositate poco prima dell’adunanza camerale, il contribuente aveva chiesto la sospensione del processo, dichiarando di essersi avvalso della definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. n. 119/2018. A sostegno dell’istanza aveva prodotto copia della domanda e del pagamento effettuato.

La Corte ha respinto l’istanza perché la documentazione non era stata depositata entro il termine previsto dalla legge. L’art. 6, comma 10, del d.l. n. 119/2018 stabilisce che:

  • il processo può essere sospeso fino al 10 giugno 2019 su richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere della definizione agevolata;
  • se entro il 10 giugno 2019 viene depositata presso l’organo giurisdizionale competente copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020;
  • il termine del 10 giugno 2019 ha natura perentoria.

Nel caso esaminato, il contribuente aveva anticipato per posta una nota denominata “Deposito documenti”, datata 4 giugno 2019. Tuttavia, il deposito in cancelleria risultava effettuato l’11 giugno 2019, come attestato dal timbro della Cancelleria centrale e dalla registrazione nel sistema informatico SIC.

Irrilevanza della data di spedizione postale

La Corte ha escluso l’applicazione del principio della dissociazione degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario, elaborato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 28 del 2004.

Secondo la Corte, tale principio riguarda la notificazione di atti alle parti processuali e non può essere esteso al deposito di documenti in cancelleria entro un termine perentorio. Il deposito richiede infatti che la documentazione sia effettivamente ricevuta e registrata dalla cancelleria entro la scadenza prevista.

Pertanto, quando la parte sceglie di trasmettere gli atti per posta, assume i rischi connessi ai tempi e all’incertezza della consegna. Ai fini del rispetto del termine rileva esclusivamente la data di ricezione risultante dal timbro di deposito e dalla registrazione informatica della cancelleria, non quella di spedizione.

La Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: per ottenere la sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. n. 119/2018, la copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata deve essere depositata in cancelleria entro il 10 giugno 2019. In caso di spedizione postale, non si applica la dissociazione degli effetti della notificazione, poiché rileva il momento della ricezione e del deposito documentato dalla cancelleria.

Motivo di ricorso del contribuente

Il contribuente aveva denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 42 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 3, commi 181 e seguenti, della legge n. 549/1995.

Secondo il ricorrente, la CTR avrebbe erroneamente ritenuto legittima la ripresa fiscale sulla base del solo scostamento tra il reddito dichiarato e quello risultante dall’applicazione dei parametri, senza individuare ulteriori elementi idonei a dimostrare il maggior reddito d’impresa.

Valore probatorio dei parametri presuntivi

La Corte ha ritenuto infondato il motivo e ha ribadito il principio secondo cui l’Ufficio che procede all’accertamento ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, avvalendosi dei parametri previsti dall’art. 3, comma 181, della legge n. 549/1995 e specificati dal D.P.C.M. 29 gennaio 1996, non è tenuto a fornire ulteriori elementi di riscontro rispetto a quelli già considerati nell’elaborazione dei parametri e alla loro applicazione ai dati dichiarati dal singolo contribuente.

Tali elementi hanno natura di presunzione legale ai sensi dell’art. 2728, comma 1, cod. civ. e sono, di per sé, idonei a fondare l’accertamento del maggior reddito, dei ricavi, dei compensi o del volume d’affari.

La Corte ha richiamato, in particolare, Cass. n. 10242 del 26 aprile 2017, Rv. 643929-01, e Cass. n. 27874 del 31 ottobre 2018, Rv. 651093-01.

Onere della prova contraria e contraddittorio

L’applicazione dei parametri non impedisce al contribuente di dimostrare che essi non siano applicabili alla propria specifica situazione reddituale. La prova contraria può essere fornita anche mediante presunzioni, la cui valutazione spetta al prudente apprezzamento del giudice.

Nel caso concreto, tuttavia, la CTR aveva accertato che il contribuente non aveva fornito una giustificazione idonea dello scostamento significativo tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dai parametri. Il ricorrente non aveva indicato specificamente quale prova contraria fosse stata fornita né aveva censurato adeguatamente l’omessa valutazione di un fatto controverso e decisivo.

Poiché il contraddittorio endoprocedimentale era stato attivato dall’Agenzia delle Entrate senza esito positivo, la CTR aveva correttamente ritenuto legittima l’emissione dell’avviso senza la necessità di ulteriori elementi di prova oltre allo scostamento parametrico e alla mancata dimostrazione dell’inapplicabilità degli standard.

Dispositivo e conseguenze economiche

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il contribuente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 2.300,00, oltre alle spese prenotate a debito.

La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115/2002, in applicazione dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

La decisione è stata assunta a Roma il 9 luglio 2019.

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