Ordinanza del 18/11/2019 n. 29851 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte relativa a un accertamento IRES e IRAP per il 2008. La notifica tramite PEC non si era perfezionata per assenza della ricevuta di avvenuta consegna e l’invio successivo alla Cancelleria della Corte era errato: il D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 6, riguarda esclusivamente le notificazioni della cancelleria, non quelle effettuate dagli avvocati. L’Agenzia avrebbe dovuto riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio secondo gli artt. 137 e seguenti c.p.c.; non avendolo fatto, il ricorso è tardivo e inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione della società.
Inammissibilità per tardività del ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate, a causa della mancata valida notificazione alla società intimata.
Inammissibilità del ricorso per cassazione per mancata notificazione
La Corte di Cassazione esamina il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che aveva respinto l’appello dell’Ufficio e accolto l’appello incidentale della I. società cooperativa sociale. La controversia traeva origine dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Asti n. 18/2015, con cui era stato parzialmente accolto il ricorso della società contro un avviso di accertamento IRES e IRAP relativo all’anno d’imposta 2008, emesso per il recupero di maggiori imposte derivanti da un maggior reddito d’impresa.
La società è rimasta intimata e non si è costituita nel giudizio di cassazione. La Corte rileva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancata valida notificazione nei confronti della destinataria.
Tentativi di notificazione effettuati dall’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia riferisce di avere effettuato diversi tentativi di notificazione del ricorso:
- un primo tentativo presso il domicilio eletto dalla società, individuato nello studio del rag. S.M.;
- tale notificazione non è andata a buon fine a causa del trasferimento e dell’irreperibilità del destinatario, sia all’indirizzo risultante dall’atto di costituzione in appello sia a quello ricavato dalla visura dell’Albo Unico Nazionale istituito presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- un secondo tentativo mediante posta elettronica certificata presso l’indirizzo estratto dal pubblico elenco INI-PEC;
- anche tale tentativo ha avuto esito negativo, poiché il sistema non ha generato alcuna ricevuta di consegna, essendo l’indirizzo indicato un indirizzo di posta elettronica ordinaria e non un indirizzo PEC;
- da ultimo, l’Agenzia ha indirizzato la notificazione del ricorso alla Cancelleria della Corte di Cassazione, ritenendo applicabile il D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 6.
Mancato perfezionamento della notificazione telematica
La Corte richiama il principio già affermato da Cass. n. 19397/2018, secondo cui l’esito negativo di una notificazione via PEC non consente di considerare perfezionata la notificazione, anche quando il mancato ricevimento sia imputabile al destinatario, ad esempio perché quest’ultimo non abbia reso possibile la ricezione dei messaggi sulla propria casella PEC.
La notificazione effettuata tramite PEC da un avvocato si perfeziona soltanto con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC). In assenza di tale ricevuta, la notificazione non può ritenersi validamente completata.
Inapplicabilità del deposito in cancelleria alle notifiche degli avvocati
La Corte esclude che, in caso di mancata consegna della PEC, possa applicarsi automaticamente il D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 6. Tale disposizione prevede che, nei procedimenti civili, le comunicazioni e notificazioni della cancelleria siano effettuate esclusivamente presso l’indirizzo PEC risultante dai pubblici registri e stabilisce che, per i soggetti obbligati a munirsi di PEC che non abbiano provveduto a istituirla o comunicarla, oppure in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, le notificazioni siano eseguite mediante deposito in cancelleria.
Secondo la Corte, questa disciplina riguarda esclusivamente le comunicazioni e notificazioni effettuate dalla cancelleria. Non si estende, invece, alle notificazioni eseguite a mezzo PEC dagli avvocati ai sensi della L. n. 53/1994. Pertanto, quando la notificazione telematica dell’avvocato non va a buon fine, anche per causa imputabile al destinatario, è necessario rinnovare la notificazione secondo le regole generali degli artt. 137 e seguenti c.p.c.
Obbligo di riattivazione tempestiva del procedimento notificatorio
La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite espresso da Cass. SS.UU. n. 17352/2009. Quando una notificazione non si conclude positivamente per circostanze non imputabili al notificante, la notificazione successiva può conservare gli effetti collegati alla richiesta iniziale, purché la ripresa del procedimento avvenga entro un termine ragionevolmente contenuto.
Il termine deve essere valutato considerando il tempo ordinariamente necessario, secondo la comune diligenza, per conoscere l’esito negativo della notificazione e acquisire le ulteriori informazioni necessarie. Il notificante deve quindi riattivare il procedimento con immediatezza e compiere tempestivamente gli atti necessari al suo completamento.
La Corte precisa, richiamando Cass. n. 20700/2018 e Cass. SS.UU. n. 14594/2016, che la riattivazione deve avvenire, di regola, entro un termine non superiore alla metà dei termini previsti dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali da provare rigorosamente.
Applicazione al caso concreto
Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate non ha rinnovato la notificazione del ricorso secondo le forme ordinarie previste dagli artt. 137 e seguenti c.p.c. Dopo il fallimento della notificazione via PEC, ha invece erroneamente indirizzato l’atto alla Cancelleria della Corte di Cassazione, applicando una disciplina riservata alle notificazioni effettuate dalla cancelleria.
Poiché la notificazione non si era perfezionata e l’Agenzia non aveva correttamente riattivato il procedimento notificatorio entro un termine ragionevole, il ricorso è stato considerato tardivo. La tardività ha determinato l’inammissibilità del ricorso.
Decisione e spese
La Corte di Cassazione, Sesta Sezione, con decisione adottata nella camera di consiglio del 9 luglio 2019 e depositata in Cancelleria il 18 novembre 2019, dichiara inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
Non viene adottata alcuna statuizione sulle spese processuali, poiché la società intimata non si è costituita nel giudizio.
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