Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza del 27/11/2019 n. 30948 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione respinge il ricorso di XXXXX Italia s.p.a. e conferma la validità della notifica via PEC di una cartella di pagamento in formato PDF, ottenuta mediante copia per immagini dell’originale cartaceo. Non è necessaria la firma digitale della copia; inoltre, l’eventuale irritualità sarebbe comunque sanata dal raggiungimento dello scopo. La ricorrente è condannata alle spese per euro 10.000, oltre accessori, e all’eventuale ulteriore contributo unificato.

Validità della notifica via PEC di una cartella di pagamento originariamente cartacea

Validità della notifica via PEC di una cartella di pagamento cartacea

La pronuncia riguarda la notifica, mediante posta elettronica certificata, di una cartella di pagamento relativa ad accise per l’anno 2014, originariamente formata su supporto cartaceo e successivamente riprodotta in formato informatico PDF mediante copia per immagini. La Corte di cassazione conferma la legittimità della notificazione e respinge integralmente il ricorso della contribuente.

Vicenda processuale

XXXXX Italia s.p.a. aveva impugnato una cartella di pagamento notificata da Equitalia Sud s.p.a., assumendo l’inesistenza della notificazione. Il ricorso era stato respinto in primo grado.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza depositata il 26 settembre 2017, aveva rigettato l’appello della società, ritenendo correttamente eseguita la notifica della cartella. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Ha resistito ADER – Agenzia delle Entrate-Riscossione s.p.a., già Equitalia Sud s.p.a. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

Disciplina normativa applicata

La Corte richiama l’art. 26, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo applicabile ratione temporis, come modificato dall’art. 38, comma 4, lettera b), del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tale disposizione consente di notificare la cartella di pagamento tramite PEC, secondo le modalità previste dal d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge.

Il d.P.R. n. 68 del 2005 definisce il messaggio PEC come un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati.

Il Codice dell’amministrazione digitale distingue tra:

  • la copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, ossia il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli dell’originale cartaceo, ai sensi dell’art. 1, lettera i-ter), CAD;
  • il duplicato informatico, ossia il documento ottenuto mediante la memorizzazione della medesima sequenza di valori binari del documento originario, ai sensi dell’art. 1, lettera i-quinquies), CAD.

Possibilità di notificare la copia informatica dell’originale cartaceo

Secondo la Corte, la cartella di pagamento può essere notificata via PEC indifferentemente attraverso:

  • un duplicato informatico dell’atto originario, nel caso di documento nativo digitale;
  • una copia per immagini su supporto informatico dell’atto originariamente formato in modalità cartacea.

Nel caso esaminato, l’agente della riscossione aveva allegato al messaggio PEC un file PDF contenente la riproduzione per immagini della cartella cartacea. Tale modalità è ritenuta legittima, poiché l’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973 non impone che l’allegato sia necessariamente un documento nativo digitale o un duplicato informatico.

La Corte esclude pertanto l’illegittimità della notificazione, riconoscendo al notificante la facoltà di allegare alla PEC una copia informatica ottenuta dalla riproduzione dell’originale analogico.

Assenza di obbligo di firma digitale

La contribuente aveva dedotto, per la prima volta nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., l’omessa sottoscrizione della cartella allegata alla PEC con firma digitale o firma elettronica qualificata.

La censura è dichiarata inammissibile perché nuova, essendo stata proposta solo nella memoria. La Corte la considera comunque manifestamente infondata nel merito: nessuna disposizione impone che la copia informatica di una cartella originariamente cartacea, notificata tramite PEC dall’agente della riscossione, debba essere sottoscritta digitalmente.

Efficacia probatoria della copia informatica

La Corte richiama inoltre l’art. 22, comma 3, del CAD, come modificato dall’art. 66, comma 1, del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. La disposizione stabilisce che le copie per immagine su supporto informatico di documenti originariamente analogici, formate nel rispetto delle Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria degli originali quando la loro conformità all’originale non sia espressamente disconosciuta.

Nel caso concreto, la contribuente non aveva mai disconosciuto espressamente, nel corso del giudizio, la conformità della copia informatica allegata alla PEC rispetto all’originale cartaceo conservato dall’amministrazione. Tale circostanza costituisce un ulteriore elemento a sostegno dell’efficacia della copia notificata.

Sanatoria per raggiungimento dello scopo

Con il secondo motivo, la società aveva denunciato la violazione degli artt. 156, comma 3, e 160 c.p.c., sostenendo che una notifica inesistente non potesse essere sanata per raggiungimento dello scopo.

La Corte ritiene il motivo comunque manifestamente infondato, oltre che potenzialmente inammissibile in conseguenza del rigetto del primo motivo.

Richiamando Cass., Sezioni Unite, 28 settembre 2018, n. 23620, e Cass., Sezioni Unite, 18 aprile 2016, n. 7665, la Corte afferma che l’irritualità della notificazione tramite PEC non determina necessariamente la nullità quando la trasmissione telematica abbia consentito al destinatario di conoscere l’atto e abbia quindi realizzato lo scopo legale della notificazione.

Con specifico riferimento alle cartelle di pagamento, la Corte richiama Cass. 5 marzo 2019, n. 6417, secondo cui la natura sostanziale e non processuale della cartella non impedisce l’applicazione degli istituti processuali, soprattutto quando la disciplina tributaria vi faccia espresso rinvio. L’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 rinvia infatti all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale richiama a sua volta le norme sulle notificazioni del processo civile.

Ne consegue che, in caso di eventuale irritualità della notifica della cartella, può trovare applicazione la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo prevista dall’art. 156 c.p.c.

Esito del giudizio e conseguenze economiche

La Corte di cassazione respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente.

Le spese sono liquidate nei seguenti importi e condizioni:

  • euro 10.000,00 complessivi;
  • maggiorazione per spese generali nella misura del 15%;
  • ulteriori accessori di legge.

La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, ove dovuto.

La decisione è stata assunta in Roma il 16 ottobre 2019.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.