Sentenza n. 1312/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 924/2023 emessa in data 15 marzo 2023 dal Tribunale di Milano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022. Con sentenza n. 924/2023, passata in giudicato, il Tribunale di Milano ha accertato il suo diritto a beneficiare dell'importo di 500 euro per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, e ha condannato il Ministero a provvedere. Poiché l'Amministrazione non ha dato spontanea esecuzione alla pronuncia, notificata al Ministero il 18 settembre 2025, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza. Il Ministero si è costituito senza contestare né il passaggio in giudicato e la notificazione della sentenza né la mancata esecuzione. È stata inoltre richiesta la condanna ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l'Amministrazione era ancora inadempiente rispetto a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e che risultavano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano entro novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza. Per l'eventualità di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, precisando che questi assumerà le funzioni solo su istanza diretta della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e dovrà adempiere entro i successivi centoventi giorni, determinando l'importo complessivamente dovuto e adottando gli atti necessari, direttamente o tramite funzionario delegato. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la richiesta di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, in ragione dell'esiguità degli importi, una misura coercitiva avrebbe potuto avere soltanto carattere simbolico e sarebbe risultata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ha ritenuto integrati i relativi presupposti.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di misure coercitive nel giudizio di ottemperanza; nel caso concreto la richiesta è stata respinta perché, considerata l'esiguità degli importi, avrebbe avuto carattere meramente simbolico e sarebbe risultata manifestamente iniqua.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
La disposizione è stata richiamata quale ulteriore presupposto verificato dal giudice ai fini dell'ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che abbia imposto all'Amministrazione un obbligo specifico e non adempiuto.
- La mancata contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione, unitamente alla prova del passaggio in giudicato e della notificazione della pronuncia, consente di ritenere integrati i presupposti per l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
- In caso di accoglimento dell'ottemperanza, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo l'inutile decorso del termine assegnato.
- Quando l'incarico commissariale rientra nei compiti istituzionali del soggetto nominato, non è dovuto alcun compenso per l'attività di esecuzione del giudicato.
- La misura coercitiva prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in relazione all'entità dell'obbligazione, produrrebbe soltanto un effetto simbolico e risulterebbe manifestamente iniqua.
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