Corte di giustizia, Sentenza C-382/16
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 31 maggio 2018. — Hornbach-Baumarkt-AG contro Finanzamt Landau. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Rheinland-Pfalz. — Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Imposta sulle società – Normativa di uno Stato membro – Determinazione del reddito imponibile delle società – Beneficio concesso a titolo gratuito da una società residente a una società non residente collegata da vincoli di interdipendenza – Rettifica dei redditi imponibili della società residente – Mancata rettifica dei redditi imponibili in caso di beneficio identico concesso da una società residente a un’altra società residente collegata da tali vincoli – Restrizione alla libertà di stabilimento – Giustificazione. — Causa C-382/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato una disciplina tedesca di rettifica dei redditi per operazioni infragruppo transfrontaliere non conformi al principio di libera concorrenza. Ha ritenuto che la norma costituisca una restrizione alla libertà di stabilimento, ma che possa essere giustificata dalla necessità di preservare la ripartizione equilibrata del potere impositivo. La misura è però proporzionata solo se il contribuente può invocare ragioni commerciali, anche legate alla propria qualità di socio, per spiegare l’operazione a condizioni non di mercato.
Libertà di stabilimento e rettifica fiscale dei benefici infragruppo concessi a società non residenti senza corrispettivo di mercato
La questione giuridica
Se gli articoli 49 e 54 TFUE ostino a una normativa nazionale che impone la rettifica dei redditi di una società residente quando essa concede a una società collegata stabilita in un altro Stato membro benefici a condizioni non di mercato, pur non prevedendo analoga rettifica per operazioni interne, e se tale normativa debba consentire al contribuente di provare che le condizioni pattuite sono giustificate da ragioni commerciali connesse alla sua posizione di socio nella società non residente.
Principio di diritto
L’articolo 49 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 54 TFUE, non osta in linea di principio a una normativa nazionale che rettifica i redditi di una società residente per benefici concessi a una società collegata non residente a condizioni non di mercato, pur non prevedendo la medesima rettifica per operazioni interne, poiché tale disciplina è idonea a preservare la ripartizione equilibrata del potere impositivo tra Stati membri; tuttavia essa è compatibile con il diritto dell’Unione solo se il contribuente può dimostrare, senza oneri amministrativi eccessivi, che le condizioni pattuite erano giustificate da ragioni commerciali, incluse quelle derivanti dalla sua posizione di socio nella società non residente.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 49 TFUE
- Articolo 54 TFUE
- Articolo 43 CE
- Articolo 48 CE
- Gesetz über die Besteuerung bei Auslandsbeziehungen (AStG), articolo 1
Libertà di stabilimento e rettifica fiscale dei benefici infragruppo concessi a società non residenti senza corrispettivo di mercato
La pronuncia concerne un rinvio pregiudiziale del Finanzgericht Rheinland-Pfalz in materia di imposta sulle società e applicazione della normativa tedesca sui rapporti con l’estero. La Corte si è pronunciata sulla compatibilità con la libertà di stabilimento di una disciplina che consente la rettifica dei redditi di una società residente solo quando il beneficiario collegato è stabilito in un altro Stato membro.
Fatti e procedimento principale
Hornbach-Baumarkt AG, società tedesca attiva nel commercio al dettaglio di prodotti fai-da-te e materiali da costruzione, deteneva indirettamente il 100% di due società nei Paesi Bassi. Le controllate avevano capitale sociale negativo e necessitavano di finanziamenti bancari per proseguire l’attività e realizzare un progetto immobiliare. La banca richiese lettere di patronage della controllante, rilasciate senza corrispettivo il 25 settembre 2002. L’amministrazione finanziaria tedesca ritenne che un soggetto indipendente avrebbe preteso una remunerazione per tali garanzie e procedette a rettificare i redditi della società ai sensi dell’articolo 1 AStG, aumentando di conseguenza l’imposta sulle società e la base imponibile della tassa sulle professioni.
Normativa nazionale rilevante
L’articolo 1 AStG prevede la rettifica dei redditi quando, in rapporti commerciali con un soggetto prossimo, il contribuente pattuisce condizioni difformi da quelle che soggetti indipendenti avrebbero convenuto in rapporti identici o simili. La nozione di soggetto prossimo ricomprende, tra l’altro, la partecipazione pari almeno a un quarto del capitale o l’influenza dominante. Nel caso di rapporti con l’estero, la norma consente la rettifica; secondo il giudice del rinvio, la stessa rettifica non opera nelle situazioni puramente interne.
Questione pregiudiziale
Il giudice tedesco ha chiesto se gli articoli 49 e 54 TFUE ostino a una normativa che:
- rettifica i redditi di una società residente quando concede benefici a una controllata in un altro Stato membro a condizioni non di mercato;
- non prevede analoga rettifica per una controllata residente;
- non consente al contribuente di dimostrare che le condizioni pattuite erano giustificate da ragioni commerciali connesse alla sua posizione di socio nella società non residente.
Ragionamento della Corte: esistenza di una restrizione
La Corte ha rilevato che la disciplina si applica a partecipazioni idonee a conferire una sicura influenza sulle decisioni della società, dunque rientra nella libertà di stabilimento. Poiché la rettifica dei redditi opera solo nelle situazioni transfrontaliere, la società controllante residente che investe in una società di un altro Stato membro subisce un trattamento fiscale meno favorevole rispetto a chi investe in una società residente. Tale differenza può dissuadere dall’acquisire, creare o mantenere controllate in altri Stati membri.
Giustificazione: ripartizione equilibrata del potere impositivo
La Corte ha ritenuto che la misura persegua un obiettivo legittimo: evitare che utili generati nello Stato membro di residenza siano trasferiti, tramite operazioni non conformi al mercato, alla giurisdizione fiscale di un altro Stato membro senza tassazione. La tassazione del corrispettivo presunto del beneficio concesso consente allo Stato di residenza di esercitare la propria competenza fiscale sulle attività svolte sul suo territorio. In questo senso, la norma è idonea a preservare la ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri.
Proporzionalità e possibilità di giustificazione da parte del contribuente
Sul piano della proporzionalità, la Corte ha ricordato che una misura del genere non deve eccedere quanto necessario e deve offrire al contribuente la possibilità di produrre, senza oneri eccessivi, elementi sulle eventuali ragioni commerciali che hanno determinato l’operazione. Nel caso di specie, la Corte ha osservato che le controllate avevano capitale negativo e che la banca subordinava i finanziamenti alla lettera di patronage della controllante; ciò può integrare ragioni commerciali connesse alla posizione di socio, specie quando lo sviluppo dell’attività della controllata dipende da un ulteriore apporto di capitale.
Decisione e limite posto al giudice nazionale
La Corte ha quindi affermato che la normativa tedesca non è incompatibile con il Trattato in linea di principio, ma è compatibile solo se il giudice nazionale verifica che essa consenta al contribuente di provare che le condizioni non di mercato sono state concordate per ragioni commerciali riconducibili alla sua posizione di socio nella società non residente. Spetta dunque al giudice del rinvio accertare se, nel caso concreto, tale facoltà probatoria sia effettivamente garantita.
Principio affermato
Una normativa nazionale che rettifica i redditi di una società residente per benefici concessi senza corrispettivo di mercato a una controllata non residente, ma non per operazioni interne, può essere giustificata dalla necessità di preservare la ripartizione del potere impositivo; tuttavia essa deve consentire al contribuente di dimostrare, senza eccessivi oneri, che l’operazione è stata conclusa per ragioni commerciali, comprese quelle derivanti dalla sua qualità di socio della società estera.
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