Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 183/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di valutazione di impatto ambientale relativa a un impianto agrivoltaico da 19,995 MW e alle opere di connessione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha presentato il 17 maggio 2023 un’istanza di VIA ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006. Dopo la verifica di completezza, l’istanza è stata dichiarata procedibile l’11 marzo 2024 ed è stata avviata la consultazione pubblica. Sono state poi disposte ulteriori consultazioni in relazione a integrazioni documentali, l’ultima delle quali è stata avviata il 10 settembre 2025. Dal termine dell’ultima consultazione, individuato nel 25 agosto 2025 secondo la ricostruzione della sentenza, non sono stati compiuti ulteriori atti conclusivi. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’inerzia ministeriale e ha chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere, la fissazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta. Il progetto è stato qualificato come rientrante tra quelli disciplinati dall’art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, soggetti a termini procedimentali speciali. In particolare, la società ha fatto valere il superamento dei termini per le osservazioni, le controdeduzioni, le integrazioni, l’attività della Commissione tecnica VIA-VAS e l’adozione del provvedimento finale, nonché l’inidoneità dei pareri soprassessori del Ministero della Cultura a definire il procedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, assumendo quale dies a quo la pubblicazione dell’ultimo avviso al pubblico del 10 settembre 2025, il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il 17 febbraio 2026, in applicazione della scansione temporale prevista dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006 per i progetti PNRR, finanziati dal fondo complementare o attuativi del PNIEC. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica non ha concluso il procedimento nei termini e non ha fornito giustificazioni dell’inerzia. I pareri soprassessori del Ministero della Cultura, adottati in attesa dello schema di provvedimento VIA, sono stati ritenuti inidonei a sostituire una pronuncia conclusiva. Il giudice ha inoltre affermato che l’eventuale mancata espressione dei pareri nei termini non elimina l’obbligo dell’amministrazione competente di adottare comunque un provvedimento espresso. La disciplina introdotta dall’art. 8, comma 1-ter, del d.lgs. n. 152/2006 non consente di pregiudicare il rispetto dei termini dei procedimenti VIA relativi ai progetti PNRR e assimilati. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è stato condannato a provvedere espressamente entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l’eventuale perdurante inadempimento, il Prefetto di Roma quale commissario ad acta, con facoltà di delega. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato; la decisione deve essere trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti al passaggio in giudicato.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. n. 152/2006

    Disciplina la presentazione dell’istanza per il rilascio della valutazione di impatto ambientale.

  • art. 24 d.lgs. n. 152/2006

    Prevede le fasi della consultazione pubblica, la presentazione delle osservazioni, delle controdeduzioni e delle eventuali integrazioni documentali.

  • art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006

    Stabilisce, per i progetti rilevanti ai sensi dell’art. 8, comma 2-bis, i termini per la predisposizione dello schema di provvedimento VIA e per l’adozione del provvedimento finale.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006

    Individua i progetti PNRR, finanziati dal fondo complementare o attuativi del PNIEC, ai quali si applica la scansione procedimentale speciale considerata dal giudice.

  • art. 8, comma 1-ter, d.lgs. n. 152/2006

    la disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare

    La disciplina sull’ordine e sulla quota delle trattazioni non può compromettere il rispetto dei termini dei procedimenti VIA relativi ai progetti PNRR e a quelli finanziati dal fondo complementare.

  • artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 c.p.a.

    Consentono di accertare l’illegittimità del silenzio e di imporre all’amministrazione l’obbligo di provvedere quando permane l’inerzia fino alla proposizione del ricorso.

  • art. 2, comma 8, l. n. 241/1990

    Impone la trasmissione della decisione alla Procura della Corte dei conti al passaggio in giudicato nei casi previsti dalla norma.

Massime di principio

  • Per i procedimenti di VIA relativi ai progetti rientranti nell’art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, i termini procedimentali stabiliti dagli artt. 24 e 25 del medesimo decreto devono essere rispettati e l’amministrazione non può lasciare indefinitamente pendente il procedimento.
  • La disciplina sull’ordine e sulla quota delle trattazioni prevista dall’art. 8, comma 1-ter, del d.lgs. n. 152/2006 non può pregiudicare il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale riguardanti progetti PNRR o finanziati dal fondo complementare.
  • Pareri soprassessori o interlocutori, adottati in attesa di ulteriori atti o dello schema di provvedimento finale, non definiscono il procedimento e non escludono la configurabilità del silenzio-inadempimento.
  • La mancata espressione nei termini di un parere previsto nel procedimento VIA non elimina l’obbligo dell’amministrazione competente di adottare una pronuncia espressa sul progetto.
  • Quando il procedimento amministrativo è ancora privo di una decisione conclusiva e l’inerzia permane fino alla proposizione del ricorso, il silenzio costituisce un illecito permanente ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.; il giudice può fissare un termine per provvedere e nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.