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Sentenza

Sentenza del 29/05/2017 n. 1346 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Iva - Aliquote ridotte - Fornitura di prodotti alimentari a mense per la preparazione dei pasti - Aliquota del 10% e non del 4%.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La fornitura di prodotti alimentari crudi, destinati a essere cucinati dalle mense, è stata ritenuta soggetta all'aliquota IVA del 10% prevista dal punto 121 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972. Non si applica l'aliquota del 4% prevista dal n. 37 della Parte II della medesima Tabella, poiché tale disposizione riguarda la somministrazione dei pasti e non la mera fornitura di materie prime o alimenti da preparare.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'aliquota IVA applicabile alla fornitura di alimenti crudi destinati alle mense per la preparazione dei pasti. Si contestava l'applicazione dell'aliquota ordinaria ridotta del 10%, sostenendo invece l'applicabilità dell'aliquota super-ridotta del 4% prevista per la somministrazione di alimenti e bevande nelle mense aziendali, scolastiche e per indigenti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, Parte III, punto 121

    Prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% alle cessioni di determinati prodotti alimentari, inclusi quelli forniti per la preparazione dei pasti, secondo la qualificazione concreta dell'operazione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, Parte II, n. 37

    somministrazione di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni

    L'aliquota IVA del 4% si applica alla somministrazione di pasti e bevande da parte delle mense, anche nell'ambito di appalti o convenzioni, ma non si estende alla semplice fornitura di alimenti crudi destinati alla successiva preparazione.

Massime di principio

  • Per determinare l'aliquota IVA occorre qualificare l'operazione effettivamente realizzata: la mera cessione di alimenti e materie prime non coincide con la somministrazione di pasti pronti.
  • Le aliquote agevolate sono di stretta interpretazione e non possono essere estese per analogia a operazioni diverse da quelle espressamente previste dalla norma.
  • L'aliquota del 4% prevista per le mense riguarda il servizio di somministrazione di alimenti e bevande, anche se svolto mediante appalto o convenzione; la fornitura di prodotti da cucinare resta soggetta all'aliquota specifica prevista per la cessione dei prodotti, nella fattispecie il 10%.
  • La destinazione dei prodotti a una mensa non è sufficiente, da sola, a determinare l'applicazione dell'aliquota del 4%: è decisiva la natura della prestazione resa dal fornitore.

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