Cassazione Penale, Ordinanza n. 29443/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano con cui era stata confermata la sua affermazione di responsabilità penale. Dal testo emerge che il ricorso articolava due motivi, entrambi diretti a contestare la decisione di merito, ma ritenuti privi della necessaria specificità: le censure sarebbero state in larga parte riproduttive di doglianze già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza una puntuale critica delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata. I motivi, inoltre, miravano sostanzialmente a ottenere una rivalutazione delle prove o una lettura alternativa delle risultanze probatorie, senza indicare specifici travisamenti di prova rilevanti in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non fossero specifici, in quanto meramente ripetitivi di censure già esaminate e perché sollecitavano una nuova valutazione del compendio probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità in assenza di specifici travisamenti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. sent. n. 186/2000
È richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende non è dovuta solo quando sia ravvisabile l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso deve contenere motivi specifici, cioè una critica puntuale e autonoma alle argomentazioni di fatto e di diritto della sentenza impugnata; non sono ammissibili doglianze meramente riproduttive di censure già disattese.
- Non può essere dedotta in cassazione una generica richiesta di nuova valutazione delle prove o una diversa lettura del materiale probatorio, se non nei limiti del denunciato travisamento di specifiche emergenze processuali.
- La mancanza di specificità dei motivi e la loro attitudine a sollecitare un sindacato di merito determinano l'inammissibilità del ricorso.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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