Sentenza n. 11063/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’annullamento: - del provvedimento del 29 aprile 2025 prot. n. 0053240 dell’Università degli Studi Roma Tre, inviato a mezzo p.e.c. in data 5 maggio 2025, recante “OGGETTO: Istanza di riconoscimento degli scatti stipendiali con decorrenza dalla data di maturazione del diritto” con cui l’Università ha sostanzialmente rigettato l’istanza di applicazione dello scatto stipendiale di cui all’art. 6 co. 14 della l. n. 240/2010 (doc. n. 1); - del Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali, emanato nel giugno del 2021 dall’Università degli Studi di RomaTre, in parte qua (doc. n. 2); - del provvedimento del 9 aprile 2024 prot. n. 0036149, con cui l’Università degli Studi Roma Tre ha comunicato l’avvio della procedura di valutazione per l’anno 2024 (riferita al biennio 2022 2024) (doc. n. 3); - del provvedimento del 9 aprile 2024 prot. n. 0036108 dell’Università degli Studi Roma Tre, recante il bando per la procedura di valutazione per l’anno 2024 (doc. n. 4); - nonché, per quanto occorrer possa, del provvedimento del 29 aprile 2025, con cui è stata comunicata l’indizione della procedura di valutazione dell’impegno didattico per l’anno 2025 (doc. n. 5); nonché per l’accertamento: - della spettanza dello scatto stipendiale in favore del prof. Emanuele Conte, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 co. 14 e 8 della l. n. 240/2010, con decorrenza dal mese di luglio dell’anno 2024, alla luce della sussistenza dei criteri definiti dall’art. 4 del bando per la valutazione del 2024; e la condanna: - ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. c) c.p.a., dell’Università all’emanazione di un provvedimento di riconoscimento e attribuzione al prof. Emanuele Conte dello scatto stipendiale in fascia 8 sin dal mese di luglio dell’anno 2024, alla luce della sussistenza dei requisiti e in considerazione dell’attività vincolata dell’Amministrazione, nonché a porre in essere tutte le azioni conseguenti necessarie all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio; ovvero, in subordine, per l’accertamento: - dell’obbligo dell’Università di riaprire i termini per la presentazione dell’istanza di valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale con riferimento al periodo 2022-2024, nonché comunque dell’obbligo di esaminare la domanda presentata dal prof. Conte per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell’attribuzione dello scatto stipendiale biennale maturato nell’anno 2024 e sin dal mese di luglio 2024, con riferimento al biennio dal luglio 2022 al luglio 2024; e la condanna dell’Università a permettere la presentazione dell’istanza e, comunque, di avviare un procedimento di valutazione della domanda del prof. Conte e a valutare l’impegno didattico, di ricerca e gestionale del biennio luglio 2022-luglio 2024, al fine dell’attribuzione dello scatto stipendiale biennale in fascia 8 dal mese di luglio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di esame della domanda tardiva di attribuzione dello scatto stipendiale biennale e disciplina regolamentare dell’Ateneo che impediva la presentazione tardiva della domanda
Esito
Favorevole al ricorrente (docente universitario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, inquadrato nella fascia stipendiale 7 dal luglio 2022 e quindi legittimato a chiedere dal luglio 2024 lo scatto verso la fascia 8, non aveva presentato la domanda entro il termine fissato dall’Ateneo per la procedura relativa all’anno 2024. Nell’aprile 2025 aveva chiesto il riconoscimento dello scatto con decorrenza dalla maturazione del biennio, ma l’Università aveva respinto l’istanza ritenendo preclusiva l’omessa domanda per l’anno 2024 e invitandolo a presentare domanda per il 2025. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 6, comma 14, e 8 della l. 240/2010, dell’art. 7 della l. 241/1990, dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento, non aggravamento del procedimento e autovincolo, sostenendo che il termine regolamentare non poteva comportare la decadenza dalla possibilità di partecipare alla valutazione, in assenza di una previsione legislativa espressa. Ha inoltre chiesto in via principale l’accertamento della spettanza dello scatto dal luglio 2024 e la condanna dell’Ateneo alla sua attribuzione; in subordine, l’accertamento dell’obbligo di esaminare la domanda e di avviare la procedura valutativa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto tardivo e quindi inutilizzabile ai fini della decisione il deposito della relazione dell’Università. Nel merito ha distinto la mancata presentazione della domanda dalla valutazione negativa: la progressione stipendiale dei docenti universitari non è automatica, poiché richiede la domanda dell’interessato e una valutazione positiva dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale. Tuttavia, in assenza di una disposizione legislativa espressa, il termine fissato dall’Ateneo per la presentazione della domanda non può avere effetto decadenziale né impedire definitivamente l’accesso alla procedura valutativa. Sono stati pertanto annullati il diniego e l’art. 2, comma 3, del regolamento di Ateneo, facendo salve le successive determinazioni amministrative. Le domande principali di accertamento della spettanza dello scatto e di condanna alla sua immediata attribuzione sono state ritenute inammissibili, perché riferite a poteri amministrativi non ancora esercitati, e comunque infondate, non essendo configurabile prima della valutazione positiva un diritto soggettivo patrimoniale allo scatto. Sono state invece parzialmente accolte le domande subordinate: l’Università è stata obbligata a esaminare l’istanza relativa al biennio 2022-2024 e a procedere alla valutazione. La sentenza precisa che, ove lo scatto venga attribuito, la decorrenza giuridica può retroagire, mentre gli effetti economici decorrono dall’inizio dell’anno in corso al momento della presentazione della domanda, secondo il principio di corrispondenza alla domanda. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 14, l. 240/2010
I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale
La domanda e la procedura di valutazione sono necessarie per l’attribuzione dello scatto; la progressione non è automatica. La mancata domanda non equivale a una valutazione negativa, ma l’Università non può attribuire il beneficio in assenza di una richiesta dell’interessato.
art. 8 l. 240/2010
trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale
La norma costituisce la base della revisione della progressione economica dei docenti universitari, poi modificata dalla l. 205/2017 con il ritorno alla progressione biennale.
art. 1, comma 629, l. 205/2017
con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e con conseguente effetto economico a decorrere dall’anno 2020
Ha disposto il ritorno alla progressione biennale per classi, con gli effetti temporali indicati dalla norma.
D.P.R. 232/2011
Regolamento governativo di revisione della disciplina del trattamento economico del personale docente universitario.
art. 7 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità dell’azione amministrativa; la decisione non fonda su tale disposizione uno specifico autonomo effetto.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
Invocato per ottenere la condanna dell’Amministrazione all’adozione delle misure necessarie; la condanna è stata limitata all’obbligo di esaminare la domanda e procedere alla valutazione, non all’attribuzione immediata dello scatto.
Massime di principio
- La progressione stipendiale dei professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato non è automatica per il solo maturare dell’anzianità di servizio: richiede la domanda dell’interessato e l’esito positivo della valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale svolto nel biennio rilevante.
- In assenza di un’espressa previsione legislativa, il termine stabilito dall’università per la presentazione della domanda di attribuzione dello scatto stipendiale non può essere qualificato come termine decadenziale, né la sua inosservanza può impedire definitivamente la partecipazione alla procedura valutativa.
- La mancata presentazione della domanda di scatto non è equiparabile a una valutazione negativa: quest’ultima presuppone la domanda e l’effettivo svolgimento della valutazione. L’università deve quindi esaminare una domanda tardiva, ferma restando la necessità della valutazione positiva e il rispetto delle formalità previste dalla disciplina applicabile.
- Prima dell’esito positivo della procedura valutativa il docente vanta un interesse legittimo pretensivo, non un diritto soggettivo patrimoniale allo scatto; perciò il giudice non può disporre direttamente l’attribuzione del beneficio quando l’amministrazione non abbia ancora esercitato il proprio potere valutativo.
- Gli effetti giuridici dell’eventuale nuovo inquadramento possono retroagire alla maturazione del requisito, mentre gli effetti economici dello scatto richiesto tardivamente decorrono, secondo il principio di corrispondenza alla domanda, dall’inizio dell’anno in corso al momento della presentazione della domanda.
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