Cassazione Penale, Ordinanza n. 02152/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito è quindi rimasta ferma, con conferma delle statuizioni sfavorevoli agli imputati, senza alcun annullamento della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 14 febbraio 2025. I ricorsi erano fondati, quanto a un motivo comune a tutti, sulla dedotta illogicità/vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti ritenute in sentenza. Uno dei ricorrenti ha inoltre contestato la violazione di legge e il vizio di motivazione nella dosimetria della pena, lamentando che la riduzione applicata per il tentativo fosse inadeguata rispetto alla concreta offensività della condotta e al ruolo individuale. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto al bilanciamento tra circostanze, ha richiamato la preclusione normativa di cui all'art. 416-bis.1 c.p. e ha rilevato che la Corte territoriale aveva motivato l'equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti facendo leva sulla recidiva, sulle ulteriori aggravanti diverse dal metodo mafioso, sulla gravità della condotta e sulla personalità degli imputati, gravati da precedenti penali; quanto alla pena, ha osservato che la riduzione per il tentativo e la determinazione della pena base erano state parametrate al concreto disvalore della condotta estorsiva tentata e al ruolo del singolo, in coerenza con gli artt. 132 e 133 c.p.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 c.p.
È richiamato come preclusione normativa che impedisce di ottenere il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti nei casi considerati.
art. 132 c.p.
La determinazione della pena base è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, esercitata entro i criteri legali di commisurazione.
art. 133 c.p.
La dosimetria della pena deve essere calibrata sul concreto disvalore del fatto e sul ruolo dell'imputato, secondo i parametri legali di gravità del reato e personalità del reo.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
Il bilanciamento tra circostanze opposte è valutazione discrezionale di merito sindacabile in cassazione solo se arbitraria o manifestamente illogica; è sufficiente una motivazione che giustifichi l'equivalenza come soluzione adeguata alla pena irrogata.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01
La graduazione della pena e la fissazione della pena base rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché rispettino i principi legali di commisurazione.
Massime di principio
- Il giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o insufficienza radicale della motivazione; non è sufficiente la mera diversa valutazione prospettata dal ricorrente.
- Quando la legge prevede una specifica preclusione al prevalere delle attenuanti su determinate aggravanti, il giudice può limitarsi a richiamare tale limite e a motivare l'equivalenza in base alla gravità del fatto, alla personalità dell'imputato e ai precedenti penali.
- La determinazione della pena base e della riduzione per il tentativo appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, purché sia ancorata al concreto disvalore della condotta e al ruolo effettivamente svolto dall'imputato, in coerenza con gli artt. 132 e 133 c.p.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione discrezionale del giudice di merito una diversa ponderazione del trattamento sanzionatorio, se la motivazione risulta coerente e non illogica.
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