Cassazione Penale, Sentenza n. 2933/2022 del 26/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che dichiarava inammissibile l'istanza di revisione, deducendo: 1) esistenza di "prova nuova" ai sensi dell'art. 630, lett. c) c.p.p. rappresentata dal decreto di archiviazione nei confronti di Cassarino Giovanni, con incidenza sulla loro condanna per il reato previsto dall'art. 378 c.p.; 2) vizio di motivazione e contraddittorietà rispetto alla valutazione del decreto di archiviazione; 3) contrasto di giudicati e vizio di motivazione in relazione alla condanna di Furnò per il reato di cui all'art. 326 c.p., alla luce dell'assoluzione della Pulvirenti; 4) violazione del contraddittorio (art. 634 c.p.p.) e necessità di instaurare il contraddittorio per i profili ritenuti rilevanti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero generici, non confrontassero compiutamente l'ordinanza impugnata e riproponessero valutazioni di fatto già decise. In particolare: il decreto di archiviazione è atto endo-procedimentale non definitivo e, per la sua natura "neutra", non può essere considerato "prova nuova" ai fini della revisione; la sentenza di assoluzione di coimputati in altro procedimento non costituisce automaticamente prova nuova né un contrasto di giudicati idoneo a determinare la revisione; la Corte d'appello ha motivato adeguatamente la decisione e poteva ritenere l'inammissibilità sindacabile in rito camerale quando il caso è di immediato e evidente accertamento. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen.
Definisce le ipotesi di revisione per "prova nuova"; la Corte ha interpretato che il decreto di archiviazione, per la sua natura non definitiva e "neutra", non rientra nella nozione di prova nuova ammessa per la revisione.
art. 634 cod. proc. pen.
Elenca i casi di inammissibilità dell'istanza di revisione. La Corte ha ritenuto legittimo il ricorso al rito camerale quando l'inammissibilità è di immediato e evidente accertamento, senza necessità di instaurare il contraddittorio.
art. 378 cod. pen.
Norma richiamata quale riferimento al reato per il quale i ricorrenti erano stati condannati; la Corte ha ritenuto che l'archiviazione nei confronti di terzi (Cassarino) non annulli gli accertamenti passati in giudicato circa la partecipazione dei ricorrenti alle condotte rilevanti.
art. 326 cod. pen.
Norma relativa al reato di rivelazione di segreto d'ufficio (richiamata nel giudizio): la Corte ha valutato che l'assoluzione di un terzo (Pulvirenti) in un procedimento separato non costituisce automaticamente prova nuova idonea a fondare la revisione della condanna di Furnò.
art. 408 e seguenti cod. proc. pen.
Riguardano il decreto di archiviazione: la Corte ha richiamato la natura procedimentale e non definitiva di tali provvedimenti, sottolineando l'impossibilità di considerarli come prova nuova per la revisione.
art. 414 cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di riaprire le indagini dopo archiviazione; la Corte ha usato questo profilo per argomentare la non definitività dell'archiviazione e la sua incompatibilità con la nozione di prova nuova.
art. 11 cod. proc. pen. (richiamato nel dispositivo del PM)
Norma sulla competenza per rinvio: il PM aveva chiesto annullamento e rinvio alla Corte d'appello competente ex art. 11 c.p.p.; la Corte di legittimità ha comunque dichiarato inammissibile il ricorso.
art. 111 Costituzione
Richiamata in ordine alla possibilità di ricorso per cassazione contro provvedimenti di archiviazione solo per vizi 'in procedendo' o 'in iudicando'; sottolinea la particolarità dell'archiviazione come atto privo di mezzi ordinari di impugnazione.
Massime di principio
- Un decreto di archiviazione è atto endo-procedimentale e, per la sua natura non definitiva e "neutra", di norma non costituisce "prova nuova" ai fini dell'istanza di revisione ex art. 630 c.p.p.
- La sentenza di assoluzione a favore di un coimputato, pronunciata in un procedimento diverso, non è automaticamente prova nuova idonea a giustificare la revisione della condanna di un altro imputato; l'efficacia è limitata al medesimo imputato e allo stesso fatto.
- La Corte d'appello può decidere in rito camerale l'inammissibilità dell'istanza di revisione quando il difetto sia immediatamente e evidentemente accertabile, senza che sia necessario svolgere il contraddittorio.
- L'istanza di revisione deve contenere e allegare documenti decisivi (es. il decreto di archiviazione) e spiegare in che modo essi incidono concretamente su fatti accertati con giudicato; deduzioni generiche o valutazioni alternative del medesimo materiale probatorio sono inammissibili.
- La revisione può fondarsi solo su prove nuove tali da correggere un errore di fatto (non su una diversa valutazione giuridica del medesimo quadro probatorio): occorre dimostrare che la nuova prova contraddica effettivamente la decisione passata in giudicato.
- Se si intende utilizzare un provvedimento di archiviazione per rimettere in discussione una condanna, è necessario argomentare per quale motivo l'archiviazione abbia carattere di definitivo accertamento della non perpetratione del reato presupposto, oppure indicare elementi probatori nuovi andati effettivamente disconoscere il giudicato.
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