Sentenza del 04/03/2016 n. 4332 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ritenendo perfezionato il condono presentato dalla contribuente ai sensi dell’art. 16 della legge n. 289 del 2002. Il ricorso mirava quindi a contestare la decisione relativa agli effetti della definizione della lite fiscale. Tuttavia, la Corte ha esaminato preliminarmente la tempestività dell’impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché notificato oltre il termine lungo per impugnare. La sentenza d’appello era stata pubblicata il 13 maggio 2008 e, considerando la sospensione feriale dei termini, il termine ultimo scadeva il 28 giugno 2009; poiché tale giorno era festivo e anche il 29 giugno era festivo, la scadenza era prorogata al 30 giugno 2009. L’Agenzia aveva invece consegnato l’atto all’Ufficiale giudiziario il 1° luglio 2009. La Corte ha quindi ritenuto tardivo il ricorso, senza esaminare il merito della questione sul condono e senza statuire sulle spese, in assenza di difese della contribuente.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 16
Disciplina la definizione delle liti fiscali pendenti mediante condono. La sentenza d’appello aveva ritenuto che la domanda della contribuente avesse determinato la cessazione della materia del contendere, anche se l’Ufficio non aveva trasmesso la comunicazione relativa alla definizione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 38, comma 3, e 51, comma 1
Prevedono, nel processo tributario, il termine lungo per impugnare le sentenze non notificate, decorrente dalla pubblicazione della decisione.
Art. 327 c.p.c.
Stabilisce il termine lungo di impugnazione delle sentenze non notificate. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dal potere di impugnare e l’inammissibilità del ricorso.
Legge n. 742 del 1969
Prevede la sospensione feriale dei termini processuali, considerata nel calcolo della scadenza del termine lungo.
Art. 155, comma 4, c.p.c.
Dispone la proroga della scadenza al primo giorno non festivo quando il termine cade in un giorno festivo. Nel caso concreto, la scadenza è stata prorogata dal 28 al 30 giugno 2009 poiché anche il 29 giugno era festivo.
Art. 149 c.p.c.
Disciplina la notificazione a mezzo ufficiale giudiziario. La Corte ha applicato la teoria plurifasica della notificazione, individuando nella consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario, avvenuta il 1° luglio 2009, una data successiva alla scadenza del termine.
Legge n. 260 del 1949 e D.P.R. n. 792 del 1985, art. 1
Individuano i giorni festivi agli effetti civili, includendo il 29 giugno, festa dei Santi Pietro e Paolo, rilevante per il calcolo della proroga del termine.
Massime di principio
- Il rispetto dei termini di impugnazione è preliminare rispetto all’esame del merito: un ricorso tardivo viene dichiarato inammissibile anche se le questioni sostanziali potrebbero essere fondate.
- Per le sentenze non notificate occorre calcolare il termine lungo dalla data di pubblicazione, applicando la sospensione feriale e verificando le festività e le eventuali proroghe previste dalla legge.
- Quando il termine scade in un giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno non festivo; è necessario verificare anche i giorni festivi immediatamente successivi.
- Ai fini della tempestività della notifica, la consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario deve avvenire entro il termine utile, secondo le regole applicabili alla teoria plurifasica del procedimento notificatorio.
- La mancata comunicazione dell’Ufficio sulla definizione della lite non impedisce necessariamente il perfezionamento del condono, se ricorrono le condizioni previste dalla relativa disciplina; l’Ufficio può procedere al recupero delle somme dovute e non versate secondo le modalità di legge.
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