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Sentenza

Sentenza n. 24/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per la dichiarazione d’ illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine alla richiesta del 9/9/2025 di un appuntamento per la formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202510756

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di appuntamento del 9 settembre 2025 per la formalizzazione dell'istanza di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito contro il silenzio serbato dal MAECI e dalla competente sede diplomatica sulla richiesta del 9 settembre 2025 di ottenere un appuntamento per formalizzare l'istanza di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Nelle more del giudizio, l'Ambasciata d'Italia a Islamabad ha convocato il ricorrente per formalizzare la domanda di visto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l'amministrazione aveva soddisfatto la pretesa oggetto del ricorso mediante la convocazione del ricorrente per la formalizzazione dell'istanza di visto. Le spese di lite sono state compensate, con rimborso al ricorrente del contributo unificato, ove versato, in considerazione della ragionevolezza del termine entro il quale la rappresentanza diplomatica aveva dato riscontro positivo alla richiesta di appuntamento. È stata disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, come consentito dall'art. 60 c.p.a.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio promosso contro il silenzio dell'amministrazione, l'amministrazione adotta una condotta che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata dalla convocazione del richiedente per la formalizzazione di un'istanza di visto, le spese possono essere compensate; il contributo unificato può essere rimborsato al ricorrente ove il comportamento dell'amministrazione abbia reso necessario il ricorso, anche se il riscontro è intervenuto entro un termine ritenuto ragionevole.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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