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Sentenza

Sentenza n. 6794/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’annullamento - della Circolare/Nota del MUR del 16 aprile 2024 (prot. registro ufficiale n. U.0005631) recante “Sottoscrizione Contratto Collettivo Nazionale Integrativo AFAM 2024-2027” (di seguito, la “Nota” o “Circolare”) nella parte in cui afferma che “Rappresentano obblighi di servizio esterni al monte ore, ai sensi del CCNL: la partecipazione ad organi collegiali e strutture didattiche, nonché a commissioni di esame (ivi comprese le tesi) e di concorso”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202407136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Circolare del Ministero dell’Università e della Ricerca del 16 aprile 2024 sulla sottoscrizione del CCNI AFAM 2024-2027, nella parte relativa alla qualificazione come obblighi di servizio esterni al monte ore della partecipazione a organi collegiali e commissioni di esame e concorso

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni datrici di lavoro)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la circolare ministeriale sostenendo che essa introducesse obblighi non previsti dal contratto collettivo nazionale applicabile, qualificando come esterne al monte ore la partecipazione a organi collegiali, strutture didattiche e commissioni di esame e concorso. Ha dedotto la violazione degli artt. 46, comma 1, 47, comma 5, e 49, comma 1, del d.lgs. 165/2001, l’incompetenza e la violazione del principio di buon andamento, assumendo che la circolare modificasse o integrasse illegittimamente il CCNL. Ha inoltre sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 6, della l. 508/1999 e dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 165/2001 in relazione agli artt. 3, 9 e 33 Cost. Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, evidenziando che la controversia era già stata proposta dal medesimo ricorrente davanti al Tribunale ordinario di Pesaro, quale giudice del lavoro, che l’aveva respinta interpretando il contratto collettivo nel senso che la retribuzione comprendesse anche le attività ulteriori rispetto alle 324 ore espressamente quantificate.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Ha ritenuto che la circolare avesse natura meramente illustrativa e ricognitiva dei contenuti del contratto collettivo e non costituisse un atto di macro-organizzazione idoneo a radicare la giurisdizione amministrativa. La controversia riguarda infatti, nella sostanza, pretese economiche e retributive del docente derivanti dal rapporto di lavoro contrattualizzato, quindi posizioni di diritto soggettivo. In base al criterio del petitum sostanziale, la giurisdizione non dipende dalla formale richiesta di annullamento dell’atto amministrativo, ma dall’effettivo oggetto della domanda. Il giudice ordinario conserva il potere di disapplicare incidentalmente l’atto amministrativo generale o di autoregolamentazione che costituisca mero presupposto della pretesa lavoristica. La giurisdizione amministrativa sussisterebbe soltanto quando la contestazione investisse direttamente l’esercizio di un potere amministrativo pubblicistico, incidendo immediatamente su un interesse legittimo, come nel caso degli atti di macro-organizzazione o degli atti concernenti il conferimento degli incarichi dirigenziali. Il difetto di giurisdizione ha inoltre precluso l’esame della questione di legittimità costituzionale, ritenuta priva di rilevanza nel giudizio amministrativo. Le spese sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione e della particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 1, d.lgs. 165/2001

    Richiamato dal ricorrente quale parametro della dedotta illegittima modifica o integrazione del contratto collettivo mediante circolare ministeriale.

  • art. 47, comma 5, d.lgs. 165/2001

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della contrattazione collettiva e all’asserita incompetenza dell’amministrazione.

  • art. 49, comma 1, d.lgs. 165/2001

    Richiamato dal ricorrente quale ulteriore parametro della contestazione relativa ai contenuti del CCNL.

  • art. 2, comma 6, l. 508/1999

    Oggetto della questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente; l’esame è stato precluso dal difetto di giurisdizione.

  • art. 3, comma 2, d.lgs. 165/2001

    Oggetto della questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente; l’esame è stato precluso dal difetto di giurisdizione.

  • art. 5 d.lgs. 165/2001

    Richiamato per distinguere gli atti organizzativi autoritativi, eccezionali rispetto alla regola secondo cui la gestione del rapporto di lavoro avviene con i poteri del privato datore di lavoro.

  • art. 63 d.lgs. 165/2001

    La giurisdizione amministrativa ricorre, secondo la sentenza, quando la controversia investe direttamente il corretto esercizio di un potere amministrativo e incide su interessi legittimi o su diritti soggetti a giurisdizione esclusiva; le pretese retributive del rapporto contrattualizzato spettano invece al giudice ordinario.

  • art. 74 c.p.a.

    Utilizzato per richiamare per relationem un precedente conforme del TAR Campania.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative al pubblico impiego contrattualizzato, la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale e all’effettiva consistenza della posizione dedotta, non in base alla formale qualificazione della domanda come richiesta di annullamento di un atto amministrativo.
  • Quando la pretesa del dipendente riguarda direttamente diritti retributivi derivanti dal rapporto di lavoro, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario anche se la domanda è proposta attraverso l’impugnazione di una circolare o di un atto generale dell’amministrazione datrice di lavoro.
  • Il giudice ordinario può verificare incidentalmente la legittimità e disapplicare gli atti generali di autoregolamentazione dell’ente pubblico che costituiscano soltanto atti presupposti della pretesa inerente al rapporto di lavoro.
  • La giurisdizione amministrativa sussiste, nel pubblico impiego contrattualizzato, quando la contestazione investe direttamente l’esercizio di un potere amministrativo pubblicistico e l’atto incide immediatamente su un interesse legittimo, come nel caso degli atti di macro-organizzazione che definiscono le linee fondamentali degli uffici o degli atti relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali.
  • Il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo preclude l’esame nel merito di una questione di legittimità costituzionale, poiché la questione non è rilevante nel giudizio instaurato davanti a quel giudice.

Come è indicizzato

MaterieRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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