Cassazione Penale, Sentenza n. 1302/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per omicidio, rapina e altri reati sostenendo in particolare: (1) che la sottrazione del telefono del padre non era stata pianificata prima dell'omicidio e quindi non sussisterebbe il reato di rapina ma al più il furto aggravato; (2) che le attenuanti generiche non sono state riconosciute con giudizio di prevalenza, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.197/2023 che richiede un adeguamento della pena al disvalore soggettivo e alla valutazione dei fattori che influenzano il processo motivazionale dell'autore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. È stata confermata la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Venezia del 15/03/2024 che aveva confermato la condanna di primo grado: pena complessiva di 30 anni di reclusione (24 anni per l'omicidio del padre aumentati di 6 per l'omicidio della madre), confermata la qualificazione del fatto come rapina per la sottrazione del telefono, e confermato il giudizio sulle attenuanti generiche (concessione in termini di equivalenza e non di prevalenza). Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali. Richieste di liquidazione delle spese avanzate dalle parti civili non accolte in quanto non costituite rispetto al reato di rapina.
Norme richiamate
art. 575 c.p.
Norma sull'omicidio: la sentenza conferma la responsabilità per omicidio sulla base delle modalità esecutive e delle prove raccolte.
art. 576 n.2 e art. 577 n.3 c.p.
Aggravanti contestate per la commissione degli omicidi: rilevate dalla Corte come gravità delle modalità e dalla particolare intensità del dolo.
art. 628 c.p., commi primo e terzo (numeri 1, 3-bis e 4)
Norma sulla rapina: interpretata applicandosi al caso perché la sottrazione del telefono è stata ritenuta pianificata e strumentale al conseguimento del patrimonio, dunque conseguenza della violenza omicida.
art. 78 c.p.
Applicato per il calcolo delle pene complessive e per evitare aumenti ulteriori oltre quanto disposto dalla continuazione.
art. 132 c.p.
Riferimento al potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena concreta e al principio di proporzionalità; la Corte ha giustificato la misura inflitta nell'esercizio di tale discrezionalità.
art. 62-bis c.p.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte d'Appello ha valutato e ritenuto non prevalenti le attenuanti, decisione non sindacabile in Cassazione se la motivazione è congrua.
art. 61 n.2 c.p.
Riferimento a circostanze che possono aggravare la responsabilità, richiamate nella motivazione della sentenza.
Legge 895/1967, artt. 2 e 7
Norme in materia di armi: richiamate in relazione alla detenzione e all'uso dell'arma impiegata negli omicidi.
Sentenza Corte Cost. n.197/2023
Richiamata dalla difesa come parametro di adeguamento della pena al disvalore soggettivo; la Corte ha comunque ritenuto che la motivazione del giudice di merito abbia adeguatamente considerato tali profili senza violare i principi costituzionali.
Massime di principio
- La sottrazione di un bene dalla persona uccisa integra la rapina quando il proposito di sottrazione sia sorto prima o durante l'azione violenta e l'impossessamento sia conseguenza della violenza; se il proposito è intervenuto solo dopo l'omicidio si configura furto.
- La prova del carattere pianificato dell'atto (pianificazione, acquisto arma, indagini tecniche come tabulati, accessi bancari, contatti successivi) rafforza la qualificazione come rapina e la gravità del dolo.
- Il riconoscimento e la prevalenza delle attenuanti generiche sono valutazioni di merito: la Corte di legittimità può sindacare solo la congruità e la logicità della motivazione, non il merito delle valutazioni discrezionali del giudice di merito.
- La confessione del reo è un elemento attenuante ma può avere incidenza limitata se la confessione non ha influenzato concretamente l'attività investigativa o se gli altri elementi negativi risultano preponderanti.
- In appello e in Cassazione la riqualificazione del fatto richiede motivazione adeguata: l'assenza di elementi che dimostrino il sopravvenire del proposito predatorio dopo l'omicidio rende legittima la qualificazione come rapina.
- Le parti civili devono essere costituite specificamente rispetto al reato dedotto in causa per ottenere provvedimenti di liquidazione spese relativi a quel reato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1200/2025 del 13/01/2025
- Sentenza penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1201/2025 del 13/01/2025
- Sentenza penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1202/2025 del 13/01/2025
- Sentenza penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1203/2025 del 13/01/2025
- Sentenza penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1204/2025 del 13/01/2025
- Sentenza penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1205/2025 del 13/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →