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Sentenza

Sentenza n. 5233/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 00225/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202504367

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva respinto il ricorso contro il rigetto della domanda di sostegno e la decadenza dal beneficio nell'ambito del Piano di sviluppo rurale 2014-2020

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante aveva presentato una domanda di sostegno per misure previste dal Piano di sviluppo rurale, dichiarando di applicare metodi di produzione biologica e ottenendo un punto aggiuntivo nella valutazione. Successivamente aveva chiesto la correzione o il ritiro della dichiarazione, sostenendo che l'indicazione fosse frutto di un errore del tecnico incaricato, facilmente verificabile mediante la consultazione del fascicolo aziendale e dell'elenco degli operatori biologici del SIAN. L'amministrazione aveva respinto la richiesta, ritenendo l'errore non palese e la dichiarazione non veritiera, quindi aveva preannunciato e poi disposto il rigetto della domanda e la decadenza dal contributo. L'appellante ha dedotto: 1) che l'errore fosse palese, tempestivamente segnalato e non riguardasse una condizione di ammissibilità, ma soltanto l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo; 2) che l'art. 17 del bando consentisse il ritiro totale o parziale della dichiarazione in qualsiasi momento, salvo che l'inadempienza fosse già stata contestata; 3) che il richiamo alla disciplina delle dichiarazioni non veritiere fosse erroneo, poiché la dichiarazione avrebbe dovuto essere rettificata prima della scoperta dell'errore; 4) che la decadenza fosse sproporzionata; 5) che, anche senza il punto aggiuntivo, il punteggio sarebbe comunque stato sufficiente per accedere al beneficio.

La decisione

L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata, con motivazione aggiuntiva. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la dichiarazione sull'utilizzazione di metodi biologici non fosse un errore palese, poiché la sua non veridicità non emergeva immediatamente dalla domanda o dalla documentazione disponibile, ma richiedeva la consultazione dell'albo degli operatori biologici del SIAN. La mera difformità rispetto al fascicolo aziendale non era decisiva, potendo dipendere da un mancato aggiornamento del fascicolo. Inoltre, l'amministrazione non aveva rilevato l'errore nella prima istruttoria, avendo fatto affidamento sulla dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000; tale circostanza confermava la non riconoscibilità dell'errore. L'art. 17 del bando, relativo al ritiro della domanda o di una dichiarazione, non poteva essere utilizzato per eludere la disciplina più rigorosa della rettifica degli errori palesi: il ritiro serve a rinunciare agli effetti della domanda, non a sanare una dichiarazione non veritiera dopo la presentazione. Esclusa la natura palese dell'errore, la dichiarazione doveva qualificarsi come non veritiera e il rigetto della domanda risultava conforme al bando, alla normativa europea e all'art. 75 del d.P.R. 445/2000. La decadenza non è stata ritenuta sproporzionata, poiché, in presenza di una dichiarazione non rettificabile e non veritiera nell'ambito di finanziamenti europei, l'amministrazione era vincolata ad adottare il rigetto e la decadenza, in funzione della tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Era irrilevante che il punto aggiuntivo non fosse concretamente determinante per il collocamento in graduatoria: l'irregolarità della dichiarazione giustificava comunque il trattamento rigoroso. L'appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 17 del bando

    Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un’altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto

    La disposizione disciplina la rinuncia totale o parziale agli effetti della domanda o della dichiarazione e non può essere utilizzata per eludere i presupposti più rigorosi previsti per la rettifica degli errori palesi.

  • art. 12 del bando

    La richiesta di rettifica del punteggio di autovalutazione è ammessa solo nei casi di errori palesi

    La rettifica è consentita soltanto quando l'errore sia facilmente individuabile dall'organo istruttore sulla base della documentazione a disposizione, senza necessità di ulteriori ricerche.

  • art. 13, lett. e), del bando

    Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo sulla base della documentazione a disposizione dell’istruttore

    La nozione di errore palese richiede una riconoscibilità immediata nell'ambito del controllo amministrativo ordinario; non ricomprende le inesattezze che emergono soltanto mediante la consultazione di ulteriori banche dati o accertamenti.

  • art. 3 Reg. (UE) n. 809/2014

    È richiamato quale fondamento della disciplina del ritiro delle domande e delle dichiarazioni.

  • art. 4 Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014

    Le domande di sostegno, le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente

    La correzione postuma è subordinata alla riconoscibilità dell'errore da parte dell'autorità competente e alla buona fede del beneficiario.

  • art. 59, par. 6, Reg. (UE) n. 1306/2013

    Le domande di aiuto e di pagamento, o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta possono essere corrette e adattate dopo la loro presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente

    Consente la correzione delle domande soltanto per errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.

  • art. 75 d.P.R. 445/2000

    È richiamato come fondamento della conseguenza decadenziale connessa alla dichiarazione non veritiera.

  • art. 2, punto 36, Reg. (UE) n. 1303/2013

    Qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione

    La nozione di irregolarità è interpretata in senso ampio e ricomprende violazioni potenzialmente pregiudizievoli per il bilancio dell'Unione.

  • considerando n. 39 e art. 2 Reg. (UE) n. 1306/2013

    Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell'Unione è opportuno che gli Stati membri adottino misure che permettano loro di accertarsi che le operazioni finanziate dai Fondi siano reali e correttamente eseguite

    La disciplina dei fondi europei impone prevenzione, accertamento e trattamento delle irregolarità, mediante sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate.

  • art. 27 Reg. (CE) n. 1828/2006

    Il “sospetto di frode” è un’irregolarità che a livello nazionale determina l’inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l’esistenza di un comportamento intenzionale

    È richiamato per evidenziare il particolare rigore del sistema europeo nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Massime di principio

  • Nelle procedure di concessione di contributi europei, è qualificabile come errore palese soltanto l'inesattezza facilmente individuabile dall'organo istruttore mediante il controllo amministrativo ordinario e sulla base della documentazione già disponibile, senza necessità di ulteriori ricerche o consultazioni di banche dati esterne.
  • La mera difformità tra una dichiarazione contenuta nella domanda di aiuto e i dati del fascicolo aziendale non rende automaticamente palese l'errore, poiché la difformità può dipendere anche dal mancato aggiornamento del fascicolo; la non veridicità può risultare riconoscibile solo mediante ulteriori verifiche.
  • La facoltà di ritiro totale o parziale di una domanda o di una dichiarazione non può essere utilizzata per aggirare la disciplina della rettifica degli errori palesi e per sanare successivamente una dichiarazione non veritiera; il ritiro è destinato alla rinuncia agli effetti della domanda o della dichiarazione.
  • Quando una dichiarazione non veritiera contenuta in una domanda di finanziamento europeo non è rettificabile perché l'errore non è palese, il rigetto della domanda o la decadenza dal beneficio possono essere conseguenze vincolate dell'irregolarità, in ragione dell'esigenza di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.
  • La non determinatività del dato dichiarato ai fini del punteggio finale o della collocazione in graduatoria non esclude, di per sé, la rilevanza dell'irregolarità: la dichiarazione non veritiera può giustificare il rigetto della domanda indipendentemente dal fatto che il beneficio sarebbe stato conseguibile anche senza il punteggio contestato.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRevoca e recupero dei contributiInvalidità del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazionePrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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