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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28182/2023 del 06/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La contribuente originaria aveva chiesto il rimborso del 90% delle somme versate a titolo di IRPEF per il triennio 1990-1992, impugnando il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda; l'Ufficio aveva proposto appello, ma la CTR lo aveva dichiarato inammissibile perché, al momento della costituzione, non risultava depositata la ricevuta di spedizione dell'atto di appello. La CTR aveva ritenuto così impossibile verificare sia la tempestività della notifica dell'impugnazione sia quella della costituzione in giudizio, escludendo che l'omissione potesse essere sanata con deposito successivo. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente/omessa su alcuni fatti processuali; violazione delle norme sul processo tributario quanto al fatto che, per la costituzione, sarebbe sufficiente l'avviso di ricevimento e non la ricevuta di spedizione; violazione dell'art. 32 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR ritenuto tardivo il deposito dell'avviso di ricevimento, che invece può avvenire sino all'udienza; violazione delle norme sulla fede privilegiata dell'atto pubblico, sostenendo che la certificazione dell'ufficio postale attestava i dati rilevanti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi, esaminati congiuntamente. Ha accertato direttamente dagli atti che l'appello era stato consegnato all'ufficio postale il 16.12.2011 e che la costituzione dell'Ufficio in CTR era avvenuta l'11.01.2012, quindi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione previsto dall'art. 22 d.lgs. 546/1992. Ha ribadito che, nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario e non dalla data di spedizione, mentre la data di spedizione rileva per la tempestività dell'impugnazione; inoltre, non è causa di inammissibilità il deposito dell'avviso di ricevimento in luogo della ricevuta di spedizione, quando l'avviso rechi attestazione postale della data di spedizione. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro di validità della motivazione della sentenza.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    richiamato in relazione alla nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione della sentenza.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per la struttura e motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per gli oneri dell'appello nel processo tributario.

  • art. 22 d.lgs. n. 546/1992

    il termine di trenta giorni per la costituzione dell'appellante decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario, non dalla spedizione.

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    il deposito dell'avviso di ricevimento non determina inammissibilità se la notifica è correttamente documentata secondo i principi affermati dalla giurisprudenza; il deposito può avvenire fino all'udienza secondo l'orientamento richiamato.

  • art. 2699 c.c.

    richiamato sulla nozione di atto pubblico e sulla fede privilegiata della certificazione postale.

  • art. 2700 c.c.

    richiamato per la fede privilegiata dell'atto pubblico quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in relazione al valore probatorio degli elementi desumibili dalla certificazione postale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, ai fini della costituzione in giudizio dell'appellante che notifichi l'atto a mezzo posta, il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario o dall'evento equipollente, non dalla data di spedizione.
  • La data di spedizione dell'atto rileva per verificare la tempestività della proposizione dell'impugnazione, non per il calcolo del termine di costituzione in giudizio.
  • Non è causa di inammissibilità dell'impugnazione il deposito dell'avviso di ricevimento in luogo della ricevuta di spedizione, purché dall'avviso risulti con attestazione postale idonea la data di spedizione e, quindi, sia assicurata la prova della tempestività.
  • Quando il giudice di merito dichiara l'inammissibilità dell'appello per difetto documentale, la Corte di cassazione, investita di una censura ex art. 360 n. 4 c.p.c., può esaminare direttamente gli atti processuali per verificare la correttezza della decisione.
  • La certificazione dell'ufficio postale dotata di attestazione formale dei dati rilevanti ha efficacia probatoria nei limiti della fede privilegiata attribuita agli atti pubblici.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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