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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10329/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che, in executivis, ha revocato la sospensione condizionale della pena inflitta per avere danneggiato un sito archeologico durante lavori di aratura sul terreno di sua proprietà. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per l'uso, a suo dire indebito, di dichiarazioni rese senza garanzie difensive, per l'incertezza sulle reali condizioni del sito e per la mancata indicazione precisa dell'attività da porre in essere per adempiere alla sentenza (ripristino dello stato dei luoghi e pagamento del risarcimento).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha confermato la legittimità dell'ordinanza della Corte d'appello che aveva revocato la sospensione condizionale. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione, basata sulle verifiche della polizia giudiziaria (l'area risultava incolta e coperta da fitta vegetazione, segno di inerzia) e sull'assenza di prova, da parte di Valente, dell'impossibilità di adempiere alla condizione. Ha inoltre rilevato l'assenza di partecipazione al contraddittorio da parte del ricorrente e la mancata assunzione di iniziative per coinvolgere gli enti preposti. Perciò il ricorso è dichiarato infondato e Valente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art. 616, comma 1, primo periodo

    Prevede la condanna alle spese processuali a carico della parte che propone ricorso rigettato; applicata per addebitare le spese a Valente.

  • Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (principio sulla sospensione condizionale)

    Quando la sospensione condizionale è subordinata al compimento di un'attività, l'inadempimento legittima la revoca salvo che il condannato dimostri di essere stato assolutamente impossibilitato ad eseguire quanto prescritto; l'onere della prova grava sul condannato e il giudice deve motivare la valutazione delle condizioni rilevanti.

Massime di principio

  • Se la sospensione condizionale è subordinata a obblighi concreti (ripristino, pagamento risarcimento, ecc.), l'inadempimento può comportare la revoca del beneficio a meno che il condannato non provi l'impossibilità oggettiva di adempiere.
  • L'onere probatorio di dimostrare l'impossibilità ad adempiere grava sul beneficiario della sospensione; semplici dichiarazioni verbali non documentate hanno scarsa rilevanza se non sono state debitamente portate nel contraddittorio.
  • La partecipazione al contraddittorio (anche mediante difensore) e la produzione di documenti probatori sono determinanti per contrastare una richiesta di revoca; l'assenza all'udienza indebolisce fortemente la posizione del ricorrente.
  • Quando l'adempimento richiede il coinvolgimento di autorità pubbliche, il soggetto obbligato deve comunque assumere iniziative per attivare tali enti e dimostrare eventuali impedimenti esterni.
  • Le verifiche investigative (es. sopralluoghi della polizia giudiziaria) che riscontrano l'assenza del ripristino possono costituire base sufficiente per la revoca se non contrastate da prove concrete ed efficaci del condannato.

Testo integrale

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