Cassazione Penale, Sentenza n. 31755/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha disposto la consegna in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso il 19/6/2024 in relazione alla sentenza rumena irrevocabile n. 271 del 24/7/2023 (pena 2 anni per falso e guida senza patente). Deduce: (1) vizio di violazione di legge ex art. 606 lett. b) c.p.p. perché la Corte d'appello non avrebbe acquisito la sentenza di condanna romena e perché la condotta di guida senza patente non sarebbe reato nel diritto italiano; (2) violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 10/2021 per omessa verifica delle condizioni di detenzione in Romania e per aver disposto la consegna nonostante condizioni di salute del Moldovan incompatibili con le carcerarie dello Stato richiedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: la sentenza impugnata è del 11/7/2024 (lettura del dispositivo e della motivazione in udienza), mentre il ricorso è stato depositato il 19/7/2024, oltre il termine di cinque giorni previsto dall'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 10/2021. Perciò la Corte non ha esaminato nel merito le censure relative all'acquisizione della sentenza straniera né quelle sulle condizioni di detenzione/fitness sanitaria. Ha altresì condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e disposto l'inoltro degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
d.lgs. n. 10/2021, art. 18, comma 1
"Contro la sentenza di cui all'articolo 17, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la Corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale"
La Corte ha applicato questa norma restrittiva dei termini, ritenendo il ricorso tardivo poiché proposto oltre il termine di cinque giorni; la norma limita inoltre i motivi utilizzabili in cassazione per le decisioni sulle consegne in ambito mandato di arresto europeo.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1 (lett. a, b, c)
Richiamato come il catalogo dei soli motivi ammessi per il ricorso in cassazione nelle ipotesi previste dal d.lgs. n. 10/2021; il ricorrente aveva invocato la lettera b) (violazione di legge), ma la Corte non ha esaminato il merito per inammissibilità per tardività.
d.lgs. n. 10/2021, art. 2
Articolo invocato dal ricorrente nella parte relativa alla verifica delle condizioni di detenzione nello Stato richieste; la Corte non si è pronunciata sul contenuto sostanziale della norma perché ha escluso l'esame per ragioni processuali (inammissibilità).
legge n. 69/2005
Richiamata dalla sentenza come quadro normativo precedente; il d.lgs. n. 10/2021 ha ridotto i termini processuali previsti originariamente da tale legge.
legge n. 6, art. 22, comma 5
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; la Corte ordina l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- Nei procedimenti di consegna esecutiva basati sul mandato di arresto europeo, il termine per proporre ricorso per cassazione è ridotto a cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza (d.lgs. n. 10/2021, art. 18): il rispetto di questo termine è imprescindibile, pena l'inammissibilità dell'impugnazione.
- I motivi utilizzabili in cassazione contro decisioni di consegna sono limitati alle fattispecie indicate dall'art. 606 c.p.p. (lett. a, b, c); anche ragioni sostanziali (es. mancanza di equivalenza di reato o condizioni di detenzione) devono essere sollevate tempestivamente e, se possibile, supportate da documentazione probatoria nelle fasi istruttorie precedenti.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per vizio formale o tardività, il giudice non entra nel merito delle censure sostanziali (ad es. accertamento della condanna straniera o valutazione delle condizioni carcerarie nello Stato richiedente).
- Obiezioni inerenti alla salute del consegnando o alle condizioni detentive nello Stato richiedente devono essere documentate e proposte con urgenza: è opportuno chiedere misure cautelari o la sospensione dell'esecuzione prima della scadenza dei termini di impugnazione.
- Verificare sempre, prima della richiesta di consegna o dell'impugnazione, l'esistenza e l'accessibilità della sentenza straniera e la corrispondenza delle fattispecie penali tra ordinamenti (equivalenza), perché la loro mancata acquisizione o prova può essere decisiva ma rischia di rimanere inespresso se si perde un termine procedurale.
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