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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00172/2023 del 04/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Due avvocati avevano agito in revocatoria ordinaria per ottenere la dichiarazione di inefficacia di atti di donazione con cui una debitrice aveva trasferito ai figli tutti i beni a lei intestati, assumendo di essere titolari di un credito professionale non soddisfatto pari a Euro 61.351,68. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo sussistenti credito, eventus damni, scientia fraudis e assenza di residua capienza patrimoniale. La Corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione i soccombenti deducevano violazione o falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. e lamentavano il mancato accertamento dell'anteriorità del credito rispetto agli atti di donazione; sostenevano che, se gli atti fossero stati anteriori al credito, sarebbe stata necessaria la prova del dolo specifico del debitore e del terzo, prova che non sarebbe stata raggiunta, specie quanto all'elemento soggettivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura investisse l'assolvimento dell'onere probatorio sui presupposti di fatto dell'azione revocatoria e quindi il giudizio di merito sulla prova, non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente non ha provveduto sulle spese, poiché nessuno degli intimati ha resistito, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    la censura sul suo corretto impiego, quando in realtà mira a contestare la ricostruzione fattuale dei presupposti dell'azione revocatoria, non è scrutinabile in cassazione come violazione di legge

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    il secondo importo dovuto è parametrato a quello previsto dal comma 1-bis per il ricorso

Massime di principio

  • In tema di azione revocatoria ordinaria, l'accertamento circa l'anteriorità del credito, l'eventus damni, la scientia fraudis e gli ulteriori presupposti di fatto costituisce apprezzamento riservato al giudice di merito.
  • In cassazione non è ammissibile censurare, sotto la veste della violazione di legge, una doglianza che in realtà mira a ottenere una diversa valutazione delle prove e dell'onere probatorio sui fatti costitutivi della revocatoria.
  • La doglianza sulla mancata prova dell'elemento soggettivo o della collocazione temporale degli atti rispetto al credito, quando richieda una revisione del giudizio di fatto, è inammissibile in sede di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, se dovuto, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
  • ],

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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