Cassazione Penale, Ordinanza n. 19797/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna già pronunciata in appello per il reato di cui all'art. 367 c.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per false informazioni al pubblico ministero (art. 367 c.p.). Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: con il primo si contestava la sussistenza della responsabilità penale sotto il profilo dell'elemento soggettivo, ma la doglianza era formulata in modo sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito; con il secondo e il terzo si lamentava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della concessione delle pene sostitutive. La Corte ha rilevato che il primo motivo mirava in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, mentre gli ulteriori motivi non si confrontavano con la motivazione della Corte territoriale, ritenuta congrua e immune da fratture logiche.
Norme richiamate
art. 367 c.p.
individua il reato oggetto della condanna confermata in appello; la decisione non entra nel merito della configurazione del fatto, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure sul dolo e sulla responsabilità
art. 591 c.p.p.
richiamato implicitamente dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso in sede di legittimità, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, pur formalmente dirette contro la motivazione, si risolvano in una mera riproposizione di doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando pretende una rivalutazione del fatto, della prova o dell'elemento soggettivo, poiché tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
- Le doglianze relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche e delle pene sostitutive devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, sono inammissibili per carenza di specificità.
- La motivazione di merito che sia congrua e priva di illogicità manifeste non può essere efficacemente censurata in cassazione se il ricorso non evidenzia specifici vizi logici o giuridici.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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