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Circolare

Circolare numero 100 del 13-06-2016

1. Introduzione. 2. Funzione “Gestione organizzativa ricorsi amministrativi” e Funzionari amministrativi preposti al contenzioso in materia di Invalidità Civile. 3. Funzione medico-legale/UOC-UOS. 4. Linea di prodotto-servizio e unità organizzativa/Operatore di Agenzia. 5. Funzionari incaricati della rappresentanza e difesa in giudizio. 6. Monitoraggio della produzione e indicatori di qualità

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna il processo operativo dei ricorsi per accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia di invalidità civile, alla luce della giurisprudenza di Cassazione del 2015 e in coordinamento con le precedenti circolari e la sentenza della Corte costituzionale n. 243/2014. Definisce compiti e adempimenti dei funzionari amministrativi, della funzione medico-legale e delle strutture territoriali, con particolare attenzione a SISCO, COGISAN, PEC, costituzione in giudizio, autotutela, dissenso, gestione della consulenza tecnica, liquidazione delle prestazioni e monitoraggio della qualità.

Istruzioni operative sul contenzioso in materia di invalidità civile e ATPO

Istruzioni operative sul contenzioso in materia di invalidità civile e ATPO

La circolare ridefinisce il flusso operativo dei ricorsi per accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. L’intervento si rende necessario per adeguare le procedure interne alla giurisprudenza di Cassazione del 2015 e per coordinare tale orientamento con la disciplina già richiamata dalle precedenti circolari e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 243/2014.

Quadro normativo e finalità dell’intervento

La circolare prende le mosse dalle sentenze Cass. nn. 8533, 8878 e 8932 del 2015, che hanno inciso sul modello procedurale dell’art. 445-bis c.p.c. In particolare, viene evidenziato che nel ricorso per ATP il ricorrente deve indicare espressamente la pretesa che intende far valere nel successivo giudizio di merito. L’obiettivo del documento è quindi armonizzare il nuovo assetto interpretativo con le precedenti istruzioni operative, fornendo regole uniformi per tutti i soggetti coinvolti.

Compiti delle strutture territoriali

Ai Direttori regionali spetta il controllo dell’uniformità gestionale del contenzioso sul territorio. Ai Direttori provinciali è affidato il coordinamento dei flussi comunicativi tra i diversi attori del procedimento e l’adozione dei provvedimenti necessari a garantire collaborazione tra funzioni e presenza dell’Istituto in tutte le fasi del giudizio.

Nelle aree con particolari carichi di lavoro la circolare incoraggia, in continuità con quanto già previsto dalla circolare n. 168/2011, il ricorso all’"accentramento peritale", ossia la concentrazione delle operazioni peritali in sedi idonee: locali del Tribunale, ambulatori medici dell’Istituto, altre sedi pubbliche o sedi concordate tramite protocolli d’intesa.

Adempimenti della funzione amministrativa

I funzionari amministrativi incaricati della gestione del contenzioso in materia di invalidità civile devono curare una serie di adempimenti puntuali e tempestivi in SISCO.

In particolare, entro tre giorni dalla notifica del ricorso ATP devono:

  • protocollare l’atto e acquisirlo in SISCO nel settore AI;
  • usare la voce corretta del titolario, ossia "010.100 Notifica istanza ATP Inv. Civ";
  • indicare nel campo "Tipo Richiesta" se si tratta di "Domanda" o "Revoca", a seconda che il ricorso riguardi una nuova istanza non accolta o la revoca di una prestazione già in godimento.

Il funzionario deve inoltre verificare il parere medico sull’autotutela, stampare e inserire nel fascicolo d’ufficio l’eventuale documento conclusivo prodotto in SISCO, costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima dell’udienza e, ove possibile, procedere telematicamente.

Contenuto della difesa e gestione delle udienze

La memoria di costituzione deve contenere tutte le eccezioni idonee a rendere non necessaria la consulenza tecnica d’ufficio, tra cui:

  • mancanza di domanda amministrativa;
  • pendenza di giudizio relativo a precedente domanda;
  • riconoscimento amministrativo della provvidenza;
  • superamento dei limiti di età previsti dalla legge alla data della domanda;
  • requisiti reddituali superiori ai limiti di legge.

Il funzionario deve inserire in SISCO tutte le date relative alle operazioni peritali, così da aggiornare lo scadenzario tramite l’integrazione con COGISAN. Deve inoltre monitorare costantemente la PEC istituzionale, poiché ogni atto depositato dal giudice viene comunicato dalla cancelleria tramite PEC, e deve presenziare a tutte le udienze, con particolare attenzione alla prima udienza, nella quale vanno ribadite le eccezioni già formulate in memoria per opporsi al conferimento dell’incarico peritale.

Consulenza tecnica, dissenso e chiusura del fascicolo

La CTU definitiva deve essere inserita in SISCO, acquisita dalla cancelleria o ricevuta via PEC; se trasmessa tramite Portale CTU, viene resa automaticamente disponibile anche in COGISAN. Il funzionario deve registrare in SISCO la data di scadenza del termine per il dissenso, comunicata con il decreto del giudice, e, se necessario, depositare telematicamente il dissenso entro il termine stabilito.

La circolare precisa che il dissenso può essere fondato anche su motivi non strettamente sanitari, in coerenza con la giurisprudenza di Cassazione richiamata. In caso di dissenso, il funzionario deve chiudere il fascicolo in SISCO nel settore AI, aggiornando la scheda "Definizione" con l’indicazione "1° Grado" e con la sede competente per l’eventuale successivo ricorso; il fascicolo diviene così visibile anche nel settore CO per l’apertura dell’eventuale ricorso collegato.

Il fascicolo cartaceo, se esistente, deve essere trasmesso all’Ufficio legale competente entro sette giorni, insieme alla dichiarazione di dissenso e alla data di deposito, per consentire il deposito del ricorso introduttivo del giudizio di merito nei termini di legge.

Gestione del caso non contestato e omologa

Quando l’accertamento tecnico definitivo non viene contestato, il funzionario deve:

  • inserire in SISCO il decreto di omologazione notificato o comunicato via PEC;
  • attivare, se dovuto, il pagamento delle spese di CTU e legali;
  • trasmettere tempestivamente il decreto tramite SISCOM all’Agenzia territorialmente competente e/o alla Linea di servizio, indicando l’eventuale visita di revisione e le conclusioni del CTU, che prevalgono sul decreto di omologa in caso di discrasia, secondo Cass. n. 6085/2014.

I decreti di omologa che possano essere impugnati in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. devono essere trasmessi al Coordinamento Generale Legale dall’avvocato territoriale, con nota sintetica che segnali i possibili profili di censura. Il funzionario deve mettere a disposizione anche il ricorso avverso, il fascicolo INPS, la perizia definitiva con data di deposito e altra documentazione utile, aggiornando la scheda "Definizione" con la voce "Cassazione".

Autotutela e ruolo della funzione medico-legale

Il dirigente medico dell’UOC/UOS o il suo delegato deve valutare sin dall’atto introduttivo se vi siano motivi medico-legali che giustifichino l’autotutela. Tale valutazione deve essere effettuata in tempo utile per consentire alla Commissione Medica Superiore di esprimersi prima della prima udienza.

Se emergono i presupposti per l’autotutela, il medico:

  • attiva in COGISAN la proposta motivata di autotutela;
  • trasmette gli atti alla Commissione Medica Superiore tramite la procedura CMS;
  • invia verbale provvisorio e motivazioni a CMS e SISCO, con generazione automatica della mail alla Segreteria della Commissione;
  • riceve il verbale definitivo della CMS e lo acquisisce in COGISAN, con trasmissione a CMS e SISCO;
  • rende il verbale disponibile per la prima udienza e lo trasmette all’ufficio competente per la liquidazione della prestazione.

Se invece non sussistono elementi per l’autotutela, il medico registra in COGISAN il parere di resistenza in giudizio.

Partecipazione alle operazioni peritali e contraddittorio medico-legale

La funzione medico-legale deve garantire la partecipazione alle operazioni peritali. Una volta acquisita la data di inizio delle visite nello scadenzario CTU/ATPO di COGISAN, il responsabile dell’UOC/UOS assegna l’incarico di CTP a un medico dell’Istituto, indicandone il nominativo in procedura.

Il medico incaricato deve:

  • partecipare alle visite peritali;
  • aggiornare COGISAN con la propria partecipazione;
  • inserire le osservazioni sulla bozza di relazione peritale;
  • inviare al CTU le controdeduzioni entro il termine perentorio fissato dal giudice.

L’invio delle osservazioni può avvenire tramite Portale CTU, con trasmissione automatica derivante dalla registrazione in COGISAN, oppure tramite PEC generata automaticamente dalla procedura. Ricevuta la CTU definitiva, il medico deve formulare un parere tempestivo e motivato ai fini dell’eventuale dissenso; tale parere viene reso noto al funzionario amministrativo tramite la registrazione in COGISAN dell’esito di accettazione o dissenso.

La documentazione del contraddittorio tra CTP INPS e CTU deve essere acquisita in COGISAN per consentirne la visibilità al funzionario costituito in SISCO, nella sezione "CTU medica". Il responsabile dell’UOC/UOS può inoltre assegnare la lavorazione a un altro medico quando il precedente sia assente o non più in servizio.

Liquidazione della prestazione e controlli socio-economici

La linea di prodotto-servizio, ricevuto il decreto di omologa o il verbale di autotutela, deve inviare al beneficiario il modello AP70 e avviare d’ufficio la verifica dei requisiti socio-economici attraverso i sistemi dell’Istituto e delle altre pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la liquidazione entro 120 giorni ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c.

Per le prestazioni assistenziali soggette a limite reddituale, l’operatore deve controllare:

  • i requisiti reddituali attraverso le banche dati dell’Istituto;
  • l’eventuale mancato svolgimento di attività lavorativa;
  • per cittadini extracomunitari, apolidi o rifugiati, il regolare permesso di soggiorno e il relativo stato civile;
  • il codice IBAN, se non già indicato nella domanda amministrativa;
  • gli eventuali dati mancanti da acquisire mediante autocertificazione.

Se i controlli hanno esito positivo, la prestazione può essere liquidata anche senza la restituzione del modello AP70. La liquidazione deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica del decreto di omologa e deve essere comunicata al richiedente con i consueti canali. Entro lo stesso termine devono essere liquidate anche le provvidenze non soggette a verifica reddituale, previa acquisizione della documentazione necessaria, tra cui il certificato di mancato ricovero per l’indennità di accompagnamento e la documentazione di frequenza per l’indennità di frequenza.

Se invece il controllo ha esito negativo, deve essere emesso un provvedimento di diniego da comunicare al richiedente, al Patronato e al difensore di fiducia tramite PEC. La documentazione della corrispondenza intercorsa con il ricorrente va conservata per la difesa dell’Istituto in caso di contenzioso. Se il modello AP70 non viene presentato, restano ferme le disposizioni INPS sulle dichiarazioni di responsabilità annuali ICRIC, ICLAV e RED e sulla verifica della permanenza del diritto alla prestazione.

Gestione degli incarichi e monitoraggio della qualità

I Direttori delle strutture territoriali devono mantenere costantemente aggiornata in SISCO la lista dei funzionari incaricati della rappresentanza e difesa in giudizio dell’Istituto, inserendo tempestivamente le nuove nomine e cancellando le cessazioni, con contestuale revoca della PEC assegnata. Devono inoltre comunicare tali variazioni alla Direzione Centrale Assistenza e Invalidità Civile, area Contenzioso.

La circolare prevede infine che tutte le fasi procedurali siano oggetto di rilevazione statistica e monitoraggio della qualità e dei tempi di lavorazione. Per la fase sanitaria saranno istituiti nuovi codici statistici a rilevazione automatizzata; successivamente saranno diffusi i nuovi indicatori di qualità applicati al cruscotto direzionale.

Allegati richiamati

La circolare richiama due allegati operativi:

  • Allegato 1: diagramma di flusso del procedimento ATPO;
  • Allegato 2: nota operativa sul processo civile telematico.

Punti principali

Aggiornamento del modello procedurale ATPO

La circolare nasce dall’esigenza di riorganizzare il contenzioso in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità alla luce delle sentenze Cass. nn. 8533, 8878 e 8932 del 2015. Viene ribadito che nel ricorso per ATP il ricorrente deve indicare espressamente la pretesa che intende far valere nel successivo giudizio di merito. Le nuove indicazioni vanno armonizzate con le circolari n. 132 e 168 del 2011, con il messaggio Hermes n. 4818/2015 e con la sentenza della Corte costituzionale n. 243/2014, che ha confermato la legittimità dell’art. 445-bis c.p.c.

Ruolo dei Direttori regionali e provinciali

Ai Direttori regionali è affidato il controllo necessario a garantire uniformità di gestione del contenzioso sul territorio. I Direttori provinciali devono coordinare l’attività e il flusso delle comunicazioni tra i soggetti coinvolti, adottando i provvedimenti utili a garantire collaborazione tra funzioni e presenza dell’Istituto in tutte le fasi del procedimento. Nelle realtà con carichi di lavoro elevati devono inoltre promuovere l’accentramento peritale, concentrando le operazioni presso locali del Tribunale, ambulatori INPS o altre sedi istituzionali o concordate con protocolli d’intesa.

Adempimenti dei funzionari amministrativi in SISCO

I funzionari devono protocollare e acquisire in SISCO, entro tre giorni dalla notifica, il ricorso ATP nel settore AI usando la voce corretta del titolario "010.100 Notifica istanza ATP Inv. Civ" e indicando se si tratta di "Domanda" o "Revoca". Devono verificare il parere del dirigente medico sull’autotutela, inserire tempestivamente gli atti, costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima dell’udienza, monitorare le PEC, partecipare a tutte le udienze e inserire in procedura le date peritali, la CTU definitiva e la scadenza per il dissenso. In caso di dissenso, devono depositare l’atto nei termini, chiudere il fascicolo in SISCO e trasmettere la documentazione all’ufficio legale.

Contenuto della memoria di costituzione e gestione della CTU

La memoria di costituzione deve sollevare tutte le eccezioni idonee a rendere superflua la CTU, tra cui mancanza di domanda amministrativa, pendenza di giudizio su precedente domanda, riconoscimento amministrativo della provvidenza, superamento dei limiti di età e requisiti reddituali oltre soglia. Devono essere inserite in SISCO tutte le date delle operazioni peritali per aggiornare lo scadenzario integrato con COGISAN. La consulenza tecnica definitiva deve essere acquisita e resa disponibile anche in COGISAN, mentre il fascicolo cartaceo, se presente, va trasmesso entro sette giorni all’Ufficio legale competente insieme alla dichiarazione di dissenso e alla documentazione utile.

Autotutela e ruolo della funzione medico-legale

Il dirigente medico dell’UOC/UOS deve valutare sin dall’atto introduttivo se sussistono motivi medico-legali per attivare l’autotutela, così da consentire alla Commissione Medica Superiore di esprimersi in tempo utile prima della prima udienza. Se emergono presupposti per l’autotutela, il medico attiva la proposta motivata in COGISAN, trasmette gli atti alla CMS tramite la procedura dedicata e acquisisce il verbale definitivo, che viene reso disponibile per la prima udienza e trasmesso all’ufficio competente per la liquidazione. Se non vi sono elementi per l’autotutela, viene registrato il parere di resistenza in giudizio.

Partecipazione alle operazioni peritali e contraddittorio medico-legale

Una volta acquisita la data di inizio delle operazioni peritali nello scadenzario CTU/ATPO di COGISAN, il responsabile medico assegna a un medico dell’Istituto il ruolo di CTP. Il medico nominato deve partecipare alle visite, aggiornare la procedura, inserire le proprie osservazioni sulla bozza di relazione e inviare le controdeduzioni al CTU entro il termine fissato dal giudice, tramite Portale CTU o PEC generata da COGISAN. Ricevuta la CTU definitiva, deve formulare tempestivamente il parere ai fini del possibile dissenso e rendere note le motivazioni al funzionario amministrativo. La documentazione del contraddittorio medico-legale deve essere acquisita in COGISAN e resa visibile in SISCO nella sezione "CTU medica".

Liquidazione della prestazione e controlli socio-economici

Ricevuto il decreto di omologa o il verbale di autotutela, la linea di prodotto-servizio invia il modello AP70 e procede d’ufficio alla verifica dei requisiti socio-economici, utilizzando le banche dati dell’Istituto e di altre pubbliche amministrazioni. Per le prestazioni soggette a limite reddituale devono essere controllati i requisiti reddituali, l’eventuale mancato svolgimento di attività lavorativa, il permesso di soggiorno e lo stato civile per stranieri, apolidi e rifugiati, oltre all’IBAN e agli altri dati eventualmente mancanti. In caso di esito positivo, la liquidazione può avvenire anche senza AP70 e deve essere effettuata entro 60 giorni dalla notifica del decreto di omologa. Per le prestazioni non soggette a limite reddituale, la liquidazione avviene entro lo stesso termine previa acquisizione della documentazione richiesta. In caso di esito negativo, va emesso un provvedimento di diniego da comunicare al richiedente, al Patronato e al difensore.

Gestione dei decreti di omologa e dei ricorsi per Cassazione

I decreti di omologa da valutare per eventuale impugnazione in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. devono essere trasmessi al Coordinamento Generale Legale dall’avvocato dell’ufficio territoriale con nota sintetica sui possibili profili di censura. Il funzionario amministrativo deve mettere a disposizione anche il ricorso avversario, il fascicolo INPS, la perizia definitiva e altra documentazione utile, aggiornando la scheda "Definizione" in SISCO con la casella "Cassazione" per rendere visibile il fascicolo al settore CO III grado.

Gestione delle comunicazioni, PEC e consultazione dei portali

I funzionari devono usare esclusivamente la PEC istituzionale per le comunicazioni con le cancellerie e depositare documenti e atti difensivi solo con le modalità telematiche previste. Devono inoltre consultare periodicamente il portale degli uffici giudiziari con smart card e accedere al fascicolo personale. A ogni costituzione telematica corretta si genera un fascicolo elettronico consultabile dal difensore, contenente gli atti del procedimento, tra cui CTU e decreto di omologa.

Monitoraggio degli incarichi e della qualità del procedimento

I Direttori delle strutture territoriali devono aggiornare costantemente in SISCO l’elenco dei funzionari incaricati della rappresentanza e difesa in giudizio, inserendo le nuove nomine e cancellando le cessazioni, con contestuale revoca della PEC quando necessario. Devono inoltre comunicare i nominativi alla Direzione Centrale Assistenza e Invalidità Civile – area Contenzioso. Le fasi procedurali saranno oggetto di rilevazione statistica e di monitoraggio della qualità e dei tempi di lavorazione, con istituzione di nuovi codici statistici per la fase sanitaria e successiva definizione di indicatori di qualità nel cruscotto direzionale.

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