Circolare numero 101 del 14-06-2016
1) Lavoratori agricoli dipendenti; 2) Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali; 3) Contributi integrativi volontari di cui all’art.4 del D.P.R. N.1432/1971: a) Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato; b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari; 4) Coloni e mezzadri reinseriti nell’A.g.o: a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997; b) Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce, per il 2016, le modalità di calcolo dei contributi volontari per le diverse categorie di lavoratori agricoli, distinguendo tra dipendenti, coltivatori diretti, mezzadri, coloni, imprenditori agricoli professionali e soggetti reinseriti nell’AGO. Vengono indicati aliquote, classi di reddito, importi minimi, criteri di riparto e modalità di determinazione dei contributi integrativi, con specifiche differenze in base alla data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria. Sono inoltre richiamate le norme speciali applicabili a piccoli coloni/compartecipanti familiari e ai coloni e mezzadri reinseriti nell’assicurazione generale obbligatoria.
Calcolo dei contributi volontari per lavoratori agricoli, anno 2016
Contributi volontari per i lavoratori agricoli - anno 2016
La circolare disciplina il calcolo dei contributi volontari dovuti nel 2016 dalle diverse categorie di lavoratori agricoli. Le regole variano in base alla tipologia di assicurato, alla gestione di appartenenza e, in alcuni casi, alla data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Lavoratori agricoli dipendenti
Per i lavoratori agricoli dipendenti autorizzati alla prosecuzione volontaria, sia entro il 30 dicembre 1995 sia dal 31 dicembre 1995 in poi, dal 1 gennaio 2016 l’aliquota complessiva per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissata nel 28,50%.
La circolare indica la seguente ripartizione:
- quota base: 0,11%, con coefficiente di riparto 0,003860;
- quota pensione: 28,39%, con coefficiente di riparto 0,996140;
- totale IVS: 28,50%, con coefficiente di riparto 1,000000.
Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali
In applicazione dell’art. 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233, per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali i contributi volontari sono determinati secondo quattro classi di reddito medio giornaliero, aggiornate annualmente mediante decreto ministeriale.
Per il 2016 vengono riportate le classi di reddito settimanale e i relativi importi complessivi. In sintesi:
- 1ª classe: fino a 224,64 euro, contributo totale 54,11 euro;
- 2ª classe: oltre 224,64 euro e fino a 299,52 euro, contributo totale 62,80 euro;
- 3ª classe: oltre 299,52 euro e fino a 374,40 euro, contributo totale 80,16 euro;
- 4ª classe: oltre 374,40 euro, contributo totale 97,54 euro.
Per le prime due classi la circolare richiama anche il limite minimo settimanale del contributo, che non può essere inferiore a:
- 55,95 euro se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata concessa prima del 31 dicembre 1995;
- 65,99 euro se l’autorizzazione è successiva al 31 dicembre 1995.
Contributi integrativi volontari per operai agricoli a tempo determinato e indeterminato
Per i contributi integrativi volontari di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971, richiedibili fino a un massimo di 270 giornate, l’importo è pari al contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti integrativi.
Per il 2016 tali contributi devono essere calcolati sull’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, applicando l’aliquota IVS vigente nel settore, pari a 28,50%.
La circolare precisa inoltre che, per effetto della normativa successiva richiamata, non si applica più il criterio delle retribuzioni medie convenzionali di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 488/1968 nei casi indicati, con rinvio ai precedenti chiarimenti amministrativi.
Piccoli coloni e compartecipanti familiari
Per i piccoli coloni e compartecipanti familiari continua invece ad applicarsi l’art. 28 del D.P.R. n. 488/1968, in forza dell’interpretazione autentica contenuta nel comma 785 dell’art. 1 della legge n. 296/2006.
Per il 2016 devono essere utilizzate le retribuzioni medie giornaliere determinate dal Decreto Direttoriale del 12 maggio 2016. La circolare sottolinea che tali valori sono utilizzabili esclusivamente per questa categoria e che i salari medi convenzionali restano determinati anno per anno e per ciascuna provincia.
Le aliquote da applicare sono quelle previste per gli operai agricoli a tempo determinato. Viene inoltre richiamata una tabella allegata per il calcolo dei contributi volontari ad integrazione.
Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria
Per i coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO, il D.lgs. n. 184/1997 prevede modalità diverse a seconda che l’autorizzazione alla contribuzione volontaria sia anteriore o posteriore al 12 luglio 1997.
Per i soggetti già autorizzati a tale data:
- gli importi 2016 sono riportati in allegato;
- il contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe assegnata prima del 12 luglio 1997;
- la retribuzione è aggiornata all’indice del costo della vita.
Per i soggetti autorizzati dal 12 luglio 1997, il contributo volontario settimanale è dato dalla somma di contributo integrativo e contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la domanda.
Domande accolte con decorrenza nel 2016
Per le domande accolte con decorrenza nel 2016, la circolare specifica che:
- il contributo integrativo comprende l’importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio, pari a 19,11 euro;
- al medesimo si aggiunge l’importo IVS calcolato sulla media delle retribuzioni dell’anno precedente, applicando l’aliquota del 9,34%, data da 8,84% per gli operai agricoli più lo 0,50% previsto dall’art. 3 della legge n. 297/1982;
- il contributo base è dato dall’importo IVS calcolato sulla stessa media retributiva applicando l’aliquota dello 0,11%.
Sono inoltre indicati i coefficienti di ripartizione della 18ª classe:
- quota base IVS: 0,005778;
- quota pensione: 0,994222;
- totale: 1,000000.
Allegati e riferimenti operativi
La circolare richiama più volte gli allegati contenenti le tabelle di calcolo dei contributi per specifiche categorie, in particolare per:
- piccoli coloni e compartecipanti familiari;
- coloni e mezzadri già autorizzati prima del 12 luglio 1997.
Il documento, nel complesso, fornisce quindi il quadro operativo per l’applicazione dei contributi volontari agricoli per il 2016, con indicazione delle aliquote, delle basi di calcolo, dei limiti minimi e dei criteri differenziati in funzione della posizione assicurativa del contribuente.
Punti principali
Lavoratori agricoli dipendenti
Per i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 30 dicembre 1995 e per quelli autorizzati dal 31 dicembre 1995, a partire dal 1 gennaio 2016 l’aliquota complessiva per il F.P.L.D. è pari al 28,50%. La ripartizione indicata è tra quota base dello 0,11% e quota pensione del 28,39%, con coefficienti di riparto pari rispettivamente a 0,003860 e 0,996140, per un totale IVS del 28,50% e coefficiente 1,000000.
Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali
Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 233/1990, i contributi volontari sono determinati su quattro classi di reddito medio giornaliero, aggiornate annualmente. Per il 2016 sono riportate le classi di reddito settimanale, il reddito imponibile medio, la quota pensione al 21,20%, le addizionali previste dalla legge n. 233/1990 (2,00%) e dalla legge n. 160/1975, con importi settimanali complessivi compresi tra 54,11 euro e 97,54 euro. Per le autorizzazioni anteriori al 31 dicembre 1995 il contributo settimanale non può essere inferiore a 55,95 euro, mentre per quelle successive non può essere inferiore a 65,99 euro.
Contributi integrativi volontari per operai agricoli a tempo determinato e indeterminato
Per i contributi integrativi volontari di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971, richiedibili fino a 270 giornate, l’importo è pari al contributo obbligatorio vigente nell’anno di riferimento e va commisurato all’imponibile contributivo determinato sulle retribuzioni percepite. Per il 2016 si applica l’aliquota IVS del 28,50% (28,39% Fondo pensioni lavoratori dipendenti + 0,11% quota base). La circolare precisa inoltre che non trova più applicazione il criterio delle retribuzioni medie convenzionali previsto dall’art. 28 del D.P.R. n. 488/1968 nei casi richiamati, in forza della normativa successiva.
Piccoli coloni e compartecipanti familiari
Per questi soggetti continua ad applicarsi, in base all’interpretazione autentica contenuta nella legge n. 296/2006, l’art. 28 del D.P.R. n. 488/1968. Le retribuzioni medie giornaliere da utilizzare per il 2016 sono quelle determinate dal Decreto Direttoriale del 12 maggio 2016 e valgono solo per piccoli coloni e compartecipanti familiari. Le aliquote da applicare sono quelle previste per gli operai agricoli a tempo determinato. È richiamata l’esistenza di una tabella allegata per il calcolo dei contributi volontari ad integrazione.
Coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO
Per i coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria, il D.lgs. n. 184/1997 distingue il trattamento in base alla data di autorizzazione alla contribuzione volontaria, prima o dopo il 12 luglio 1997. Per i soggetti già autorizzati a tale data, gli importi per il 2016 sono indicati in allegato e sono commisurati alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata prima del 12 luglio 1997, rivalutata secondo l’indice del costo della vita. Per le domande accolte con decorrenza nel 2016, il contributo settimanale è dato dalla somma di contributo integrativo e contributo base, entrambi calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la domanda.
Determinazione del contributo per le domande accolte nel 2016
Per le domande con decorrenza nell’anno 2016, il contributo integrativo comprende: l’importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a 19,11 euro e l’importo IVS calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la domanda, applicando l’aliquota del 9,34% (8,84% prevista per gli operai agricoli più lo 0,50% di cui all’art. 3 della legge n. 297/1982). Il contributo base corrisponde all’importo IVS calcolato sulla medesima media retributiva applicando l’aliquota dello 0,11%. I coefficienti di ripartizione della 18ª classe sono indicati in 0,005778 per la quota base IVS, 0,994222 per la quota pensione, totale 1,000000.
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