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Circolare

Circolare numero 103 del 15-06-2016

Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento al sindacato Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani e Commercianti (ANIAC), dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata il 15 aprile 2016 tra INPS e ANIAC per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, delle quote associative degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. Sono descritte le modalità operative per deleghe e revoche, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e le condizioni di durata e recesso. Vengono inoltre richiamati gli obblighi in materia di protezione dei dati personali e le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti.

Convenzione INPS-ANIAC per la riscossione dei contributi associativi di imprenditori agricoli e coltivatori diretti

Convenzione INPS-ANIAC per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti

La circolare dà conto della convenzione stipulata il 15 aprile 2016 tra INPS e Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani e Commercianti (ANIAC), ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, e approvata con determinazione presidenziale n. 181/2015. L’accordo riguarda la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti e disciplina gli aspetti operativi, economici, di responsabilità, di durata e contabili.

Modalità di riscossione della quota associativa

La riscossione della quota associativa avviene congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori, con le medesime modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti l’INPS indica l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria. La circolare precisa che tale modalità non incide sulla natura volontaria del contributo associativo e, pertanto, non attribuisce all’Istituto alcun obbligo di esazione coattiva della quota.

Gestione delle deleghe sindacali

L’Associazione, sotto la propria responsabilità, deve trasmettere all’INPS Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, via internet tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o dichiarato di non voler più pagare la quota.

Contestualmente all’inserimento telematico dei dati, l’Associazione deve far pervenire alla struttura INPS competente per territorio le corrispondenti deleghe cartacee alla riscossione delle quote associative, corredate da copia del documento d’identità e sottoscritte dagli associati secondo il fac-simile concordato con l’INPS. Le strutture territoriali provvedono alla validazione delle deleghe acquisite telematicamente mediante riscontro con la documentazione cartacea ricevuta.

Pluralità di deleghe e revoca della delega

Nel caso in cui all’INPS pervengano due o più deleghe dello stesso soggetto a favore di diverse associazioni sindacali, assume efficacia la prima delega pervenuta all’ufficio territorialmente competente, salvo che la delega successiva contenga la revoca espressa di quella già acquisita.

La circolare ribadisce che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra associato e Associazione e che ogni comunicazione riferita a tale rapporto deve essere indirizzata all’Associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, procede all’acquisizione della revoca stessa.

Costi del servizio e facoltà di recesso

I costi del servizio, già attualizzati con Determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono fissati come segue:

  • € 2,20 per la gestione delle nuove deleghe sindacali ed emissione code line, quale importo una tantum annuale;
  • € 1,99 per la gestione della revoca delle deleghe sindacali;
  • € 0,17 per la gestione del singolo modello F24.

L’eventuale variazione annuale dei costi viene comunicata per iscritto; a seguito di tale comunicazione l’Associazione può recedere entro 60 giorni.

Clausola di salvaguardia, responsabilità e sospensione della convenzione

L’INPS è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo da parte di creditori dell’Associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche con riferimento a pignoramenti già in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione che risulti soccombente nel giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’Associazione si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’Associazione, a semplice presentazione di nota specifica.

L’Istituto si riserva di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, oppure in caso di perdita dei requisiti richiesti dalla legge per la stipula della convenzione. È inoltre prevista la facoltà di recesso unilaterale dell’INPS in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a osservare scrupolosamente il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’Associazione deve chiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, tramite posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento; in mancanza di richiesta la convenzione cessa automaticamente di efficacia alla scadenza.

Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte, da esercitarsi con comunicazione scritta inviata all’altra parte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. L’Associazione si impegna anche a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, nonché a produrre l’eventuale documentazione di supporto.

Sede dell’Associazione e istruzioni contabili

La circolare indica la sede dell’ANIAC in Viale Europa n. 300, 00144 Roma. Sul piano contabile, per la rilevazione delle trattenute per contributi associativi riscossi per conto dell’Associazione sono istituiti i conti GPN25155, GPN35155 e GPN11155, rispettivamente relativi ai contributi riscossi, all’accreditamento degli stessi e al debito verso il sindacato.

La tenuta e definizione dei rapporti finanziari con l’ANIAC sono affidate alla Direzione generale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. La variazione al piano dei conti è riportata nell’allegato n. 2.

Punti principali

Oggetto e finalità della convenzione

L’INPS e l’Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani e Commercianti (ANIAC) hanno stipulato, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334 e con determinazione presidenziale n. 181/2015, una convenzione per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.

Modalità di riscossione

La quota associativa viene riscossa congiuntamente ai contributi obbligatori e secondo le stesse modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento l’INPS indica l’importo della quota e l’Associazione destinataria. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo di esazione coattiva per l’Istituto.

Gestione delle deleghe

L’Associazione trasmette all’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati degli associati per i quali chiede la riscossione e i nominativi di chi ha revocato l’adesione o non intende più pagare la quota. Contestualmente deve inviare alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee sottoscritte, con copia del documento d’identità, secondo il fac-simile concordato. Le strutture INPS validano le deleghe telematiche confrontandole con quelle cartacee ricevute.

Pluralità di deleghe e revoca

Se pervengono all’INPS più deleghe dello stesso soggetto a favore di diverse associazioni, produce effetti la prima delega ricevuta dall’ufficio territorialmente competente, salvo che la successiva contenga la revoca espressa della precedente. Le comunicazioni dell’associato relative al rapporto associativo devono essere indirizzate all’Associazione; se l’INPS riceve direttamente una revoca della delega alla riscossione, procede all’acquisizione della revoca.

Costi del servizio

I costi del servizio, attualizzati con Determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono pari a: € 2,20 per la gestione delle nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale); € 1,99 per la gestione della revoca delle deleghe sindacali; € 0,17 per la gestione del singolo modello F24. L’eventuale variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto e l’Associazione può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Associazione o di strutture associate. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione deve inoltre ristorare l’INPS delle spese sostenute per controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e Associazione. L’Istituto può sospendere l’efficacia del negozio giuridico in presenza di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari o perdita dei requisiti di legge, e può recedere unilateralmente in caso di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione dura fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’Associazione deve chiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC o raccomandata A/R; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte, con comunicazione scritta inviata con raccomandata A/R o PEC. L’Associazione deve comunicare tempestivamente ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza.

Sede dell’Associazione

La sede dell’ANIAC è indicata in Viale Europa n. 300, 00144 Roma (RM).

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi riscossi per conto dell’ANIAC sono istituiti i conti GPN25155, GPN35155 e GPN11155. La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con l’Associazione sono affidate alla Direzione generale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali; nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

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