Circolare numero 111 del 16-06-2016
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e l’Unione Sindacale delle Piccole e Medie Imprese (UNIPA ITALIA), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 15 aprile 2016 con UNIPA Italia per la trattenuta e riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni. Vengono definiti i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di rilascio, decorrenza, revoca e misura del contributo, oltre ai costi del servizio, alle clausole di esonero da responsabilità e alle istruzioni contabili per la gestione delle somme trattenute. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017, con richiesta di rinnovo da presentare almeno 90 giorni prima della scadenza.
Convenzione INPS-UNIPA Italia per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-UNIPA Italia per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 15 aprile 2016 con l’Associazione sindacale Unione Sindacale delle Piccole e Medie Imprese (UNIPA ITALIA), approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014, per la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle pensioni. Il testo definisce i soggetti interessati, le modalità operative della delega, la decorrenza e la revoca, la misura del contributo, i costi applicabili e le istruzioni contabili per la gestione dei flussi finanziari.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
L’articolo 1 individua i pensionati che possono aderire al servizio. Hanno diritto a versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione:
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS;
- per effetto del rinvio contenuto nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici.
Resta esclusa l’applicazione dell’art. 23 octies della legge n. 485/72 ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma si riferisce espressamente a pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere compilata sul modello predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere indicati la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il documento deve essere sottoscritto dal titolare della pensione e recare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Decorrenza della delega e trasmissione dei dati
L’articolo 4 stabilisce che la delega presentata contestualmente alla domanda di pensione produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. I dati della delega devono essere trasmessi all’INPS con le medesime modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.
Se la delega è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione, essa produce effetti:
- dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione, per i trattamenti ordinari;
- dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente, per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici.
L’Organizzazione deve inviare i dati della delega in via telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto e trasmettere in formato digitale la delega acquisita, conservando sempre l’originale firmato.
Revoca della delega
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la propria volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa. L’Istituto provvede alla lavorazione della domanda nel più breve tempo possibile.
Nel caso in cui pervenga una nuova delega su una prestazione sulla quale sia già attiva una delega a favore di altra organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se è preceduta dalla revoca di quella esistente. La revoca deve contenere l’indicazione dell’organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
La revoca della delega ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
L’ammontare del contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono stabilite come segue:
- 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sugli importi eccedenti la soglia precedente e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, costi e rimborso spese
Gli articoli 6 e 7 della convenzione regolano i rapporti finanziari e gli adempimenti, che sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.
I costi del servizio di riscossione dei contributi sindacali, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:
- nuova delega su domanda di pensione: € 0,04;
- nuova delega su pensione esistente: € 0,74;
- revoca delega telematizzata: € 0,74;
- variazione (revoca + acquisizione nuova delega): € 1,48;
- gestione delega: € 0,04.
Esonero da responsabilità e poteri dell’Istituto
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’iscritto e l’Organizzazione sindacale e alle vicende connesse. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture a essa associate, compresi pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’Associazione si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in caso di controversie giudiziarie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione, a semplice presentazione di nota specifica.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti prescritti dalla legge o per sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. L’Istituto può altresì recedere unilateralmente qualora emergano pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è attribuito il codice INPS AO.
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali sulle pensioni, vengono istituiti i seguenti conti:
- GPA25541, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27541, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
- GPA11541, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi trattenuti e per l’imputazione del pagamento.
Resta inoltre in uso il conto GPA35041 per gli accrediti a favore del medesimo sindacato. I conti sono movimentabili dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate e dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi trattenuti sulle pensioni. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sono definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione generale.
Punti principali
Validità della convenzione e rinnovo
La convenzione con l’Unione Sindacale delle Piccole e Medie Imprese (UNIPA ITALIA) è stata sottoscritta il 15 aprile 2016 ed è valida fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono avvalersi della trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’AGO, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio gestito dall’INPS, nonché i titolari di pensione amministrata dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici. La disciplina non si applica ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché il riferimento normativo riguarda esclusivamente pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e contenere gli estremi di un documento di पहचान valido.
Decorrenza della delega
Se presentata contestualmente alla domanda di pensione, la delega produce effetti dalla data di decorrenza della pensione. Per le deleghe rilasciate da pensionati già in essere, gli effetti decorrono dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione, oppure, per la Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente. L’Organizzazione deve trasmettere i dati telematicamente secondo le specifiche INPS e conservare l’originale firmato.
Revoca della delega
L’associato può revocare direttamente all’INPS la delega per la riscossione della quota associativa. Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova ha effetto solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’organizzazione revocata e con documento valido del revocante. La revoca produce effetti dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, tredicesima compresa, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono: 0,50% fino alla misura del trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla parte eccedente tale soglia e fino al doppio del trattamento minimo FPLD; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo FPLD.
Costi del servizio e rapporti finanziari
I costi del servizio di riscossione sono quelli fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione sono previsti: nuova delega su domanda di pensione € 0,04; nuova delega su pensione esistente € 0,74; revoca delega telematizzata € 0,74; variazione (revoca + nuova delega) € 1,48; gestione delega € 0,04. Gli adempimenti finanziari sono regolati centralmente tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.
Esclusione di responsabilità e facoltà di sospensione/recesso
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e organizzazione. L’Istituto è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi. In caso di controversie sulla validità della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti ex lege o per sopravvenute esigenze normative; può inoltre recedere unilateralmente in caso di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è assegnato il codice INPS AO. Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25541 e GPA27541 per i contributi trattenuti sulle pensioni rispettivamente dell’anno in corso e degli anni precedenti; il conto GPA11541 per il debito verso l’Organizzazione e l’imputazione del pagamento; il conto GPA35041, già in uso, per gli accrediti a favore del sindacato. I conti sono movimentati dalle procedure di ripartizione dei flussi telematici e dei pagamenti accentrati; i rapporti finanziari sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
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