Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 102 del 15-06-2016

Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento al sindacato Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani e Commercianti (ANIAC) dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e ANIAC per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, delle quote associative dovute dalle aziende assuntrici di manodopera e dai p.c.c.f. Vengono disciplinate le modalità operative per l’invio e la validazione delle deleghe, la gestione delle revoche, i costi del servizio, le clausole di tutela dell’INPS, la protezione dei dati personali, la durata e il recesso, nonché le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti.

Convenzione INPS-ANIAC per la riscossione dei contributi associativi

Convenzione INPS-ANIAC per la riscossione dei contributi associativi

La circolare dà attuazione alla convenzione stipulata il 15 aprile 2016 tra INPS e l’Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani e Commercianti (ANIAC), ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334 e della determinazione presidenziale n. 182/2015. L’accordo disciplina la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), con indicazione delle regole operative, economiche e contabili.

Modalità di riscossione

La quota associativa viene riscossa congiuntamente ai contributi obbligatori e con le medesime modalità previste per questi ultimi. L’INPS indica nell’avviso di pagamento sia l’importo della quota associativa sia l’Associazione destinataria. La circostanza che la riscossione avvenga insieme ai contributi dovuti non muta la natura volontaria del contributo associativo, per il quale resta esclusa ogni esazione coattiva da parte dell’Istituto.

Gestione delle deleghe sindacali

L’ANIAC deve trasmettere all’INPS, sotto la propria responsabilità, i dati degli associati per i quali richiede la riscossione della quota tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali". Devono essere comunicati anche i nominativi di chi abbia revocato l’adesione o dichiarato di non voler più versare la quota.

In parallelo alla trasmissione telematica, l’Associazione deve far pervenire alla struttura INPS territorialmente competente le corrispondenti deleghe cartacee, sottoscritte dagli associati secondo il fac-simile concordato con l’Istituto e corredate di copia del documento di identità. Le strutture territoriali INPS procedono alla validazione delle deleghe acquisite tramite portale mediante confronto con la documentazione cartacea ricevuta.

Qualora lo stesso soggetto presenti più deleghe a favore di diverse associazioni sindacali, è efficace la prima delega pervenuta all’ufficio INPS territorialmente competente, salvo che una delega successiva contenga la revoca espressa di quella già acquisita.

Revoca della delega e rapporti con l’associato

La circolare ribadisce che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione; di conseguenza, le comunicazioni dell’associato relative a tale rapporto devono essere indirizzate all’Associazione competente. Se, tuttavia, l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, procede ad acquisirla.

Costi del servizio

I costi del servizio di riscossione, già attualizzati con determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono così determinati:

  • gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: € 2,20 una tantum annuale;
  • gestione revoca deleghe sindacali: € 1,99;
  • gestione singolo modello F24: € 0,17.

Le variazioni annuali dei costi saranno comunicate per iscritto all’Associazione, che potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS si intende sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo da parte di creditori dell’Associazione o di strutture ad essa associate, compresi quelli in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’Associazione stipulante si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie relative ai rapporti tra gli associati e l’Associazione, a semplice presentazione di nota specifica.

L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, oppure se vengono meno i requisiti di legge per la stipula della convenzione. L’Istituto si riserva inoltre il recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a proprio danno.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a osservare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. Per il rinnovo, l’Associazione deve presentare richiesta almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento; in mancanza, la convenzione perde efficacia alla scadenza senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

Resta ferma la facoltà di recesso di entrambe le parti, da esercitare con comunicazione scritta inviata all’altra parte via raccomandata A/R o PEC. L’Associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione di supporto.

La sede dell’ANIAC è indicata in viale Europa n. 300, Roma (RM).

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile delle trattenute per contributi associativi riscossi per conto dell’ANIAC viene istituito il conto GPN25150, denominato per i contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f. riscossi per conto del sindacato.

Sono inoltre istituiti i seguenti conti per le operazioni contabili della Direzione Generale:

  • GPN35150, per l’accreditamento dei contributi associativi riscossi per conto dell’ANIAC;
  • GPN11150, per il debito verso il sindacato per i contributi associativi riscossi per conto.

La tenuta e definizione dei rapporti finanziari con l’Associazione sono affidate direttamente alla Direzione generale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

Punti principali

Oggetto e finalità della convenzione

In data 15 aprile 2016 INPS e l’Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani e Commercianti (ANIAC) hanno stipulato una convenzione, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334 e in attuazione della determinazione presidenziale n. 182/2015, per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.).

Modalità di riscossione

La riscossione della quota associativa avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, secondo le medesime modalità. L’avviso di pagamento inviato ai contribuenti indica l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo di esazione coattiva da parte dell’INPS.

Gestione delle deleghe e validazione

L’Associazione deve trasmettere all’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati degli associati per i quali richiede la riscossione, nonché i nominativi di chi ha revocato l’adesione o non intende più pagare la quota. Contestualmente, deve inviare alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee sottoscritte, con copia del documento d’identità e secondo il fac-simile concordato. Le strutture territoriali validano le deleghe confrontando i dati informatici con la documentazione cartacea ricevuta.

Pluralità di deleghe e priorità

Se pervengono all’INPS due o più deleghe dello stesso soggetto a favore di associazioni diverse, produce effetti la prima delega arrivata all’ufficio territorialmente competente, salvo che una delega successiva contenga la revoca espressa di quella già acquisita.

Revoca della delega

Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione; pertanto, ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’Associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega per la riscossione della quota associativa, procede all’acquisizione della revoca stessa.

Costi del servizio

I costi del servizio, attualizzati con determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line, € 2,20 una tantum annuale; gestione revoca deleghe sindacali, € 1,99; gestione singolo modello F24, € 0,17. Le variazioni annuali dei costi sono comunicate per iscritto e l’Associazione può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, incluso il caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa da parte di creditori dell’Associazione o di strutture associate. In caso di controversie sulla validità della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e associazione. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o per perdita dei requisiti di legge, e può recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a suo danno.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione. L’Associazione deve chiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC o raccomandata A/R; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Resta salva la facoltà di recesso di entrambe le parti, da esercitare con comunicazione scritta inviata via raccomandata A/R o PEC. L’Associazione deve inoltre comunicare tempestivamente le variazioni delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza.

Dati della sede dell’associazione

La sede dell’ANIAC è indicata in viale Europa n. 300, Roma (RM).

Istruzioni contabili e conti istituiti

Per la rilevazione contabile delle trattenute dei contributi associativi riscossi per conto dell’ANIAC è istituito il conto GPN25150. Sono inoltre istituiti i conti GPN35150, per l’accreditamento dei contributi associativi riscossi, e GPN11150, per il debito verso il sindacato. La tenuta e definizione dei rapporti finanziari con l’Associazione sono curate dalla Direzione generale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.