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Circolare

Circolare numero 99 del 13-06-2016

SOMMARIO A seguito delle modifiche introdotte all’articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 dall’articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con disabilità è gestito dall’INPS. La richiesta di fruizione deve essere inviata all’Istituto mediante apposite procedure telematiche. Il beneficio può essere autorizzato fino all’esaurimento delle risorse specificamente stanziate. Si forniscono le precisazioni normative e le indicazioni operative per il godimento dell’incentivo.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il nuovo incentivo economico per i datori di lavoro privati che assumono persone con disabilità dal 1° gennaio 2016, definendone beneficiari, lavoratori agevolati, rapporti incentivati, misura e durata, condizioni di spettanza, cumulo con altri incentivi e procedura telematica di domanda e conferma presso l’INPS. Sono inoltre fornite le istruzioni operative per UniEmens e DMAG, le regole sui recuperi per i periodi pregressi, i codici di autorizzazione e le indicazioni contabili per la rilevazione degli oneri e dei recuperi.

Nuovo incentivo INPS per l’assunzione di persone con disabilità ex art. 13 L. 68/1999

Nuovo incentivo per l’assunzione di persone con disabilità ex art. 13 L. 68/1999

La circolare disciplina il nuovo incentivo introdotto dal d.lgs. n. 151/2015 per favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, applicabile alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2016. Il documento definisce i soggetti beneficiari, le tipologie di lavoratori e di rapporti ammessi, la misura e la durata dell’agevolazione, le condizioni di spettanza, il procedimento telematico di richiesta e le modalità operative di fruizione e contabilizzazione.

Ambito soggettivo

L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, con o senza natura imprenditoriale, e si estende anche agli enti pubblici economici, ai quali si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge n. 68/1999.

Lavoratori per i quali spetta l’incentivo

L’agevolazione si applica esclusivamente all’assunzione di lavoratori con disabilità che rientrano in una delle seguenti categorie:

  • riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni dalla prima alla terza categoria delle tabelle del testo unico sulle pensioni di guerra;
  • riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni dalla quarta alla sesta categoria;
  • disabilità intellettiva o psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

La circolare precisa che l’incentivo non spetta per le altre categorie protette che, pur avendo diritto al collocamento obbligatorio, non rientrano nelle ipotesi indicate.

Rapporti di lavoro incentivati

Il beneficio spetta per:

  • assunzioni a tempo indeterminato;
  • trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine, anche part-time;
  • per la sola categoria dei lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione superiore al 45%, anche assunzioni a tempo determinato, purché di durata non inferiore a dodici mesi;
  • rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con cooperative di lavoro;
  • rapporti di lavoro a domicilio qualificati come subordinati;
  • assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia con missione a termine sia a tempo indeterminato.

Per la somministrazione, il beneficio economico si trasferisce in capo all’utilizzatore. Inoltre, l’incentivo non spetta nei periodi in cui il lavoratore non sia somministrato ad alcun utilizzatore, poiché l’indennità di disponibilità non costituisce retribuzione utile per il calcolo dell’agevolazione.

Misura e durata

La misura dell’incentivo è determinata in rapporto alla retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali:

  • 70% per i lavoratori con riduzione superiore al 79%;
  • 35% per i lavoratori con riduzione compresa tra il 67% e il 79%;
  • 70% per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica oltre il 45%.

La durata è:

  • 36 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato delle prime due categorie;
  • 60 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori con disabilità intellettiva e psichica oltre il 45%;
  • per il tempo determinato, per tutta la durata del rapporto, purché almeno pari a dodici mesi.

Nel caso della somministrazione, i periodi in cui il lavoratore non è inviato in missione non fanno fruire del beneficio, ma non determinano uno slittamento della sua scadenza.

Copertura finanziaria e ordine di priorità

L’incentivo è riconosciuto nei limiti delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, incrementato di 20 milioni di euro annui dal 2015. Per l’anno finanziario 2016 sono trasferiti all’INPS 20.000.000 euro annui più 915.742 euro. Le autorizzazioni seguono l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Condizioni di spettanza

La fruizione è subordinata:

  • alla regolarità contributiva e normativa prevista dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006;
  • al rispetto delle condizioni generali di fruizione degli incentivi previste dall’art. 31 d.lgs. n. 150/2015, nei casi in cui siano applicabili;
  • alla realizzazione di un incremento occupazionale netto rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente;
  • al rispetto delle condizioni di compatibilità con il mercato interno previste dal Regolamento (CE) n. 651/2014.

Per le assunzioni effettuate per adempiere all’obbligo di assunzione della legge n. 68/1999, la circolare chiarisce che i principi generali dell’art. 31 d.lgs. n. 150/2015 non si applicano nella loro interezza, trattandosi di un incentivo volto a ridurre l’onere di un obbligo legale. Per le assunzioni oltre la quota di riserva, invece, si applicano i divieti e i limiti ordinari, tra cui:

  • obblighi di assunzione già previsti da legge o contrattazione collettiva;
  • rispetto del diritto di precedenza;
  • assenza di sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione, salvo eccezioni;
  • assenza di assunzioni di lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da datori di lavoro collegati;
  • computo cumulato dei periodi di lavoro presso lo stesso soggetto;
  • perdita parziale dell’incentivo in caso di comunicazioni telematiche tardive.

Incremento occupazionale netto

L’incentivo richiede, in linea generale, un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti, da calcolarsi in Unità di Lavoro Annuo e sull’intera organizzazione aziendale, secondo la nozione di "impresa unica".

La circolare richiama le ipotesi in cui l’incremento non è richiesto ai fini del beneficio, quando i posti precedentemente occupati si sono resi vacanti per:

  • dimissioni volontarie;
  • invalidità;
  • pensionamento per limiti di età;
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
  • licenziamento per giusta causa.

Il requisito resta invece necessario se la vacanza deriva da licenziamenti per riduzione di personale.

Compatibilità con altri incentivi

La circolare ammette il cumulo dell’incentivo con altre agevolazioni contributive, purché la somma non superi il 100% dei costi salariali. Ai fini del cumulo, per costi salariali si intendono retribuzione lorda e contribuzione dovuta, inclusi oneri previdenziali e assistenziali.

È indicata, a titolo esemplificativo, la cumulabilità con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori over 50 disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito, nei limiti del 100% dei costi salariali. La circolare afferma inoltre che il beneficio è cumulabile senza limitazioni con l’incentivo della legge n. 208/2015 per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2016, ma sempre nel limite complessivo dei costi salariali per effetto della disciplina comunitaria.

Non è invece cumulabile con incentivi economici quali:

  • incentivo per giovani genitori;
  • incentivo NASpI di cui all’art. 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012.

Per il bonus occupazionale del Programma "Garanzia Giovani", la circolare precisa che prevale il limite del Regolamento (CE) n. 651/2014, per cui il cumulo è ammesso entro il 100% dei costi salariali.

Procedimento telematico di ammissione

Il datore di lavoro deve presentare all’INPS una domanda preliminare tramite il modulo on line "151-2015" nell’applicazione DiResCo, indicando:

  • dati identificativi del lavoratore;
  • tipologia di disabilità;
  • tipologia di rapporto di lavoro e, se a termine, durata;
  • importo dell’imponibile lordo annuo;
  • numero di mensilità.

La domanda può riguardare assunzioni già in corso con decorrenza dal 1° gennaio 2016 o rapporti non ancora iniziati.

Entro cinque giorni dall’invio, l’INPS verifica la disponibilità delle risorse e comunica telematicamente la prenotazione dell’importo massimo teoricamente spettante. Entro sette giorni dalla comunicazione, il datore di lavoro deve stipulare il contratto, se non già fatto; entro quattordici giorni lavorativi deve inviare la conferma definitiva della prenotazione e la domanda di ammissione al beneficio.

I termini sono perentori. La mancata osservanza comporta la perdita degli importi prenotati. La circolare richiama anche la necessità di coerenza tra la domanda e le comunicazioni Unilav/Unisomm, con particolare riferimento a:

  • codice fiscale del datore di lavoro;
  • tipologia di evento;
  • data di decorrenza;
  • codice fiscale del lavoratore.

Le istanze possono assumere vari stati: aperta, accolta, rifiutata preliminare, rifiutata definitiva, scaduta, annullata e confermata. L’istanza confermata costituisce la domanda definitiva di ammissione.

L’INPS effettua controlli automatizzati sulla natura del datore di lavoro, sull’esistenza del rapporto e sulla capienza delle risorse; le somme accantonate sono incrementate del 5% per tener conto di possibili variazioni retributive.

Fruizione per i datori di lavoro non agricoli

Per i datori di lavoro che operano con UniEmens, il conguaglio sui periodi correnti decorre da giugno 2016. Il recupero dell’arretrato relativo a gennaio-maggio 2016 è ammesso entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare.

Le posizioni contributive dei soggetti ammessi sono contraddistinte dal codice di autorizzazione "2Y" con il nuovo significato di datore di lavoro ammesso all’incentivo ex art. 13 L. 68/1999 come modificato dal d.lgs. 151/2015.

La circolare dettaglia i codici UniEmens da utilizzare per i tre regimi di disabilità e per gli arretrati e le restituzioni non spettanti:

  • DI79, L450, L451, M307 per la fascia oltre il 79%;
  • DI67, L452, L453, M308 per la fascia 67%-79%;
  • DI45, L454, L455, M309 per la disabilità intellettiva e psichica oltre il 45%.

Per i datori di lavoro che non hanno fruito del beneficio e hanno sospeso o cessato l’attività, il recupero deve avvenire tramite la procedura di regolarizzazione contributiva UniEmens/vig.

Fruizione per i datori di lavoro agricoli

Per i datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG, l’incentivo è fruibile dalla denuncia di competenza del secondo trimestre 2016. Sono istituiti i codici di autorizzazione D1, D2 e D3, rispettivamente per le diverse fasce di disabilità e per gli operai a tempo indeterminato o, nel caso della disabilità intellettiva/psichica, anche a tempo determinato.

Nelle denunce DMAG principali o sostitutive, il datore di lavoro deve indicare:

  • tipo retribuzione Y nel campo CODAGIO;
  • il codice di autorizzazione corrispondente;
  • l’importo dell’incentivo spettante nella retribuzione.

Per i periodi pregressi già denunciati con DMAG del primo trimestre 2016, la fruizione avviene con DMAG di variazione. La denuncia è soggetta a controllo di coerenza con i dati della domanda; eventuali scarti sono motivati con messaggio di errore. Le eccedenze possono essere portate in compensazione su contributi futuri, con apposita istanza telematica e indicazione nel campo note che si tratta di "Incentivo per assunzione lavoratori con disabilità".

Istruzioni contabili

Per la contabilizzazione dell’onere a carico dello Stato è istituito il conto GAW32153, destinato all’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili con capacità lavorativa ridotta. Per i recuperi e i reintroiti delle somme indebitamente conguagliate è istituito il conto GAW24153.

Le somme relative ai lavoratori interessati devono essere registrate in funzione dei codici UniEmens di conguaglio e arretrato; analoga rilevazione è prevista per i datori di lavoro agricoli tramite DMAG. La Direzione generale cura i rapporti finanziari con lo Stato nei limiti dello stanziamento previsto dal decreto interministeriale 24 febbraio 2016.

Punti principali

Ambito soggettivo e lavoratori interessati

L’incentivo spetta ai datori di lavoro privati, anche se non imprenditori, compresi gli enti pubblici economici. Il beneficio riguarda esclusivamente l’assunzione di lavoratori con disabilità rientranti nelle tre categorie indicate dalla circolare: riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%; riduzione compresa tra il 67% e il 79%; disabilità intellettiva o psichica con riduzione superiore al 45%. Non è estendibile alle altre categorie protette non ricomprese nelle fattispecie previste.

Rapporti di lavoro agevolati e misura del beneficio

L’incentivo riguarda assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato, anche part-time, decorrenti dal 1° gennaio 2016. Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica è ammesso anche il tempo determinato, purché di durata non inferiore a dodici mesi. La misura è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile per i lavoratori con riduzione superiore al 79% e per quelli con disabilità intellettiva/psichica oltre il 45%; è pari al 35% per i lavoratori con riduzione tra il 67% e il 79%. La durata è di 36 mesi per le prime due fasce e di 60 mesi per la disabilità intellettiva/psichica; per il tempo determinato l’incentivo spetta per tutta la durata del contratto.

Condizioni di spettanza e limiti generali

La fruizione è subordinata alla regolarità contributiva e normativa del datore di lavoro, al rispetto dei contratti collettivi, all’incremento netto dell’occupazione e alla compatibilità con il mercato interno secondo il Regolamento (CE) n. 651/2014. Per le assunzioni effettuate per adempiere all’obbligo di cui all’art. 3 L. 68/1999, i principi generali dell’art. 31 d.lgs. 150/2015 non si applicano; per le assunzioni oltre la quota di riserva si applicano invece i relativi divieti e condizioni, tra cui obblighi preesistenti, diritti di precedenza, sospensioni aziendali, licenziamenti in società collegate e tardive comunicazioni obbligatorie.

Incremento occupazionale netto e compatibilità con altri aiuti

L’incentivo richiede, in via generale, un incremento occupazionale netto calcolato in ULA rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, valutato sull’intera organizzazione del datore di lavoro. La circolare richiama le eccezioni in cui il requisito non è richiesto, ad esempio per vacanze dovute a dimissioni, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell’orario o licenziamento per giusta causa. Il beneficio è cumulabile con altri incentivi entro il limite del 100% dei costi salariali; non è cumulabile con alcuni incentivi economici specifici, mentre è cumulabile senza limiti con il bonus della legge n. 208/2015 per il 2016 entro il tetto dei costi salariali e con il bonus "Garanzia Giovani" entro il medesimo limite.

Procedura di richiesta, prenotazione e conferma

La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica tramite il modulo "151-2015" nell’applicazione DiResCo. Dopo i controlli automatizzati sulla capienza delle risorse, l’INPS comunica la prenotazione dell’importo massimo. Entro 7 giorni dalla comunicazione il datore di lavoro deve stipulare il contratto, se non ancora fatto, e entro 14 giorni lavorativi deve inviare la conferma definitiva. I termini sono perentori: la loro inosservanza comporta la perdita delle somme prenotate. La circolare descrive anche gli stati dell’istanza (aperta, accolta, rifiutata preliminare/definitiva, scaduta, annullata, confermata).

Modalità di fruizione in UniEmens e DMAG

Per i datori di lavoro non agricoli l’incentivo si recupera in UniEmens con appositi codici di autorizzazione e codici evento/codici conguaglio distinti per ciascuna fascia di disabilità, compresi i codici per gli arretrati e per le restituzioni di importi non spettanti. Per i datori di lavoro agricoli che operano con DMAG, l’agevolazione si utilizza tramite i nuovi codici di autorizzazione D1, D2 e D3 e con specifiche modalità di denuncia e variazione, a partire dalla DMAG di competenza del secondo trimestre 2016. La circolare prevede anche la compensazione di eventuali eccedenze e la validazione coerente dei dati rispetto alla domanda di ammissione.

Istruzioni contabili e copertura finanziaria

Per la rilevazione degli oneri e dei recuperi sono istituiti i conti GAW32153 per l’incentivo e GAW24153 per recuperi e reintroiti. La circolare precisa che gli importi conguagliati dai datori di lavoro confluiscono nel conto dell’incentivo, mentre le somme restituite per utilizzi indebiti vengono rilevate sul conto dei recuperi. La Direzione generale cura i rapporti finanziari con lo Stato nei limiti dello stanziamento previsto dal decreto interministeriale 24 febbraio 2016.

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