Sentenza del 24/03/2017 n. 2363 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRPEF - RITENUTE NON DICHIARATE E NON VERSATE - Valore ai fini dell'imposta di registro - Non sufficiente - Norma di interpretazione autentica - Retroattività - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva determinato una maggiore plusvalenza imponibile ai fini IRPEF, con conseguenti ritenute o imposte non dichiarate e non versate, basandosi esclusivamente sul valore dell'immobile o dell'azienda dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro. La controversia riguardava quindi se tale valore fosse sufficiente, da solo, a dimostrare un maggior corrispettivo o una maggiore plusvalenza rilevante ai fini delle imposte dirette.
La decisione
L'avviso di accertamento è stato ritenuto illegittimo perché il solo valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro non è sufficiente a fondare l'accertamento di una maggiore plusvalenza ai fini IRPEF. La nuova disposizione normativa è stata qualificata come norma di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, applicabile anche alle controversie ancora pendenti. Pertanto, l'accertamento fondato esclusivamente sul valore ai fini dell'imposta di registro deve essere annullato, salvo che l'Amministrazione fornisca ulteriori elementi probatori autonomi riguardo al maggior corrispettivo effettivamente percepito.
Norme richiamate
Normativa sopravvenuta di interpretazione autentica in materia di plusvalenze immobiliari e cessioni di aziende
Il valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro non costituisce, da solo, presunzione sufficiente di un maggior corrispettivo ai fini delle imposte sui redditi.
La norma chiarisce retroattivamente che il valore utilizzato per l'imposta di registro non può essere automaticamente assunto come prova del maggior prezzo di vendita o della maggiore plusvalenza imponibile ai fini IRPEF. La disposizione si applica anche ai procedimenti e alle controversie pendenti.
Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e disciplina delle plusvalenze da cessione di immobili o aziende
La maggiore plusvalenza deve essere determinata sulla base del corrispettivo effettivamente percepito o di elementi probatori idonei; il solo valore accertato ai fini dell'imposta di registro non è sufficiente.
Massime di principio
- Un accertamento IRPEF relativo a una plusvalenza non può basarsi esclusivamente sul valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro.
- Il maggior valore ai fini dell'imposta di registro può costituire al massimo un elemento indiziario, ma l'Amministrazione deve acquisire ulteriori elementi concreti che dimostrino l'effettivo maggior corrispettivo percepito dal contribuente.
- Le norme qualificate come interpretazione autentica hanno efficacia retroattiva e, salvo limiti specifici, si applicano anche ai giudizi ancora pendenti.
- In una controversia analoga, il contribuente può contestare l'accertamento evidenziando l'assenza di prove autonome sul maggior prezzo e chiedendo l'annullamento dell'atto se fondato soltanto sulla rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro.
- L'esito può essere diverso se l'Amministrazione dimostra il maggior corrispettivo mediante documenti, movimentazioni finanziarie, dichiarazioni, contratti integrativi o altri elementi probatori indipendenti.
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