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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33785/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per reati di bancarotta distrattiva, documentale, preferenziale e semplice in relazione alla fallita "Immobiliare Ellepi S.r.l.". L'imputato contestava: 1) violazione del diritto di difesa per presunta mancata efficace notifica/visualizzazione del verbale di udienza tramite PEC e per il diniego di un termine a difesa dopo la correzione dell'imputazione; 2) errata valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati (sosteneva che le somme non erano distratte ma destinate a pagamenti legittimi a favore della ditta individuale Mauro Francesco, che eseguiva lavori in subappalto, e che i problemi contabili derivavano da circostanze oggettive come il licenziamento del contabile); 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e mancata valorizzazione del contributo collaborativo in sede fallimentare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo il ricorso è inammissibile per mancanza di autosufficienza: non sono stati prodotti né indicati atti comprovanti il problema di ricezione della PEC, e la procedura prevista dagli artt. 519-520 c.p.p. (rinvio dell'udienza e notifica del verbale all'imputato assente) è stata ritenuta sufficiente a tutelare la difesa, perciò non era obbligatorio concedere un termine ulteriore. Sul secondo motivo la corte ha ritenuto che le doglianze consistessero in una non consentita rivalutazione del merito e delle prove; i giudici di merito avevano invece motivato la sussistenza dell'elemento soggettivo. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: il rigetto delle attenuanti generiche era adeguatamente motivato. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata tra le regole sul procedimento; il ricorso non è risultato autosufficiente ai sensi della necessità di documentazione prevista dalla giurisprudenza

  • art. 519 cod. proc. pen.

    Regola la richiesta di termine a difesa in caso di mutamento dell'imputazione quando l'imputato è presente; la Corte ha ricordato che tale istituto non si applica nello stesso modo quando l'imputato è assente

  • art. 520 cod. proc. pen.

    Prevede, per l'imputato assente, la sospensione e il rinvio con notificazione del verbale contenente la nuova contestazione; la Corte ha ritenuto questa tutela sufficiente e ha giustificato il mancato riconoscimento di un ulteriore termine a difesa

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente come garanzia del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che la disciplina procedurale (artt. 519-520 c.p.p.) abbia assicurato tale diritto nel caso concreto

  • artt. 216, 219, 223 legge fallimentare

    Norme penali fallimentari relative agli illeciti contestati (bancarotta distrattiva, documentale, preferenziale, semplice); la Corte di merito ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo e gli elementi materiali in base alla ricostruzione probatoria

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo e sufficiente il riferimento a elementi ritenuti decisivi per motivare il diniego delle attenuanti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede gli effetti economici della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione; applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • Le doglianze processuali basate su malfunzionamenti della PEC devono essere documentate nel ricorso: senza atti probatori il motivo rischia l'inammissibilità per mancanza di autosufficienza.
  • Quando l'imputato è assente e l'imputazione viene modificata in udienza, la procedura ordinaria è il rinvio e la notifica del verbale (art. 520 c.p.p.): non è automaticamente dovuto un ulteriore termine a difesa.
  • La Cassazione non rivede il merito probatorio: censure che chiedono una rivalutazione delle risultanze processuali o della credibilità delle prove sono inammissibili salvo errori di diritto, travisamento di prova o illogicità manifesta adeguatamente dimostrati.
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario che il giudice di merito motivi adeguatamente; il diniego è legittimo se la motivazione contiene un congruo riferimento agli elementi decisivi.
  • Un ricorso inammissibile può comportare l'obbligo di pagare le spese processuali e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), perciò è importante verificare preliminarmente la documentazione e l'autosufficienza dei motivi prima del deposito.

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