Sentenza n. 571/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento 0322825 del 9.11.2023, con il quale il Comune di Cagliari - Servizio Edilizia Privata ha denegato la sanatoria di cui alla pratica n. 31174.21 - c.u. SUAPE 33453/2018 e della presupposta determinazione RAS a firma del Direttore del Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale n°1379 (prot. n°46978) del 4.10.2023; di tutti gli atti connessi e, segnatamente, della nota di quest'ultimo Servizio prot. n°11087 in data 6.3.2023, nonché -ove occorra- delle note del Comune di Cagliari - Servizio Edilizia Privata n°301393 del 19.10.2023 e n°278468 del 27.9.2023; di ogni altro atto collegato, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego comunale di sanatoria mediante accertamento di conformità relativo a un prefabbricato di servizio nel Porto Canale di Cagliari, fondato sul precedente diniego regionale di compatibilità paesaggistica
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale di sanatoria e il presupposto diniego regionale di compatibilità paesaggistica relativo a un prefabbricato destinato a servizi per i dipendenti dell'attività portuale. Con il primo motivo ha dedotto eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, errore manifesto e sviamento, sostenendo che il manufatto fosse distante oltre 2.000 metri dalla battigia marina, che le zone umide vicine fossero oltre la fascia di 300 metri e che l'oasi di protezione faunistica non contenesse prescrizioni ostative né imponesse un accertamento di compatibilità paesaggistica. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione della disciplina urbanistica e paesaggistica, sostenendo che l'area portuale fosse regolata dal Piano Regolatore Portuale, classificata come zona G e destinata a servizi portuali, che l'area fosse esclusa dal vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 19, comma 3, delle NTA del PPR e che l'art. 5, comma 1-septies, l. n. 84/1994 equiparasse gli ambiti portuali alle zone B, sottraendoli al vincolo costiero.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto decisivo che il manufatto realizzasse nuovi volumi e superfici e fosse quindi comunque non sanabile sotto il profilo paesaggistico ai sensi dell'art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004. Ha inoltre accertato, sulla base della documentazione cartografica regionale, che l'opera ricadeva entro la fascia di 300 metri dalla linea di battigia rilevante ai fini dell'art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42/2004, considerando anche la linea di riva artificiale costituita dalle opere marittime. La documentazione della ricorrente, che calcolava la distanza dalla sola riva naturale, non è stata ritenuta idonea a smentire tale conclusione. Il Collegio ha osservato che, anche considerando soltanto la banchina artificiale e non lo spazio occupato dalle navi portacontainer, il manufatto risultava ampiamente entro i 300 metri, sicché la tesi della ricorrente era persino peggiorativa per la sua posizione. Tale autonoma ragione era sufficiente a sostenere il diniego plurimotivato e rendeva irrilevanti le contestazioni relative alle zone umide, all'oasi faunistica e agli invasi artificiali. Il secondo motivo è stato ritenuto inidoneo: la questione relativa all'art. 19, comma 3, delle NTA del PPR non era fonte normativa rilevante nel caso concreto né posta a fondamento del provvedimento; l'art. 5, comma 1-septies, l. n. 84/1994 era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 6/2023, proprio perché sottraeva unilateralmente gli ambiti portuali alla tutela paesaggistica costiera. Le considerazioni della ricorrente fondate sulla presenza di opere portuali e sul carattere già fortemente antropizzato dell'area non potevano superare l'applicazione dell'art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42/2004. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità fattuale della controversia.
Norme richiamate
art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42/2004
fascia dei 300 m dalla linea di battigia del mare
La tutela paesaggistica opera per le aree costiere comprese nella fascia di 300 metri dalla linea di battigia; ai fini della sua individuazione può assumere rilievo anche la linea di riva artificiale costituita da manufatti e opere marittime.
art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004
non consente l’accertamento dei lavori realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che hanno determinato creazione di superfici utili e/o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati
Le opere che hanno creato nuovi volumi o superfici utili non sono suscettibili di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica.
art. 19, comma 3, NTA del Piano Paesaggistico Regionale
Non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1 le seguenti zone, così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali: (…) c) le zone omogenee D e G con piani attuativi efficaci, realizzati in tutto o in parte
Il TAR ha ritenuto la disposizione non rilevante nel caso concreto, poiché non posta a fondamento del provvedimento impugnato e comunque non idonea a superare l'applicazione del vincolo costiero derivante direttamente dall'art. 142 d.lgs. n. 42/2004.
art. 5, comma 1-septies, l. n. 84/1994
La disposizione, che equiparava gli ambiti portuali alle zone territoriali omogenee B ai fini dell'esclusione dalla tutela costiera, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 6/2023, poiché incideva unilateralmente sulla pianificazione paesaggistica e determinava un arretramento della tutela.
art. 3 d.P.R. n. 380/2001
È richiamato per escludere che la creazione di nuovi volumi e superfici possa essere qualificata come manutenzione ordinaria o straordinaria ai fini dell'accertamento di compatibilità paesaggistica.
sentenza Corte costituzionale 23 gennaio 2023, n. 6
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1-septies, l. n. 84/1994 nella parte in cui sottraeva gli ambiti portuali al vincolo paesaggistico delle aree costiere e imponeva alle Regioni la modifica dei piani paesaggistici.
Massime di principio
- Le opere che realizzano nuovi volumi o superfici utili non possono beneficiare dell'accertamento postumo di compatibilità paesaggistica previsto dall'art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, indipendentemente dalla loro conformità urbanistica o dalla loro destinazione funzionale.
- Ai fini dell'individuazione della fascia costiera tutelata ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42/2004, la linea di battigia può essere determinata considerando anche la linea di riva artificiale costituita da manufatti e opere marittime; la distanza calcolata dalla sola riva naturale non è sufficiente a escludere il vincolo.
- In presenza di un provvedimento amministrativo fondato su più rationes decidendi autonome, la legittimità di una sola ragione giustificativa è sufficiente a sorreggere il provvedimento e determina il rigetto dell'intero ricorso, rendendo irrilevante l'esame delle ulteriori censure rivolte alle altre motivazioni.
- La disciplina urbanistica o pianificatoria dell'area portuale non esclude di per sé l'applicazione del vincolo paesaggistico costiero direttamente previsto dall'art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42/2004.
- È costituzionalmente illegittima la previsione legislativa che sottragga unilateralmente gli ambiti portuali al vincolo paesaggistico costiero imponendo alle Regioni la modifica dei piani paesaggistici, poiché essa incide sull'assetto della pianificazione paesaggistica e determina un arretramento della tutela del bene paesaggistico.
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