Cassazione Penale, Ordinanza n. 18882/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un cittadino straniero era stato ritenuto responsabile dal Giudice di pace per essersi trattenuto irregolarmente nel territorio dello Stato, in assenza di valido permesso di soggiorno, e condannato alla pena di euro 5.000 di ammenda. Con il ricorso per cassazione, il difensore deduceva vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. d) ed e), c.p.p., sostenendo la mancanza o contraddittorietà della motivazione in ordine sia all'impossibilità di pervenire a sentenza assolutoria sia alla mancata applicazione della causa di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto. La difesa richiamava inoltre l'art. 34 del d.lgs. n. 286 del 1998, ma il testo della sentenza evidenzia che il tema effettivamente valutato era quello della particolare tenuità trattato dal Giudice di pace.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse mai allegato né dimostrato di essere munito di valido permesso di soggiorno, sicché restava ferma la ricostruzione di fatto secondo cui si trovava in Italia senza il titolo richiesto. Quanto alla particolare tenuità del fatto, la Corte ha osservato che il giudice di merito si era già espresso sul punto, distinguendo la posizione dell'odierno ricorrente da quella del coimputato prosciolto per la tenuità in ragione della sua incensuratezza; nei confronti del ricorrente, invece, erano stati valorizzati i pregiudizi penali. Le censure sono state ritenute apodittiche e meramente rivalutative, quindi manifestamente infondate. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
integra il reato di soggiorno irregolare dello straniero nel territorio dello Stato in assenza del permesso di soggiorno.
art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
richiamato dalla difesa come causa di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto; il giudice di merito aveva escluso la sua applicazione al ricorrente per la presenza di pregiudizi penali.
art. 606, comma 1, lett. d) ed e), c.p.p.
norma invocata per dedurre vizio di motivazione e, in sostanza, contestare la valutazione di merito svolta dal giudice di pace.
art. 616 c.p.p.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso è inammissibile quando le doglianze non si confrontano realmente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolvono in critiche apodittiche o meramente rivalutative del fatto.
- La censura di vizio motivazionale non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, se la decisione di merito ha già dato conto degli elementi essenziali posti a base dell'affermazione di responsabilità.
- La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione concreta della posizione del singolo imputato; elementi personali come l'incensuratezza o, al contrario, la presenza di pregiudizi penali possono giustificare esiti differenziati tra coimputati.
- In presenza di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il giudice di legittimità applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo ipotesi di esonero non ravvisate nel caso di specie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18663/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18668/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18669/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18671/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18672/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18673/2026 del 25/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →