Sentenza del 23/11/2021 n. 36363 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza che aveva accolto il ricorso del fallimento P.U. contro un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2000 (reddito attribuito da partecipazione in Informatica & Sviluppo s.n.c. pari a Euro 764.985,26). L'Ufficio sosteneva la legittimità della notifica dell'avviso alla società (ricevuta nelle mani di P.U.) e l'applicazione del raddoppio del termine di accertamento per presunti reati fiscali. Il fallimento eccepiva invece la decadenza e l'irregolarità della notifica, nonché la mancata allegazione all'avviso notificato al curatore dell'avviso emesso alla società.
La decisione
La Corte di Cassazione ha cassato l'impugnata sentenza e dichiarato la nullità dell'intero giudizio per violazione del principio del contraddittorio e per omissione di litisconsorzio necessario: essendo l'accertamento societario e quello dei soci unitari ai sensi dell'art. 5 TUIR, la società e tutti i soci dovevano essere parte del giudizio. La causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli in diversa composizione. Spese compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5
L'art. 5 disciplina l'imputazione ai soci dei redditi delle società di persone: l'accertamento è unitario e produce effetti direttamente sui soci, per cui la controversia coinvolge necessariamente società e soci (fondamento del litisconsorzio necessario).
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis
Norme sulla notifica degli atti tributari (richiamata nelle censure dell'Agenzia in relazione alla regolarità delle notifiche).
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Regole sulle notificazioni agli enti e società e sull'efficacia delle notifiche; nella fattispecie la Corte ha ritenuto irregolare la notifica alla società quando non eseguita nei confronti dell'amministratore pro tempore.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3
Prevede il raddoppio del termine di accertamento in presenza di determinate circostanze (es. reato); il tema è stato dibattuto tra le parti circa la necessità di denuncia penale formale o della sussistenza dei presupposti del reato.
L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1
Obbligo di indicare e rendere disponibile, quando la motivazione derivi da altro atto amministrativo: l'Agenzia ha sostenuto che l'avviso impugnato richiamava e rendeva disponibile l'avviso emesso alla società.
L. n. 241 del 1990, art. 3
Principio di trasparenza e di obbligo di indicazione dell'atto di riferimento nella comunicazione amministrativa; richiamato in relazione alla disponibilità del provvedimento richiamato.
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4
Disciplina i reati tributari (frode fiscale); la Commissione d'appello aveva ritenuto sussistenti i presupposti del reato ai fini del raddoppio dei termini.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 e art. 29
Prevedono l'integrazione del contraddittorio e la riunione delle cause: in presenza di litisconsorzio necessario il giudizio deve essere esteso ai soggetti interessati o riunito; la mancata partecipazione determina nullità.
Legge Fallimentare, art. 147
Norma sull'estensione del fallimento e sulle conseguenze della dichiarazione di fallimento sulla rappresentanza e sulle notifiche.
Cass., sez. un., 4 giugno 2008, n. 14815 (giurisprudenza citata)
Giurisprudenza di legittimità che afferma l'unitarietà dell'accertamento per società di persone e soci e stabilisce il principio del litisconsorzio necessario originario; base normativa per la declaratoria di nullità qui applicata.
Massime di principio
- Quando l'accertamento riguarda il reddito di società di persone e la relativa imputazione ai soci (art. 5 TUIR) la controversia è unitaria: società e tutti i soci interessati costituiscono litisconsorzio necessario e devono partecipare al giudizio, salvo questioni personali specifiche.
- La notifica di un avviso alla società deve essere eseguita regolarmente (alla sede e all'amministratore/legale rappresentante pro tempore); una notifica irregolare alla società non può essere fatta valere come conoscenza da parte dei soci o del curatore del fallimento.
- Se il contribuente è fallito, le notifiche rilevanti devono essere eseguite nei confronti del curatore; la notifica personale al fallito non sostituisce quella al curatore e può risultare inefficace.
- Se l'atto impugnato richiama un altro atto amministrativo (es. avviso emesso alla società), l'atto richiamato deve essere indicato e reso effettivamente disponibile per garantire il diritto di difesa (L. 241/1990 e L. 212/2000).
- La violazione del principio del contraddittorio e la mancata chiamata dei soggetti costitutivi del litisconsorzio necessario determinano la nullità assoluta del giudizio, con rimessione per nuovo esame.
- In presenza di elementi di reato fiscale può essere discusso il raddoppio dei termini di accertamento, ma anche quando il raddoppio sia ritenuto applicabile restano imprescindibili la regolarità delle notifiche e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nell'accertamento unitario.
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