Cassazione Civile, Ordinanza n. 26890/2021 del 05/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR nei limiti dei motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e ha condannato il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del consorzio.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente consortile)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento di modesta entità relativo al contributo consortile per lo scarico di acque nei canali di un consorzio di bonifica, dovuto per l'anno 2013. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in appello davanti alla CTR, che aveva ritenuto l'atto carente di motivazione per mancata indicazione del perimetro di contribuenza e aveva posto a carico del consorzio la prova dell'inclusione dell'immobile nel comprensorio di bonifica e della correlazione tra benefici fondiari e opere consortili. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione delle norme regionali dell'Emilia Romagna sulla bonifica e sul piano di classifica, sostenendo che il richiamo al piano di classifica fosse sufficiente a motivare l'avviso e che, in quella regione, tale piano svolgesse anche funzione di perimetrazione della contribuenza; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR non avrebbe considerato il rinvio contenuto nell'avviso al piano di classifica per il riparto della contribuenza; 3) violazione delle regole sull'onere della prova, perché il giudice di merito avrebbe erroneamente posto a carico del consorzio la dimostrazione del beneficio di bonifica nonostante l'esistenza di un piano di classifica approvato. Il contribuente ha resistito con controricorso.
Norme richiamate
art. 5 l.r. Emilia-Romagna n. 42 del 1984
richiamato dal ricorrente come norma regionale in tema di bonifica e contribuenza
art. 13 l.r. Emilia-Romagna n. 42 del 1984
richiamato dal ricorrente come norma regionale in tema di bonifica e contribuenza
art. 3 l.r. Emilia-Romagna n. 16 del 1987
richiamato dal ricorrente come norma regionale in tema di bonifica e contribuenza
art. 1 l.r. Emilia-Romagna n. 5 del 2009
richiamato dal ricorrente come norma regionale in tema di bonifica e contribuenza
art. 4 l.r. Emilia-Romagna n. 7 del 2012
"i proprietari degli immobili pubblici e privati ricadenti nei comprensori di bonifica che traggono beneficio specifico e diretto dalle opere gestite dai Consorzi di bonifica sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica"; "l'ammontare del contributo consortile è determinato con deliberazione annuale di riparto"
il piano di classifica individua i benefici e i parametri di quantificazione; la ricomprensione nel piano presuppone l'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del motivo per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato come parametro del motivo per omesso esame di fatto decisivo
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere della prova
art. 2728 c.c.
richiamato per la prova presuntiva e il regime della presunzione del beneficio
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
"i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'amministrazione"; "Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama"
l'atto impositivo deve indicare gli elementi essenziali della pretesa per consentire la difesa del contribuente e delimitare il thema decidendum, ma la validità formale va distinta dalla prova della fondatezza della pretesa
art. 3 L. n. 241 del 1990
richiamato come disciplina generale della motivazione, superata dalla specialità dell'art. 7 dello Statuto del contribuente
art. 10 L. n. 212 del 2000
"I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede"
la motivazione e la valutazione dei vizi formali vanno lette alla luce della collaborazione e buona fede nei rapporti tributari
art. 3 Cost.
evocato per il principio di ragionevolezza nella lettura delle norme procedimentali
art. 2 Cost.
evocato per il principio di solidarietà economica e sociale nei rapporti tributari
art. 21 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215
i contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo le norme sull'esazione delle imposte dirette
art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999
conferma l'applicabilità del sistema di riscossione dei contributi di bonifica
art. 32 d.lgs. n. 46 del 1999
l'avviso di pagamento si colloca nella riscossione spontanea, prima della riscossione coattiva
art. 860 c.c.
i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio devono contribuire alla spesa in ragione del beneficio tratto dalla bonifica
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente, una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito da parte della Corte
Massime di principio
- L'avviso con cui un consorzio di bonifica richiede il pagamento del contributo consortile è un atto impugnabile e deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa, in modo da consentire al destinatario di difendersi efficacemente.
- Ai fini della validità dell'avviso, è sufficiente il richiamo a un piano di classifica approvato quando tale piano consenta di individuare i benefici e i criteri di quantificazione del contributo e presupponga l'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza.
- La validità formale della motivazione dell'atto impositivo va distinta dalla prova della fondatezza sostanziale della pretesa: l'amministrazione deve motivare l'atto, ma la dimostrazione dei presupposti concreti del tributo rileva nel successivo giudizio solo se specificamente contestata nei limiti consentiti.
- In presenza di un piano di classifica approvato, il beneficio derivante dalle opere consortili si presume per i fondi ricompresi nel comprensorio; grava sul contribuente l'onere di allegare e provare specificamente l'inesistenza di un beneficio diretto o specifico.
- La mera allegazione generica che il fondo non tragga alcun vantaggio dalle opere di bonifica non è sufficiente a superare la presunzione derivante dall'inclusione nel piano di classifica approvato.
- Nel giudizio tributario, i vizi formali dell'atto possono essere fatti valere solo se hanno concretamente inciso sulla sfera difensiva del contribuente; non è tutelato un interesse astratto alla regolarità formale dell'azione amministrativa.
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