Sentenza n. 495/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’ottemperanza della Sentenza n. 469/2024 del 30.10.2024 emessa, in seno alla causa iscritta al n. 976/2024 r.g., dal Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente e al pagamento delle annualità arretrate
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditori)
Prevale il privato
La controversia
Quattro docenti hanno proposto distinti ricorsi per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Arezzo n. 469/2024, passata in giudicato il 2 dicembre 2024, con la quale era stato accertato il loro diritto al beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, oltre al pagamento delle annualità arretrate e degli interessi. I ricorrenti hanno dedotto l’inadempimento del Ministero, chiedendo l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’Amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR ha verificato la ritualità e l’ammissibilità delle azioni, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero presso la sede reale e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha riunito i quattro ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a., in ragione dell’identità del giudicato da eseguire, e li ha accolti. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile e gli ha ordinato, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza di ottemperanza, di mettere a disposizione dei ricorrenti la carta del docente e di pagare gli importi corrispondenti alle annualità non corrisposte, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Ha inoltre applicato una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino al saldo. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario; è stato disposto anche l’invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
La norma costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto ai docenti dal giudicato civile posto in esecuzione.
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione dei ricorsi connessi; il TAR ne ha disposto l’applicazione per l’identità della sentenza da ottemperare.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo
L’inutile decorso del termine, dopo la notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione, consente la proposizione dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
penalità di mora ... in misura pari agli interessi legali ... con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza
La penalità di mora può essere applicata per incentivare l’esecuzione del giudicato e, nel caso concreto, è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla notificazione o comunicazione dell’ordine fino al pagamento.
art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015
La disposizione è richiamata quale norma modificativa dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quanto alla decorrenza della penalità di mora.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In presenza di un giudicato civile che riconosca a dipendenti pubblici somme determinate o determinabili e imponga specifici adempimenti all’amministrazione, il giudice amministrativo dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro un termine assegnato.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di compiere gli adempimenti necessari e di pagare le somme dovute.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’effettivo saldo, quando il ritardo dell’amministrazione giustifichi tale misura.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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