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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5545/2022 del 16/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge (artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p.) per presunta nullità del giudizio di primo grado per omessa o viziata notifica della citazione. La difesa contestava che la notifica era stata effettuata allo studio del difensore che l'aveva rifiutata, mentre l'imputato aveva eletto domicilio in altro civico senza indicare un domiciliatario; si sosteneva che, dopo il rifiuto, avrebbe dovuto essere eseguita la notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4 o 161 comma 1 lett. e) e che mancavano avvisi prescritti

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'elezione di domicilio fosse inidonea poiché non indicava un domiciliatario e che, di conseguenza, la notifica poteva legittimamente essere eseguita a mani del difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p. Il rifiuto formale del difensore non poteva impedire la validità della notificazione, salvo casi previsti dall'art. 157, comma 8-bis; eventuali errori nelle indicazioni dell'ufficiale notificatore non hanno comportato nullità insanabile, ed ogni eccezione tardiva è stata sanata dalla presenza della difesa alla prima udienza. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Stabilisce le modalità alternative di notifica; la Corte ha ritenuto applicabile la notifica al difensore di fiducia (comma 4) quando l'elezione di domicilio è inidonea e che il difensore non può paralizzare la notificazione rifiutandola, salvo ipotesi tassative previste dalla legge

  • art. 157 cod. proc. pen. (comma 8-bis)

    Prevede particolari garanzie e limiti alla notificazione al difensore; la Corte ha osservato che non ricorreva la fattispecie di questo comma, quindi il difensore non poteva rifiutare la notifica

  • art. 171 cod. proc. pen. (rectius art. 161, comma 1, lett. e)

    Riguarda gli avvertimenti connessi alle elezioni di domicilio; la Corte ha rilevato che gli avvisi contestati risultavano invece presenti nell'atto di elezione di domicilio sottoscritto dal ricorrente

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norma processuale citata nel motivo di ricorso relativo alla nullità della notificazione; la Corte ha ritenuto la questione infondata

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Norma citata nel ricorso in relazione alla nullità degli atti; la Corte ne ha escluso la sussistenza per le ragioni indicate sulla validità della notifica

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 conv. L.176/2020 e modifiche successive

    Norma transitoria che ha regolato la trattazione scritta del procedimento (misure legate all'emergenza); qui ha disciplinato la trattazione scritta e i termini per la discussione orale

Massime di principio

  • Se l'eleggibilità di domicilio non indica un domiciliatario e risulta inidonea, la notifica può legittimamente essere eseguita a mani del difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161 c.p.p.
  • Il difensore di fiducia non può impedire la notifica dichiarando il rifiuto, salvo casi tassativamente previsti dalla legge (es. art. 157, comma 8-bis); la modalità alternativa di notifica non è a discrezione della difesa
  • Errori formali dell'ufficiale notificatore o vizi non essenziali possono essere sanati dalla presenza e dalla partecipazione della difesa alle udienze successive; la nullità assoluta richiede omissione totale della notifica o sua inidoneità a determinare la conoscenza effettiva dell'atto
  • Chi elegge domicilio deve indicare correttamente il domiciliatario e gli avvertimenti prescritti; l'omessa indicazione può precludere il regime di notificazione prescelto
  • Nel valutare impugnazioni per nullità di notifica è rilevante verificare tempestività e natura delle eccezioni: eccezioni tardive possono essere considerate sostanzialmente inefficaci se l'interessato ha partecipato al procedimento
  • In casi analoghi, quando il ricorso è manifestamente infondato, è prevedibile l'inammissibilità e l'eventuale condanna alle spese e a somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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