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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15913/2025 del 14/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall'insinuazione al passivo di un credito professionale per compensi maturati tra il 2003 e il 2016 per consulenza fiscale e tributaria prestata in favore della società poi fallita e, per una parte, della socia accomandataria anche per profili previdenziali. Il giudice delegato aveva respinto integralmente la domanda ritenendo non provata l'attività svolta verso soggetti diversi dalla fallita e ravvisando inoltre la prescrizione ordinaria e presuntiva del credito. In opposizione allo stato passivo, il Tribunale aveva invece ammesso la creditrice solo per una parte del credito, distinguendo tra quota privilegiata e chirografaria, ma aveva confermato la prescrizione per il periodo anteriore al 2010; per il periodo 2010-2016 aveva ritenuto provato lo svolgimento della prestazione sulla base di testi e documenti. Con il ricorso per cassazione la creditrice ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 116 e 210 c.p.c. e 99 L.F., sostenendo che il Tribunale non avrebbe considerato la documentazione già prodotta nella verifica del passivo, che aveva chiesto l'acquisizione del fascicolo fallimentare e che il CTU non avrebbe esaminato i documenti relativi alle prestazioni svolte. Con il secondo motivo ha denunciato violazione delle norme sui compensi e sugli interessi moratori commerciali, lamentando l'omessa pronuncia sulla domanda di interessi moratori dovuti ex lege.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non autosufficiente e privo di specificità: la ricorrente si era limitata a un riferimento generico a una tabella e a documenti non puntualmente individuati, senza indicare quali atti non fossero stati esaminati. Ha invece accolto il secondo motivo limitatamente al vizio di omessa pronuncia, rilevando che il decreto del Tribunale non si era pronunciato sulla domanda di interessi moratori commerciali ex d.lgs. n. 231/2002, domanda che risultava invece ritualmente devoluta anche nel ricorso ex art. 98 L.F. Ne è seguita la cassazione del decreto impugnato limitatamente a tale profilo e il rinvio al Tribunale di Mantova in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 98 L.F.

    ricorso in opposizione allo stato passivo

    l'opposizione deve contenere l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti su cui l'opponente intende fondare la pretesa; i documenti già prodotti nella verifica del passivo non devono essere riprodotti ex novo, ma vanno specificamente indicati nell'atto introduttivo.

  • art. 99 L.F.

    l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti

    la norma non impone una nuova produzione dei documenti già depositati in sede di verifica, ma richiede la loro specifica indicazione nell'opposizione.

  • artt. 116 e 210 c.p.c.

    richiamati come parametri della censura relativa alla mancata valutazione della documentazione e alla richiesta di acquisizione del fascicolo della procedura.

  • art. 2233 c.c.

    richiamato in relazione alla pretesa di compensi professionali e agli accessori del credito.

  • artt. 93, 94, 95, 96 e 97 L.F.

    richiamati come norme del procedimento di verifica e formazione dello stato passivo.

  • d.lgs. n. 231/2002

    interessi moratori dovuti ex lege

    la Corte rileva l'omessa pronuncia sulla domanda di interessi moratori commerciali dovuti per legge.

  • art. 2751 bis n. 2 c.c.

    base del privilegio riconosciuto dal Tribunale per una parte del credito professionale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il creditore non ha l'onere di riprodurre integralmente documenti già depositati nella fase di verifica, ma deve indicarli in modo specifico nell'atto introduttivo, così da renderli effettivamente utilizzabili nel giudizio di impugnazione.
  • La censura in cassazione sulla mancata considerazione di documenti è inammissibile se formulata in modo generico, senza specificare quali documenti siano stati omessi e quale sia il loro contenuto rilevante: il ricorso deve rispettare il principio di autosufficienza e specificità.
  • Integra vizio di omessa pronuncia la totale mancata statuizione del giudice su una domanda autonomamente proposta e ritualmente devoluta, come quella volta al riconoscimento degli interessi moratori ex lege.
  • Quando la cassazione accoglie il motivo per omessa pronuncia, la sentenza o il decreto vanno cassati sul punto e la causa rinviata al giudice di merito affinché si pronunci sulla domanda non esaminata e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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