Cassazione Penale, Sentenza n. 05910/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia circa l'operatività della causa ostativa all'estinzione della pena per decorso del tempo prevista dall'art. 172, comma 7, c.p., in relazione al riconoscimento della recidiva. In particolare si discuteva se la recidiva, pur dichiarata "subvalente" (ossia senza effetto sul trattamento sanzionatorio), o comunque riconosciuta con sentenza divenuta irrevocabile dopo lo spirare del termine di prescrizione, possa comunque impedire l'estinzione della pena. Ulteriori censure riguardavano il corretto calcolo del termine prescrizionale (decorrente dall'irrevocabilità della sentenza causa di revoca dell'indulto) e la motivazione del provvedimento sul punto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente ai motivi illustrati e ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato al Tribunale per un nuovo giudizio. La Corte ha affermato i principi che seguono: l'accertamento giudiziale della recidiva è rilevante ai fini dell'art. 172, comma 7, c.p. solo se intervenuto con carattere di definitività nel periodo immediatamente precedente la scadenza del dies ad quem del termine prescrizionale; se il riconoscimento giudiziale della recidiva è divenuto irrevocabile dopo lo spirare del termine prescrizionale (qui: termine decennale scaduto il 12/02/2023, mentre la sentenza che ha riconosciuto la recidiva è divenuta irrevocabile il 25/03/2023), la recidiva non può essere fatta valere per impedire l'estinzione della pena. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza che aveva accolto l'opposizione della Procura e dichiarato inefficace l'estinzione per decorso del tempo, con rinvio per nuovo esame alla luce dei principi richiamati.
Norme richiamate
art. 172, comma 7, codice penale
L'estinzione delle pene non ha luogo se si tratta di recidivi, nei casi previsti dall'art. 99 cod. pen.
La norma impedisce l'estinzione della pena per decorso del tempo quando sia presente una causa ostativa rappresentata dalla recidiva qualificata; tale ostacolo opera se la recidiva è stata accertata giudizialmente con carattere di definitività prima della scadenza del termine prescrizionale
art. 99 codice penale
Norma sulle forme di recidiva e loro effetti (richiamata dall'art. 172, comma 7)
Individua le ipotesi di recidiva che possono rilevare ai fini dell'applicazione di disposizioni che prevedono conseguenze specifiche per i recidivi; l'applicazione pratica richiede accertamento giudiziale dei requisiti della recidiva
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 1, sent. "Milacic" e successive)
Richiami a Sez. U. n. 9864/1988; Sez. 1, n. 13398/2013 (Milacic); Sez. 1, n. 4095/2019 (Figliomeni); Sez. 1, n. 13794/2025 (Boccia); Sez. U. n. 20798/2011 (Indelicato)
La Corte ha chiarito che rileva l'accertamento giudiziale della recidiva purché definitivo nel periodo immediatamente precedente il decorso del termine prescrizionale; la recidiva non è uno status automatico: deve essere giudizialmente valutata nei suoi requisiti sostanziali (maggiore colpevolezza e pericolosità) perché possa comportare l'effetto ostativo all'estinzione della pena
Massime di principio
- La recidiva rileva ai fini dell'art. 172, comma 7, c.p. solo se è stata accertata giudizialmente con carattere di definitività prima della scadenza del termine prescrizionale: un riconoscimento intervenuto dopo non può impedire l'estinzione già avvenuta
- Non è sufficiente la sola commissione di reati pregresse: è necessario un accertamento giurisdizionale che valuti i requisiti della recidiva (non solo la previa condanna, ma anche la più accentuata colpevolezza e pericolosità sociale)
- Il fatto che la recidiva sia stata ritenuta "subvalente" rispetto ad altre circostanze attenuanti non elimina l'esigenza dell'accertamento giudiziale; se riconosciuta definitivamente entro il dies ad quem può comunque essere operativa, mentre se riconosciuta successivamente non può retroagire per impedire l'estinzione
- Il termine prescrizionale da considerare decorre dall'irrevocabilità della sentenza che costituisce causa di revoca di benefici (es. indulto); pertanto il calcolo del dies ad quem va ancorato a tale evento
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare specificamente la sussistenza e la temporalità dell'accertamento della recidiva quando ne deduca l'operatività come causa ostativa all'estinzione della pena
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