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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30213/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 13/03/2023 che aveva rigettato l'appello contro il diniego di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari. Il difensore deduceva violazione degli artt. 275, 274 e 284, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale avesse richiamato per relationem motivazioni di precedente ordinanza e si fosse limitato a considerare irrilevante il decorso del tempo (ulteriori 5 mesi). Si eccepiva che quei 5 mesi avrebbero avuto effetto deterrente, che erano mutate le condizioni economiche dell'imputato e degli ospitanti rendendo gravoso il mantenimento, che il luogo di lavoro sarebbe stato distante dal luogo del reato e l'attività svolta in squadra avrebbe garantito controllo di terzi, e si denunciava contraddittorietà nella richiesta di elementi di resipiscenza.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame non avesse commesso vizi: ha fatto richiamo coerente a precedente ordinanza che aveva già motivato la gravità del reato (detenzione di gr. 297,7 di cocaina, attività di spaccio protratta oltre un anno), la forte capacità a delinquere nonostante l'assenza di precedenti, l'elevato pericolo di recidiva specifica e la proporzionalità della misura rispetto alla pena di 4 anni. Il decorso di soli cinque mesi è stato considerato insufficiente, in assenza di nuovi elementi che dimostrino resipiscenza, a modificare il quadro cautelare; inoltre il diniego all'autorizzazione ad allontanarsi per lavoro è stato ritenuto congruo perché l'autorizzazione avrebbe vanificato la finalità cautelare e poteva consentire ripresa di contatti collegati al traffico. Le condizioni economiche dei soggetti ospitanti sono state ritenute irrilevanti ai fini cautelari. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base procedurale dell'ordinanza impugnata; disciplina l'emissione dell'ordinanza in materia cautelare

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non ha ravvisato violazioni formali o sostanziali nella valutazione delle esigenze cautelari svolta dai giudici di merito

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso in relazione ai presupposti e limiti delle misure cautelari; la Corte ha confermato l'adeguatezza della valutazione del pericolo di recidiva operata dai giudici

  • art. 284, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 284, comma 3, cod. proc. pen.

    Applicato con rigore: l'autorizzazione ad assentarsi per lavoro deve essere compatibile con le esigenze cautelari poste a base degli arresti domiciliari; nel caso la richiesta sarebbe risultata incompatibile e potenzialmente idonea a vanificare la misura

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sostanziale che descrive il reato contestato (detenzione di sostanze stupefacenti); citata per la qualificazione del fatto (quasi tre etti di cocaina) e per la gravità della condotta

  • Sezioni Unite, n. 14535 del 19/12/2006 (Librato) e altra giurisprudenza richiamata

    Sez. U., n. 14535/2006; Sez. 1, n. 24897/2013; Sez. 4, n. 21758/2020; altre pronunce indicate

    Principio di preclusione endoprocessuale: le questioni già decise nell'ambito delle impugnazioni cautelari non possono essere riaperte se non emergono elementi nuovi; giurisprudenza consolidata che precisa altresì che il mero decorso del tempo, da solo, non è elemento sufficiente per revoca/sostituzione delle misure cautelari

Massime di principio

  • Il mero decorso del tempo trascorso in detenzione non costituisce di per sé elemento idoneo a revocare o sostituire una misura cautelare: occorrono elementi nuovi e concreti che dimostrino l'affievolimento delle esigenze cautelari o la resipiscenza
  • Le decisioni cautelari già motivate e passate in sede di impugnazione comportano una preclusione processuale: questioni già decise non possono essere riproposte se non emergono fatti nuovi strettamente rilevanti
  • Per l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari per motivi lavorativi (art. 284, comma 3) la valutazione è particolarmente rigorosa: l'attività proposta deve essere compatibile con le esigenze cautelari e non deve creare rischi di ripresa di contatti illeciti
  • Le condizioni economiche degli ospitanti non sono, di per sé, un elemento rilevante ai fini della valutazione cautelare e non giustificano automaticamente la revoca o la sostituzione della misura
  • Il difensore ha l'onere di allegare e documentare elementi nuovi e concreti (resipiscenza, garanzie effettive, condizioni operative del lavoro) per scalfire il quadro cautelare già consolidato

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