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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03662/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la stabilità della condanna già pronunciata nei gradi di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la sua condanna per il delitto di falsità personale. Con l'unico motivo deduceva vizi della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, sostenendo in sostanza l'insussistenza del falso perché non vi sarebbe stata certezza sulle reali generalità dell'imputato. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale censura introduceva una questione nuova, diversa da quella devoluta in appello, dove era stata prospettata la tesi del reato impossibile. Poiché in cassazione non possono essere dedotte questioni non specificamente devolute al giudice di appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio o non deducibili prima, il motivo è stato ritenuto inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    Norma incriminatrice del delitto contestato, richiamata solo per individuare il reato oggetto di conferma in appello.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Richiamato per affermare il limite alla deducibilità in cassazione di questioni non devolute con specificità al giudice di appello, salvo eccezioni per questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili in precedenza.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove rispetto a quelle specificamente devolute in appello, quando il giudice di secondo grado abbia correttamente omesso di pronunciarsi perché la censura non era stata ritualmente proposta.
  • Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per recuperare in cassazione una doglianza diversa da quella formulata nei gradi precedenti: la questione deve essere stata effettivamente sottoposta al giudice di appello.
  • La proponibilità in cassazione di questioni non trattate in appello resta ammessa solo se si tratta di temi rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado oppure non deducibili prima per impossibilità oggettiva.
  • La contestazione che si limiti a prospettare una diversa lettura dei fatti, senza confrontarsi con il perimetro delle questioni devolute nei precedenti gradi, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiInutilizzabilità della prova

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