Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22061/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Poziello impugnava l'ordinanza del 4/12/2024 del GIP che aveva disposto gli arresti domiciliari nei suoi confronti, contestandole i reati di partecipazione ad associazione camorristica (clan Mallardo, capo A) e di intestazione fittizia di due autovetture Jeep Renegade (capo F). Il ricorso chiedeva la riforma in base all'art. 309 c.p.p., deducendo violazione degli artt. 273, 274 e 275 c.p.p. per insussistenza dei gravi indizi e dell'attualità delle esigenze cautelari e vizio di motivazione: la difesa sosteneva che i contatti con esponenti del clan erano rapporti parafamiliari/amicali di lunga data, che le dichiarazioni del collaboratore (che definiva l'indagata "usuraia del clan Mallardo") non erano adeguatamente approfondite, che non era stata contestata formalmente l'usura e che l'intestazione delle auto si spiegava con legami familiari. Inoltre si eccepiva l'età avanzata (ultraottantenne) come elemento idoneo a superare la presunzione relativa prevista dall'art. 275 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità del motivo unico, richiamando il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 29541/2020 - Filardo) secondo cui il ricorrente deve indicare con precisione in quale parte la motivazione manchi, sia contraddittoria o manifestamente illogica. La Corte ha ritenuto che le censure proposte fossero, in gran parte, una rivalutazione fattuale non consentita in sede di legittimità e che il Tribunale del riesame avesse motivato adeguatamente la piena integrazione dell'indagata nel gruppo (contatti frequenti con Moraca e famiglia, ospitalità durante la latitanza, disponibilità dell'abitazione per incontri, elementi indiziari di usura e intestazioni fittizie). Il Tribunale aveva inoltre valutato le esigenze cautelari e, pur tenendo conto dell'età, aveva comunque ritenuto sussistenti i presupposti per la misura (con applicazione degli arresti domiciliari). Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di un'ammenda di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale titolo procedurale dell'istanza presentata dalla difesa (istanza ex art. 309 per la revisione/modifica della misura cautelare dinanzi al giudice del riesame).

  • artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen.

    Art. 273 e 274 disciplinano la nozione di gravi indizi e le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione). L'art. 275 contiene la disciplina sulla scelta della misura e prevede, tra l'altro, presunzioni relative circa l'adeguatezza di misure meno afflittive (richiamata dalla difesa in relazione all'età avanzata dell'indagata). La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente valutato l'esistenza dei gravi indizi e l'attualità delle esigenze cautelari.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi ai vizi della motivazione (omissione, contraddittorietà, manifesta illogicità). La giurisprudenza richiede specificità nella denunzia di tali vizi.

  • Giurisprudenza - SS.UU. sent. n. 29541/2020 (Filardo)

    Principio richiamato dalla Corte: chi impugna per vizi di motivazione deve indicare puntualmente dove la motivazione manchi, sia contraddittoria o manifestamente illogica; il motivo generico che aggrega più vizi è aspecifico e rende il ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione che deduca genericamente vizi della motivazione (omissione, contraddittorietà, illogicità) senza indicare in quali parti specifiche della decisione tali vizi si manifestino è generalmente inammissibile per aspecificità.
  • La Corte di legittimità non è sede per una rivalutazione fattuale delle prove o per una diversa interpretazione delle intercettazioni: le contestazioni che mirano solo a rilegge i fatti sono improduttive in Cassazione.
  • Se il giudice di merito ha motivato l'apprezzamento degli indizi (es. ospitalità durante la latitanza, disponibilità dell'abitazione, intestazioni fittizie, dichiarazioni di collaboratori), la difesa deve assolvere all'onere di mostrare con argomentazioni precise eventuali illogicità manifeste o travisamenti probatori, non limitarsi ad affermazioni generiche sulla natura affettiva dei rapporti.
  • Le dichiarazioni di collaboratori e le risultanze indiziarie possono essere valorizzate dal giudice del riesame; la loro contestazione in Cassazione richiede censure puntuali sulla attendibilità o sul travisamento degli elementi, non generiche obiezioni.
  • L'età avanzata dell'indagato è elemento rilevante e può influenzare la scelta della misura, ma non produce automaticamente l'annullamento della misura se il giudice ritiene che permangano gravi indizi e specifiche esigenze cautelari.
  • Per impugnare con successo un provvedimento cautelare è utile concentrare i motivi su singoli profili ben circostanziati (es. specifiche parti della motivazione ritenute illogiche o erronee) e fornire elementi probatori o argomentativi che mettano in luce omissioni o travisamenti non meramente interpretativi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.