Sentenza n. 1628/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Lucca che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente e all’accredito dei benefici economici per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Lucca, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il diritto a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica del docente e a ricevere l’accredito delle somme relative agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. È stata chiesta anche la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’azione, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero presso la sede reale e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Nel merito, il ricorrente ha dedotto la persistente mancata esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato, poiché dagli atti non risultava che il Ministero avesse dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato, mettendo a disposizione del ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, la carta del docente e i relativi importi per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario provveda entro sessanta giorni dalla richiesta dell’interessato, successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il TAR ha inoltre applicato una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino all’effettivo pagamento. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudicato presupposto.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
penalità di mora ... in misura pari agli interessi legali spettanti sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza “dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza”
La persistente mancata esecuzione del giudicato giustifica la condanna dell’Amministrazione a una penalità di mora, determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
L’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione è ammissibile dopo l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 1, comma 781, lett. a), l. 208/2015
La disposizione è richiamata quale fonte della modifica dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. relativa alla decorrenza della penalità di mora.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato, specificando gli adempimenti necessari per assicurare l’esecuzione integrale del titolo.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell’interessato dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, per compiere in sua sostituzione gli atti necessari all’esecuzione.
- La persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato può giustificare la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la penalità può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza.
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