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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34476/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento con cui l’ente previdenziale pretendeva contributi assumendo che 39 lavoratori dovessero essere qualificati come agenti di commercio. La società ha opposto il verbale sostenendo che tali soggetti erano invece incaricati alle vendite dirette a domicilio ai sensi della legge n. 173 del 2005. Il tribunale e la corte d’appello hanno accolto l’opposizione, rilevando che il rapporto era occasionale, liberamente interrompibile in ogni momento, privo di assegnazione di zona determinata, privo di stabilità e di abitualità, e caratterizzato anche dalla possibilità di reclutare altre persone ottenendo una percentuale maggiore sulle vendite da esse effettuate. Con il ricorso per cassazione l’ente ha dedotto tre censure: 1) violazione dell’art. 3 l. n. 173 del 2005, perché la corte territoriale avrebbe trattato l’incaricato alle vendite come un tertium genus distinto dall’agente e dal procacciatore d’affari; 2) violazione degli artt. 1742 e 1743 c.c., perché l’assegnazione di una zona sarebbe derogabile e la sua deroga non escluderebbe il contratto di agenzia; 3) violazione dell’art. 7 d.lgs. n. 147 del 2012, che ha introdotto l’art. 69, comma 5-bis, l. n. 59 del 2010, per avere la corte escluso rilievo all’obbligo giuridico assunto dal collaboratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati, con esame congiunto, tutti i motivi di ricorso. Ha valorizzato il fatto che la corte d’appello aveva accertato in modo puntuale, sulla base di documenti e prove testimoniali non specificamente contrastati dall’ente, la mancanza dei requisiti tipici del contratto di agenzia: assenza di zona determinata, libertà di interrompere il rapporto senza preavviso, mancanza di stabilità e abitualità, modestia dei redditi e assetto concreto incompatibile con l’agenzia. Ne è derivato il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 della legge n. 173 del 2005

    La Corte non accoglie la tesi secondo cui l’incaricato alle vendite debba essere considerato un tertium genus rilevante per sovrapporre automaticamente la figura all’agenzia; conta la concreta ricorrenza o meno dei requisiti dell’agenzia.

  • artt. 1742 e 1743 c.c.

    L’assenza di assegnazione di una zona determinata, unitamente agli altri elementi fattuali accertati, è stata ritenuta compatibile con l’esclusione dell’agenzia; la Corte non ha ravvisato errori nella valutazione compiuta dal giudice di merito.

  • art. 7 del d.lgs. n. 147 del 2012

    La norma, richiamata dall’ente, non è stata ritenuta idonea a sovvertire l’accertamento di fatto sulla natura non agenziale del rapporto.

  • art. 69, comma 5-bis, l. n. 59 del 2010

    Il richiamo alla disposizione, introdotta dal d.lgs. n. 147 del 2012, non ha scalfito la qualificazione del rapporto operata dai giudici di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • La qualificazione del rapporto ai fini contributivi deve essere compiuta in base alla concreta modalità di svolgimento del rapporto, non sulla sola denominazione formale attribuita dalle parti o dall’ente accertatore.
  • Per escludere il contratto di agenzia rilevano, in modo complessivo, elementi quali l’assenza di zona determinata, la possibilità di interrompere liberamente il rapporto, la mancanza di stabilità e abitualità dell’attività e l’esiguità dei redditi prodotti.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su documentazione e prove testimoniali specificamente valutate, la censura di legittimità non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura astratta delle norme, ma deve confrontarsi con gli accertamenti di fatto compiuti.
  • La presenza di un obbligo di collaborazione o di segnalazione di ulteriori soggetti non è di per sé sufficiente a integrare il contratto di agenzia se il complessivo assetto del rapporto è incompatibile con i suoi requisiti tipici.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAgenzia
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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