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Ordinanza

Ordinanza n. 49/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento della Questura di -OMISSIS- -OMISSIS-/-OMISSIS- del 22 ottobre 2025, notificato il 30 ottobre 2025

Giustizia amministrativa202501474

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore recante avviso orale, emesso il 22 ottobre 2025 e notificato il 30 ottobre 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, un provvedimento di avviso orale emesso dal Questore. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; è esaminata esclusivamente la domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, la valutazione dell'Amministrazione non risultasse implausibile sulla base degli elementi di fatto valorizzati nel provvedimento. Quanto al periculum in mora, lo ha escluso rilevando che l'avviso orale costituisce una misura di minore afflittività rispetto ai diritti di libertà di rango costituzionale e si risolve nel mero avvertimento a tenere una condotta conforme alle leggi. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il fumus boni iuris difetta quando, sulla base degli elementi di fatto valorizzati nel provvedimento impugnato, la valutazione amministrativa non risulti implausibile all'esito della cognizione sommaria propria della fase cautelare.
  • L'avviso orale del Questore, in quanto misura di minore afflittività rispetto alle misure incidenti sui diritti di libertà di rango costituzionale, si risolve nel mero avvertimento a tenere una condotta conforme alle leggi; tale natura può escludere, in assenza di ulteriori elementi, il periculum in mora necessario per la sospensione cautelare.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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