Cassazione Civile, Ordinanza n. 09322/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Una creditrice ha intimato ad una società debitrice un atto di precetto per il pagamento di euro 52.318,73 in base a un titolo esecutivo di formazione giudiziale. La società ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., contestando l'importo preteso, in particolare con riguardo agli interessi. L'opposizione è stata accolta in primo grado dal Tribunale di Milano e la decisione è stata confermata in appello dalla Corte d'appello di Milano. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma la Corte non ha esaminato il merito delle censure perché ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine lungo di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. La sentenza d'appello era stata pubblicata il 28 luglio 2023; trattandosi di opposizione esecutiva proposta nel 2021, non trovava applicazione la sospensione feriale dei termini. Il termine scadeva il 29 gennaio 2024, mentre il ricorso è stato notificato il 2 febbraio 2024. La Corte ha quindi assorbito ogni altra questione, ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'opposizione all'esecuzione proposta avverso l'intimazione di precetto; la controversia rientra nell'ambito delle opposizioni esecutive.
Il termine lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza; nel caso concreto il ricorso è stato proposto oltre tale termine ed è quindi inammissibile.
Richiamato per il deposito delle memorie e la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nelle opposizioni esecutive soggette al termine lungo ex art. 327 c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, salvo diversa disciplina espressa.
- Quando il termine lungo scade in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno non festivo utile.
- Per le opposizioni esecutive non opera la sospensione feriale dei termini, con conseguente calcolo del termine di impugnazione senza applicazione del periodo feriale.
- Se il ricorso per cassazione è tardivo, la Corte dichiara l'inammissibilità senza esaminare i motivi di merito, con assorbimento delle ulteriori questioni.
- La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione comporta la condanna del ricorrente alle spese e può determinare l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09261/2026 del 13/04/2026
- ordinanza_civile · 13 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09264/2026 del 13/04/2026
- ordinanza_civile · 13 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09265/2026 del 13/04/2026
- ordinanza_civile · 13 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09275/2026 del 13/04/2026
- ordinanza_civile · 13 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09281/2026 del 13/04/2026
- ordinanza_civile · 13 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09283/2026 del 13/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →