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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00272/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società titolare di un impianto di produzione idroelettrica aveva impugnato davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche due note amministrative: una con cui la Città Metropolitana aveva temporaneamente negato l'adeguamento della durata della concessione alla durata degli incentivi previsti dalla normativa sulle energie rinnovabili, e una con cui la Regione aveva richiesto il pagamento di un canone aggiuntivo per concessioni di grande derivazione idroelettrica scadute. La ricorrente sosteneva che l'adeguamento della concessione fosse dovuto in modo vincolato, che la disciplina del d.l. n. 145/2013 e del d.m. 6 novembre 2014 costituisse una deroga legittima al divieto di proroga automatica delle concessioni di derivazione, e che la richiesta del canone aggiuntivo fosse nulla perché presupponeva la scadenza della concessione dichiarata da un ente incompetente. Il TSAP aveva rigettato la domanda, ritenendo che la normativa nazionale ed europea richiamata non imponesse alcuna proroga automatica della concessione, ma soltanto una disciplina opzionale degli incentivi, non estensibile al rinnovo dei titoli concessori. In cassazione la società deduceva la violazione della normativa interna ed europea citata, dell'art. 12 del d.lgs. n. 79/1999, dell'art. 117 Cost. e delle norme UE sulla liberalizzazione e trasparenza del settore elettrico, insistendo sulla tesi che l'opzione per la rimodulazione degli incentivi dovesse comportare la proroga della concessione idrica.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione. La società ricorrente, con atto depositato prima della decisione, ha comunicato di non avere più interesse al ricorso perché il Gestore dei Servizi Energetici aveva accolto la domanda di riconoscimento dell'incentivo originariamente attribuito, con conseguente rinuncia di fatto all'opzione normativa posta a base della pretesa di proroga. La Corte ha ritenuto ammissibile il documento prodotto ai sensi dell'art. 372 c.p.c. perché volto a dimostrare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti. Ha inoltre rilevato, ai soli fini delle spese, che la questione di diritto era già stata risolta in senso sfavorevole alla ricorrente da un precedente delle Sezioni Unite, secondo cui l'opzione per la dilazione o rimodulazione degli incentivi non comporta la proroga delle concessioni di derivazione idrica in corso. La ricorrente è stata quindi condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità; esclusa invece l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, poiché l'inammissibilità dipendeva dalla sopravvenuta cessazione dell'interesse.

Norme richiamate

  • art. 1, comma terzo, lett. b), d.l. 23 dicembre 2013, n. 145

    art. 1, comma terzo, lett. b)

    la disciplina degli incentivi per impianti da fonti rinnovabili non comporta, di per sé, la proroga automatica delle concessioni idriche; l'opzione è finalizzata a consentire una scelta tra regimi incentivanti più convenienti

  • d.m. 6 novembre 2014

    ha dettato le modalità operative della rimodulazione degli incentivi, ma non introduce un rinnovo automatico delle concessioni di derivazione né una deroga al regime delle evidenze pubbliche

  • art. 23 d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del sistema degli incentivi alle energie rinnovabili

  • direttiva 2009/28/CE

    richiamata in relazione alla promozione delle energie rinnovabili e al procedimento trasparente e non discriminatorio per i titoli autorizzativi o concessori

  • artt. 49, 258 e 259 TFUE

    invocati come parametri eurounitari a sostegno della liberalizzazione del settore, ma non ritenuti idonei a fondare la proroga concessoria

  • art. 12 direttiva 2006/123/CE

    richiamata dalla ricorrente in tema di libertà di stabilimento e servizi; non idonea, nel caso, a consentire una proroga automatica

  • art. 12 d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79

    norma che vieta la proroga automatica delle concessioni di derivazione; la Corte ne conferma la centralità nel sistema

  • art. 117 Cost.

    richiamato come parametro di compatibilità della disciplina interna con il diritto UE

  • art. 372 c.p.c.

    primo comma; secondo comma

    consente il deposito in cassazione di documenti sopravvenuti idonei a dimostrare la cessazione della materia del contendere o fatti incidenti sull'interesse all'impugnazione, purché nel rispetto delle forme prescritte

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    il deposito del documento è stato effettuato entro il termine previsto per il contraddittorio camerale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    l'ulteriore contributo unificato non si applica quando l'inammissibilità del ricorso dipende dalla sopravvenuta cessazione della materia del contendere

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    norma che ha introdotto il meccanismo sanzionatorio dell'ulteriore contributo unificato

  • Cass., Sez. Un., 13/01/2022, n. 948

    precedente conforme che afferma che l'opzione per la rimodulazione degli incentivi non comporta proroga delle concessioni di derivazione idrica

Massime di principio

  • L'opzione del produttore di energia da fonti rinnovabili per un regime di dilazione o rimodulazione degli incentivi non equivale, di per sé, a una proroga automatica della concessione di derivazione idrica, la quale resta soggetta al divieto di rinnovo automatico previsto dalla disciplina di settore.
  • In sede di legittimità, il sopravvenuto venir meno dell'interesse all'impugnazione, dimostrato con documentazione ammissibile ex art. 372 c.p.c., comporta l'inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.
  • Il documento sopravvenuto che incide sull'interesse a ricorrere può essere prodotto in cassazione entro i limiti dell'art. 372 c.p.c. quando sia diretto a provare fatti successivi alla proposizione del ricorso e rilevanti ai fini dell'ammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non determina, di regola, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, poiché manca una conferma integrale della decisione impugnata nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileBancario e finanziarioEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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