Cassazione Civile, Ordinanza n. 11002/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un atto di contestazione relativo all'IVA 2006, con applicazione di sanzione per omessa fatturazione e registrazione nei termini di operazioni poste in essere nel periodo d'imposta. La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate, riformando la decisione di primo grado favorevole alla società. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi, ma nel corso del giudizio ha depositato istanza di definizione agevolata della lite ex art. 1, comma 4, d.l. 148/2017, convertito con modificazioni dalla L. 172/2017, impegnandosi a rinunciare al ricorso; successivamente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. La rinuncia non risulta notificata alla controparte.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, sottoscritta dai difensori muniti di procura anche per rinunciare e transigere. Ha ritenuto che tale rinuncia, essendo atto unilaterale e recettizio, spiegasse effetto sul processo determinando comunque, in assenza di notifica alla controparte, la sopravvenuta inammissibilità per carenza di interesse, se non addirittura l'estinzione del giudizio. Le spese sono state compensate tra le parti in considerazione del fatto sopravvenuto e del costo della definizione agevolata della lite.
Norme richiamate
art. 1, comma 4, d.l. 148/2017
richiamato come base della definizione agevolata della lite cui la contribuente ha dichiarato di aderire
conversione con modificazioni del d.l. 148/2017, nel cui ambito è stata invocata la definizione agevolata
atto di rinuncia al ricorso
la Corte qualifica la rinuncia come atto unilaterale e recettizio, idoneo a far venir meno l'interesse alla decisione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia sottoscritta da difensore munito di procura comprendente il potere di rinunciare e transigere, produce effetti processuali anche se non notificata alla controparte, determinando quantomeno la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
- La definizione agevolata della lite, se dichiarata dal ricorrente con impegno alla rinuncia del ricorso, può costituire fatto sopravvenuto idoneo a chiudere il giudizio di legittimità senza esame dei motivi.
- In presenza di rinuncia al ricorso e di fatto sopravvenuto che renda inutile la prosecuzione del processo, la Corte può compensare le spese di lite tra le parti.
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